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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/230

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione interviene in via meramente correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330. La rettifica riguarda un errore presente nelle versioni ceca, croata e francese dell'articolo 3, relativo all'uso dell'ossido ferrico nell'alimentazione animale. L'atto non modifica il contenuto sostanziale della disciplina per le altre lingue e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 in materia di additivi per mangimi a base di ferro, limitatamente a un errore nell'articolo 3 relativo all'uso dell'ossido ferrico nell'alimentazione animale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, quale atto di rettifica, esclusivamente alle versioni linguistiche ceca, croata e francese del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330. Incide sulla disciplina dell'autorizzazione di specifiche sostanze contenenti ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano destinato ai suinetti, senza modificare le altre versioni linguistiche né introdurre un nuovo regime sostanziale autonomo.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione ha natura correttiva e interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330, che disciplina l'autorizzazione di taluni additivi per mangimi a base di ferro destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano destinato ai suinetti. L'obiettivo dell'atto è esclusivamente quello di allineare alcune versioni linguistiche del testo a quanto effettivamente voluto dal legislatore europeo.

Ambito della rettifica

La Commissione rileva che le versioni in lingua ceca, croata e francese del regolamento 2017/2330 contengono un errore nell'articolo 3, in particolare per quanto riguarda l'uso dell'ossido ferrico nell'alimentazione animale. La rettifica riguarda solo tali versioni linguistiche e non incide sulle altre versioni del regolamento.

Contesto normativo

L'atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione precisa inoltre che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica di alcune versioni linguistiche

Corregge un errore contenuto nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 nelle versioni in lingua ceca, croata e francese, con riguardo all'uso dell'ossido ferrico nell'alimentazione animale. La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e parere comitologico

L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2, e sulla base del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Come è indicizzato

Materiealimenti e mangimisalute animaleetichettatura e autorizzazioni di additividiritto agroalimentare

Testo integrale

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