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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 14691 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto legittimo il silenzio–rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sul rimborso della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile (anni 2006–primo bimestre 2009). Il Comune deduceva l'inesistenza del presupposto impositivo per effetto della liberalizzazione del settore (D.Lgs. n. 259/2003) e dell'abrogazione/inefficacia delle norme richiamate dalla tariffa del D.P.R. n. 641/1972, oltre alla violazione delle direttive UE e della Costituzione (art. 23 e art. 97).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche dagli enti locali per gli abbonamenti di telefonia mobile perché: il contratto di abbonamento può essere equiparato all'autorizzazione o alla licenza (presupposto impositivo), la previsione normativa è riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003 e la norma interpretativa (D.L. n. 4/2014, art. 2, comma 4) ha valore retroattivo. Inoltre la Corte di Giustizia (tra l'altro C-416/14 e C-335/13) non impedisce l'applicazione della tassa; infine le censure costituzionali sono state ritenute manifestamente infondate. Il Comune è condannato alle spese e al pagamento dei contributi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Tariffa), art. 21

    La voce tariffaria relativa alla 'licenza o documento sostitutivo' soggiace ora al richiamo formale al D.Lgs. n. 259/2003; il presupposto impositivo è l'uso dell'apparecchio tramite contratto di abbonamento.

  • D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318

    La disciplina originaria delle stazioni radioelettriche è stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003; quindi il riferimento tariffario a tale norma deve intendersi riferito al codice delle comunicazioni.

  • D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 160

    Contiene la nozione di 'stazioni radioelettriche' e prevede che il contratto di abbonamento possa sostituire la licenza/autorizzazione: costituisce il presupposto normativo moderno richiamato dalla tariffa.

  • D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 259, art. 218 e art. 219

    Art. 218: previsione di abrogazioni formali non elimina il presupposto impositivo perché la disciplina è stata ricomposta nell'art. 160; art. 219: dalla liberalizzazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato, argomento usato per escludere che la riforma abbia abolito il tributo.

  • D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4 (conv. L. 28 marzo 2014, n. 50)

    Norma di interpretazione autentica: chiarisce che 'stazioni radioelettriche' comprendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre; la Corte la considera interpretativa e quindi applicabile retroattivamente.

  • D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 202)

    Storico riferimento normativo che aveva aggiunto la voce tariffaria relativa ai documenti sostitutivi della licenza per l'impiego di apparecchi terminali; riconosciuto come parte della base normativa che collega l'uso del cellulare alla tassa.

  • D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuazione Dir. 1999/5/CE)

    attuazione Direttiva 1999/5/CE

    Riguarda requisiti tecnici e messa in commercio delle apparecchiature; non esclude però che la tassa possa colpire l'uso tramite abbonamento.

  • Direttiva 1999/5/CE e Direttive 2002/19, 2002/20, 2002/21, 2002/22 (e successive modifiche)

    Le direttive disciplinano le specifiche tecniche e il regime autorizzatorio delle reti; la Corte di Giustizia ha ritenuto che non ostino, di per sé, a una normativa nazionale che assoggetti a tassa l'impiego di apparecchi terminali nel contesto di un contratto di abbonamento.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-416/14 (17 settembre 2015)

    Ha affermato che le direttive pertinenti non ostano a una normativa nazionale che richieda il pagamento della tassa di concessione governativa per gli abbonamenti: il contratto di abbonamento può equipararsi a una autorizzazione generale e la tassa può applicarsi solo agli abbonamenti (non alle carte prepagate).

  • Ordinanza Corte di Giustizia UE C-335/13 (12 dicembre 2013)

    Ha ritenuto compatibile con il diritto UE la normativa nazionale che collega la tassa all'impiego dell'apparecchio tramite abbonamento; ha escluso che la direttiva 2002/20 impedisca tale imposizione.

  • Cassazione Sezioni Unite, n. 9560 del 2014

    Ha stabilito che l'abrogazione formale del vecchio DPR non ha eliminato la soggettività passiva della tassa sugli abbonamenti poiché la previsione è riprodotta nell'art. 160 del Codice delle comunicazioni; orientamento nomofilattico seguito dalla Corte nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il presupposto impositivo della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile è l'impiego dell'apparecchio tramite contratto di abbonamento, non la semplice immissione in commercio del terminale.
  • Il contratto di abbonamento può valere come documento sostitutivo della licenza/autorizzazione ai fini dell'individuazione del presupposto tributario; pertanto la tassa può applicarsi agli abbonati anche in un mercato liberalizzato.
  • Le direttive UE sulle apparecchiature e sulle reti non impediscono in linea di principio a Stati membri di mantenere una tassa del genere, purché il presupposto impositivo non costituisca un ostacolo alla libertà di circolazione e non richieda interventi amministrativi incompatibili con il diritto UE (orientamento confermato da C-416/14 e C-335/13).
  • Le norme interpretative del legislatore (es. D.L. n. 4/2014, art. 2, comma 4) che chiariscono l'ambito di applicazione della tariffa possono avere efficacia retroattiva se si tratta di interpretazione autentica in presenza di contrasto interpretativo.
  • Le censure costituzionali basate sulla trasformazione della tassa in imposta o sulla violazione della riserva di legge sono difficilmente sostenibili quando il presupposto è ricostruibile nell'uso tramite abbonamento e quando esiste un solido supporto normativo e giurisprudenziale.
  • In controversie simili, è prevedibile che i giudici nazionali seguano l'orientamento consolidato della Cassazione e della Corte di Giustizia: contestazioni basate sulla separazione normativa tra 'radio' e 'telefoni' o sull'abrogazione formale tendono a essere respinte se esiste un richiamo normativo che ricompone il presupposto impositivo.

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