Regolamento (UE) 2019/229
Regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento (CE) n. 2073/2005 alla luce delle norme EN ISO riviste e della riclassificazione di alcuni microrganismi. Introduce nuove definizioni e condizioni per l’uso dei metodi di analisi alternativi, inclusi i metodi proprietari certificati. Modifica inoltre i criteri applicabili ai semi germogliati e chiarisce che i succhi non pastorizzati sottoposti a processi battericidi equivalenti alla pastorizzazione non ricadono in alcuni criteri specifici.
Modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici dei prodotti alimentari, aggiornando metodi di analisi, definizioni e criteri applicabili a semi germogliati e succhi di frutta e ortaggi non pastorizzati pronti al consumo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e, per i profili di controllo e autorizzazione dei metodi, alle autorità competenti degli Stati membri. Riguarda i criteri microbiologici dei prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 2073/2005, in particolare i metodi di analisi di riferimento e alternativi, i criteri per Listeria monocytogenes nei semi germogliati e i criteri di sicurezza alimentare e di igiene del processo relativi ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo). Prevede una disposizione transitoria fino al 31 dicembre 2021 per l’uso di taluni metodi alternativi previgenti.
Modifica del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici
Il regolamento (UE) 2019/229 della Commissione aggiorna il regime dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari alla luce dell’evoluzione delle norme tecniche EN ISO e della classificazione dei microrganismi di interesse sanitario. L’intervento mira anche ad armonizzare i criteri con la realtà produttiva, in particolare per i metodi di analisi alternativi, i semi germogliati e i succhi di frutta e ortaggi non pastorizzati pronti al consumo.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il regolamento (CE) n. 2073/2005 disciplina i criteri microbiologici e gli obblighi attuativi per gli operatori del settore alimentare. Poiché il CEN e l’ISO hanno rivisto diversi metodi di riferimento e il protocollo per verificare la conformità ai criteri microbiologici, la Commissione procede all’aggiornamento dei riferimenti tecnici e delle regole di utilizzo dei metodi alternativi.
Vengono inoltre recepite alcune evoluzioni scientifiche e terminologiche:
- Enterobacter sakazakii è riclassificato come Cronobacter spp.
- i sierotipi di Salmonella devono essere indicati come Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Typhimurium e sierotipo Enteritidis, con riferimento semplificato a Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis;
- i semi germogliati sono considerati terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes;
- per i succhi non pastorizzati pronti al consumo, i criteri non si applicano se sia stato utilizzato un processo battericida equivalente alla pastorizzazione.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli operatori del settore alimentare soggetti al regolamento (CE) n. 2073/2005 e, per i profili di autorizzazione e controllo, le autorità competenti. I settori interessati sono soprattutto:
- alimenti in polvere per lattanti e alimenti in polvere per fini medici speciali destinati a bambini sotto i sei mesi;
- prodotti alimentari pronti al consumo soggetti a criteri microbiologici;
- semi germogliati;
- succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati pronti al consumo.
Metodi di analisi: nuove definizioni e condizioni di utilizzo
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2073/2005 è integrato con tre definizioni funzionali all’uso dei metodi alternativi:
- "un'ampia gamma di alimenti", secondo la norma EN ISO 16140-2;
- "autorità indipendente di certificazione", soggetto terzo rispetto al produttore/distributore del metodo che rilascia certificazione scritta di conformità alla EN ISO 16140-2;
- "garanzia del processo di produzione del fabbricante", ossia un sistema di produzione che assicura conformità del metodo validato e prevenzione di errori e difetti.
L’articolo 5, paragrafo 5, è riscritto in modo più dettagliato. In sintesi:
- i metodi di analisi alternativi sono ammissibili solo se validati rispetto al metodo di riferimento specifico dell’allegato I, secondo EN ISO 16140-2;
- la validazione deve riguardare la categoria di alimenti specificata nel criterio microbiologico pertinente oppure un’ampia gamma di alimenti;
- i metodi proprietari sono ammessi solo se validati secondo EN ISO 16140-2 e certificati da un organismo indipendente;
- la certificazione deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni;
- la certificazione deve attestare la valutazione della garanzia del processo produttivo e includere una sintesi dei risultati della convalida o un riferimento ad essi, nonché una dichiarazione sulla gestione della qualità del processo di produzione;
- restano possibili metodi diversi da quelli validati o certificati, purché validati secondo protocolli internazionalmente riconosciuti e autorizzati dall’autorità competente.
Sorveglianza per prodotti a rischio Cronobacter spp.
Per i produttori di alimenti in polvere per lattanti e di alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore ai sei mesi, quando esiste un rischio da Cronobacter spp., è imposto il monitoraggio delle aree di lavorazione e delle attrezzature all’interno del piano di campionamento. Lo scopo è verificare che tali ambienti e strumenti non siano contaminati da enterobatteriacee.
Aggiornamento dei criteri microbiologici dell’allegato I
L’allegato I è oggetto di una revisione tecnica estesa, che aggiorna sia le denominazioni dei microrganismi sia i metodi di prova di riferimento.
Nel capitolo 1, tra le principali modifiche figurano:
- sostituzione di "Assente" con "Non rilevabile" in varie righe della colonna "Limiti";
- aggiornamento dei metodi di riferimento per Salmonella, Cronobacter, enterotossine stafilococciche e istamina;
- eliminazione dei riferimenti obsoleti a Enterobacter sakazakii e sostituzione con Cronobacter spp.;
- aggiornamento della nomenclatura dei sierotipi Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis;
- soppressione di alcune note a piè di pagina non più necessarie;
- precisazione, per i succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati pronti al consumo, che il termine "non pastorizzati" include anche l’assenza di processi validati equivalenti alla pastorizzazione su Salmonella.
Nel capitolo 2 sono aggiornati i riferimenti ai metodi per il conteggio delle colonie aerobiche e delle Enterobacteriaceae, nonché la terminologia dei limiti e delle note a piè di pagina. In particolare:
- "ISO 4833" è sostituito da "EN ISO 4833-1";
- "ISO 21528-1" e "ISO 21528-2" sono sostituiti da "EN ISO 21528-1" e "EN ISO 21528-2";
- nei casi pertinenti, "Assente" diventa "Non rilevabile";
- la nota sul capitolo 2, sezione 2.1, chiarisce che se viene rilevata Salmonella spp., gli isolati di Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis devono essere sierotipizzati per verificare il rispetto del criterio del capitolo 1, riga 1.28;
- per i succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati pronti al consumo, la nota specifica che la mancanza di pastorizzazione comprende anche l’assenza di processi equivalenti su E. coli.
Disposizione transitoria
Per evitare un adattamento immediato e disorganico dei laboratori e degli operatori, il regolamento prevede una fase transitoria: fino al 31 dicembre 2021 possono continuare a essere utilizzati i metodi di analisi alternativi previsti dalla versione precedente dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005. La previsione è coerente con il fatto che alcuni certificati basati sulla precedente norma ISO 16140:2003 restavano validi fino alla fine del 2021.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni sui metodi alternativi
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2073/2005 sono inserite le definizioni di "un'ampia gamma di alimenti" ai sensi della norma EN ISO 16140-2, di "autorità indipendente di certificazione" e di "garanzia del processo di produzione del fabbricante". Le definizioni servono a disciplinare la validazione e la certificazione dei metodi alternativi di analisi.
Requisiti per i metodi di analisi alternativi
L’articolo 5, paragrafo 5, è riscritto per ammettere metodi alternativi solo se validati secondo il metodo di riferimento specifico dell’allegato I in conformità della norma EN ISO 16140-2 e validati per la categoria di alimenti pertinente o per un’ampia gamma di alimenti. I metodi proprietari sono ammessi solo se, oltre alla validazione secondo EN ISO 16140-2, sono certificati da un organismo indipendente; la certificazione deve essere rivalutata almeno ogni cinque anni e includere elementi sulla qualità del processo produttivo. È inoltre consentito l’uso di altri metodi, diversi da quelli validati o certificati, se validati con protocolli internazionalmente riconosciuti e autorizzati dall’autorità competente.
Sorveglianza per alimenti in polvere per lattanti e fini medici speciali
All’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito il terzo comma: gli operatori che producono alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore ai sei mesi, quando tali prodotti possono comportare un rischio da Cronobacter spp., devono tenere sotto sorveglianza le aree di lavorazione e le attrezzature nel piano di campionamento per verificare l’assenza di contaminazione da enterobatteriacee.
Aggiornamento dell’allegato I: metodi di riferimento e terminologia
L’allegato I è modificato per aggiornare i riferimenti ai metodi: EN ISO 6579-1 per Salmonella, EN ISO 22964 per Cronobacter, EN ISO 19020 per le enterotossine stafilococciche, EN ISO 19343 per istamina, EN ISO 4833-1 per il conteggio delle colonie aerobiche ed EN ISO 21528-1/2 per Enterobacteriaceae. In più punti il termine "Assente" è sostituito da "Non rilevabile" e la terminologia è allineata a Cronobacter spp. e alla nuova nomenclatura dei sierotipi Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis.
Semi germogliati e Listeria monocytogenes
I semi germogliati vengono inclusi nel criterio di sicurezza alimentare relativo a Listeria monocytogenes applicabile agli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita del microrganismo, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali. La modifica riflette che i semi germogliati sono considerati terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes.
Succhi non pastorizzati: esclusione per processi battericidi equivalenti
Per i succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo), i criteri di sicurezza alimentare per Salmonella e di igiene del processo per E. coli non si applicano quando il succo sia stato sottoposto a un processo battericida con effetto analogo alla pastorizzazione su Salmonella o su E. coli, come precisato nelle note in allegato I.
Disposizione transitoria
Fino al 31 dicembre 2021 gli operatori del settore alimentare possono continuare ad applicare i metodi di analisi alternativi previsti dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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