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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/229

Regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento (CE) n. 2073/2005 alla luce delle norme EN ISO riviste e della riclassificazione di alcuni microrganismi. Introduce nuove definizioni e condizioni per l’uso dei metodi di analisi alternativi, inclusi i metodi proprietari certificati. Modifica inoltre i criteri applicabili ai semi germogliati e chiarisce che i succhi non pastorizzati sottoposti a processi battericidi equivalenti alla pastorizzazione non ricadono in alcuni criteri specifici.

Modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici dei prodotti alimentari, aggiornando metodi di analisi, definizioni e criteri applicabili a semi germogliati e succhi di frutta e ortaggi non pastorizzati pronti al consumo.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, per i profili di controllo e autorizzazione dei metodi, alle autorità competenti degli Stati membri. Riguarda i criteri microbiologici dei prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 2073/2005, in particolare i metodi di analisi di riferimento e alternativi, i criteri per Listeria monocytogenes nei semi germogliati e i criteri di sicurezza alimentare e di igiene del processo relativi ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo). Prevede una disposizione transitoria fino al 31 dicembre 2021 per l’uso di taluni metodi alternativi previgenti.

Modifica del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici

Il regolamento (UE) 2019/229 della Commissione aggiorna il regime dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari alla luce dell’evoluzione delle norme tecniche EN ISO e della classificazione dei microrganismi di interesse sanitario. L’intervento mira anche ad armonizzare i criteri con la realtà produttiva, in particolare per i metodi di analisi alternativi, i semi germogliati e i succhi di frutta e ortaggi non pastorizzati pronti al consumo.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il regolamento (CE) n. 2073/2005 disciplina i criteri microbiologici e gli obblighi attuativi per gli operatori del settore alimentare. Poiché il CEN e l’ISO hanno rivisto diversi metodi di riferimento e il protocollo per verificare la conformità ai criteri microbiologici, la Commissione procede all’aggiornamento dei riferimenti tecnici e delle regole di utilizzo dei metodi alternativi.

Vengono inoltre recepite alcune evoluzioni scientifiche e terminologiche:

  • Enterobacter sakazakii è riclassificato come Cronobacter spp.
  • i sierotipi di Salmonella devono essere indicati come Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Typhimurium e sierotipo Enteritidis, con riferimento semplificato a Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis;
  • i semi germogliati sono considerati terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes;
  • per i succhi non pastorizzati pronti al consumo, i criteri non si applicano se sia stato utilizzato un processo battericida equivalente alla pastorizzazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli operatori del settore alimentare soggetti al regolamento (CE) n. 2073/2005 e, per i profili di autorizzazione e controllo, le autorità competenti. I settori interessati sono soprattutto:

  • alimenti in polvere per lattanti e alimenti in polvere per fini medici speciali destinati a bambini sotto i sei mesi;
  • prodotti alimentari pronti al consumo soggetti a criteri microbiologici;
  • semi germogliati;
  • succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati pronti al consumo.

Metodi di analisi: nuove definizioni e condizioni di utilizzo

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2073/2005 è integrato con tre definizioni funzionali all’uso dei metodi alternativi:

  • "un'ampia gamma di alimenti", secondo la norma EN ISO 16140-2;
  • "autorità indipendente di certificazione", soggetto terzo rispetto al produttore/distributore del metodo che rilascia certificazione scritta di conformità alla EN ISO 16140-2;
  • "garanzia del processo di produzione del fabbricante", ossia un sistema di produzione che assicura conformità del metodo validato e prevenzione di errori e difetti.

L’articolo 5, paragrafo 5, è riscritto in modo più dettagliato. In sintesi:

  • i metodi di analisi alternativi sono ammissibili solo se validati rispetto al metodo di riferimento specifico dell’allegato I, secondo EN ISO 16140-2;
  • la validazione deve riguardare la categoria di alimenti specificata nel criterio microbiologico pertinente oppure un’ampia gamma di alimenti;
  • i metodi proprietari sono ammessi solo se validati secondo EN ISO 16140-2 e certificati da un organismo indipendente;
  • la certificazione deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni;
  • la certificazione deve attestare la valutazione della garanzia del processo produttivo e includere una sintesi dei risultati della convalida o un riferimento ad essi, nonché una dichiarazione sulla gestione della qualità del processo di produzione;
  • restano possibili metodi diversi da quelli validati o certificati, purché validati secondo protocolli internazionalmente riconosciuti e autorizzati dall’autorità competente.

Sorveglianza per prodotti a rischio Cronobacter spp.

Per i produttori di alimenti in polvere per lattanti e di alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore ai sei mesi, quando esiste un rischio da Cronobacter spp., è imposto il monitoraggio delle aree di lavorazione e delle attrezzature all’interno del piano di campionamento. Lo scopo è verificare che tali ambienti e strumenti non siano contaminati da enterobatteriacee.

Aggiornamento dei criteri microbiologici dell’allegato I

L’allegato I è oggetto di una revisione tecnica estesa, che aggiorna sia le denominazioni dei microrganismi sia i metodi di prova di riferimento.

Nel capitolo 1, tra le principali modifiche figurano:

  • sostituzione di "Assente" con "Non rilevabile" in varie righe della colonna "Limiti";
  • aggiornamento dei metodi di riferimento per Salmonella, Cronobacter, enterotossine stafilococciche e istamina;
  • eliminazione dei riferimenti obsoleti a Enterobacter sakazakii e sostituzione con Cronobacter spp.;
  • aggiornamento della nomenclatura dei sierotipi Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis;
  • soppressione di alcune note a piè di pagina non più necessarie;
  • precisazione, per i succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati pronti al consumo, che il termine "non pastorizzati" include anche l’assenza di processi validati equivalenti alla pastorizzazione su Salmonella.

Nel capitolo 2 sono aggiornati i riferimenti ai metodi per il conteggio delle colonie aerobiche e delle Enterobacteriaceae, nonché la terminologia dei limiti e delle note a piè di pagina. In particolare:

  • "ISO 4833" è sostituito da "EN ISO 4833-1";
  • "ISO 21528-1" e "ISO 21528-2" sono sostituiti da "EN ISO 21528-1" e "EN ISO 21528-2";
  • nei casi pertinenti, "Assente" diventa "Non rilevabile";
  • la nota sul capitolo 2, sezione 2.1, chiarisce che se viene rilevata Salmonella spp., gli isolati di Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis devono essere sierotipizzati per verificare il rispetto del criterio del capitolo 1, riga 1.28;
  • per i succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati pronti al consumo, la nota specifica che la mancanza di pastorizzazione comprende anche l’assenza di processi equivalenti su E. coli.

Disposizione transitoria

Per evitare un adattamento immediato e disorganico dei laboratori e degli operatori, il regolamento prevede una fase transitoria: fino al 31 dicembre 2021 possono continuare a essere utilizzati i metodi di analisi alternativi previsti dalla versione precedente dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005. La previsione è coerente con il fatto che alcuni certificati basati sulla precedente norma ISO 16140:2003 restavano validi fino alla fine del 2021.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuove definizioni sui metodi alternativi

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2073/2005 sono inserite le definizioni di "un'ampia gamma di alimenti" ai sensi della norma EN ISO 16140-2, di "autorità indipendente di certificazione" e di "garanzia del processo di produzione del fabbricante". Le definizioni servono a disciplinare la validazione e la certificazione dei metodi alternativi di analisi.

Requisiti per i metodi di analisi alternativi

L’articolo 5, paragrafo 5, è riscritto per ammettere metodi alternativi solo se validati secondo il metodo di riferimento specifico dell’allegato I in conformità della norma EN ISO 16140-2 e validati per la categoria di alimenti pertinente o per un’ampia gamma di alimenti. I metodi proprietari sono ammessi solo se, oltre alla validazione secondo EN ISO 16140-2, sono certificati da un organismo indipendente; la certificazione deve essere rivalutata almeno ogni cinque anni e includere elementi sulla qualità del processo produttivo. È inoltre consentito l’uso di altri metodi, diversi da quelli validati o certificati, se validati con protocolli internazionalmente riconosciuti e autorizzati dall’autorità competente.

Sorveglianza per alimenti in polvere per lattanti e fini medici speciali

All’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito il terzo comma: gli operatori che producono alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore ai sei mesi, quando tali prodotti possono comportare un rischio da Cronobacter spp., devono tenere sotto sorveglianza le aree di lavorazione e le attrezzature nel piano di campionamento per verificare l’assenza di contaminazione da enterobatteriacee.

Aggiornamento dell’allegato I: metodi di riferimento e terminologia

L’allegato I è modificato per aggiornare i riferimenti ai metodi: EN ISO 6579-1 per Salmonella, EN ISO 22964 per Cronobacter, EN ISO 19020 per le enterotossine stafilococciche, EN ISO 19343 per istamina, EN ISO 4833-1 per il conteggio delle colonie aerobiche ed EN ISO 21528-1/2 per Enterobacteriaceae. In più punti il termine "Assente" è sostituito da "Non rilevabile" e la terminologia è allineata a Cronobacter spp. e alla nuova nomenclatura dei sierotipi Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis.

Semi germogliati e Listeria monocytogenes

I semi germogliati vengono inclusi nel criterio di sicurezza alimentare relativo a Listeria monocytogenes applicabile agli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita del microrganismo, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali. La modifica riflette che i semi germogliati sono considerati terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes.

Succhi non pastorizzati: esclusione per processi battericidi equivalenti

Per i succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo), i criteri di sicurezza alimentare per Salmonella e di igiene del processo per E. coli non si applicano quando il succo sia stato sottoposto a un processo battericida con effetto analogo alla pastorizzazione su Salmonella o su E. coli, come precisato nelle note in allegato I.

Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2021 gli operatori del settore alimentare possono continuare ad applicare i metodi di analisi alternativi previsti dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareigiene alimentaremicrobiologia degli alimentinormazione tecnicacontrolli ufficiali

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