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Sentenza

Sentenza del 24/03/2015 n. 1786 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione e controlli - Impugnazione di avviso di accertamento conseguente a un p.v.c. e conseguente rettifica della dichiarazione. Infruttuosa l'istanza di accertamento con adesione, segue ricorso alla Regionale che dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La controversia è stata portata davanti alla Commissione tributaria provinciale e successivamente alla Commissione tributaria regionale. Il giudizio è stato dichiarato estinto per avvenuto pagamento, il che indica che la pretesa tributaria è stata definita mediante il pagamento richiesto e non attraverso una decisione favorevole nel merito per il contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Srl ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, sulla base delle contestazioni contenute nel p.v.c. redatto dai propri funzionari, ha rettificato la dichiarazione Unico 2006 e recuperato maggiori imposte dirette e Iva. Prima del ricorso è stata presentata un’istanza di accertamento con adesione, che non ha avuto esito positivo.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria in materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, consentendo il recupero di maggiori imposte quando emergano elementi che rendano inattendibile o inesatta la dichiarazione.

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione consente l’accertamento parziale sulla base di elementi specifici e immediatamente utilizzabili, anche quando l’Ufficio procede al recupero di componenti reddituali non dichiarate.

  • Art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972

    La norma riguarda la rettifica dell’Iva dichiarata, permettendo all’Ufficio di recuperare l’imposta ritenuta dovuta sulla base degli elementi acquisiti durante i controlli.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento fondato su un p.v.c. può essere impugnato, ma il contribuente deve contestare specificamente i fatti e le motivazioni riportati nel verbale e recepiti dall’Ufficio.
  • L’accertamento con adesione costituisce uno strumento per cercare una definizione concordata; se non si raggiunge un accordo, il contribuente può proseguire con il ricorso nei termini previsti.
  • Il pagamento della pretesa tributaria durante il giudizio può determinare l’estinzione del processo, senza che il giudice si pronunci sulla fondatezza sostanziale dell’accertamento.
  • L’estinzione per pagamento non equivale necessariamente a una piena vittoria dell’Amministrazione nel merito, ma sul piano pratico il contribuente non ottiene l’annullamento dell’atto e sopporta l’esborso richiesto, eventualmente secondo le modalità di definizione applicate.
  • Per valutare casi analoghi è essenziale verificare la regolarità del p.v.c., la motivazione dell’avviso, la corretta applicazione delle norme sulle rettifiche e il rispetto dei termini per proporre ricorso o aderire a procedure conciliative.

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