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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25207/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva confermato la custodia cautelare (ordinanza GIP 19/12/2024) per il reato di peculato aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'imputazione sostiene che la ricorrente abbia coadiuvato la cognata nella gestione di vendite non contabilizzate della ditta Bellinvia, incassando per conto del marito parte dei ricavi in nero. Le difese hanno censurato: mancata considerazione dell'annullamento dell'incidente di esecuzione deciso dalla Cassazione; insufficienza e viziosità della motivazione sulla gravità indiziaria (dichiarazioni del collaboratore e intercettazioni non idonee); errata qualificazione giuridica (si sarebbe trattato di appropriazione indebita piuttosto che peculato); illegittimità dell'applicazione dell'aggravante mafiosa alla posizione della ricorrente; mancanza di esigenze cautelari attuali e concrete, considerata l'incensuratezza, la distanza temporale e la detenzione di familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per essere in gran parte reiterativi di censure già esaminate e disattese nell'ordinanza impugnata. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame: la gravità indiziaria è fondata su elementi oggettivi (intercettazioni, videoriprese) e dichiarativi (collaboratore Chiofalo, altre fonti) che dimostrano un sistema di gestione parallela e prelievi di denaro destinati anche a familiari e affiliati mafiosi; è stata ritenuta plausibile la responsabilità per peculato, anche nella forma di distrazione, nonché il concorso omissivo dell'amministratore giudiziario; l'aggravante per agevolazione mafiosa è stata ritenuta adeguatamente motivata alla luce del controllo esercitato dalla famiglia Ofria sull'impresa e della destinazione dei proventi; le esigenze cautelari sono state giudicate attuali e non fronteggiabili con misure meno afflittive. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Riferimenti processuali relativi alla motivazione e ai limiti di impugnazione: la Corte ricorda che in sede cautelare il controllo di legittimità è limitato all'adeguatezza logica e giuridica della motivazione, non alla rivalutazione dei fatti già esaminati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai presupposti per il riesame e la valutazione degli elementi indiziari nell'ordinanza impugnata.

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Norme sulla declaratoria di nullità; la Corte osserva che le censure difensive che invocano nullità per mancata attività investigativa del P.M. sono inammissibili se consistono in mera opposizione alle conclusioni del giudice di merito.

  • art. 292, comma 2‑ter cod. proc. pen.

    Richiamato sul punto delle censure processuali relative alla motivazione e ai limiti dell'impugnazione in sede cautelare.

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte conferma che il delitto di peculato può includere sia attività di appropriazione sia di distrazione di beni/risorse pubbliche; è applicabile quando l'omissione di controllo di un pubblico agente (intraneus) ha consentito l'appropriazione da parte di terzi.

  • art. 314‑bis cod. pen.

    Norma sulle distrazioni di denaro che non comportano perdita definitiva: la Corte esclude la riqualificazione in 314‑bis perché nel caso vi è stata perdita definitiva delle risorse pubbliche e quindi permane il peculato.

  • art. 416‑bis cod. pen. (associazione mafiosa)

    Utilizzata come riferimento per la qualificazione dell'appartenenza/contiguità mafiosa e per valutare l'aggravante: la corte dà rilievo al controllo effettivo dell'impresa e alla destinazione dei proventi anche verso affiliati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per ricorsi inammissibili: la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a una somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione su misure cautelari il controllo è limitato all'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito; non va inteso come un nuovo apprezzamento libero delle prove o una rivalutazione degli elementi già esaminati.
  • Il delitto di peculato può essere configurato anche quando terzi si appropriano di somme o beni dello Stato se ciò è reso possibile dall'omissione o dalla complicità di un pubblico agente; la nozione include anche le 'distrazioni' di risorse quando determinano una perdita definitiva per la pubblica amministrazione.
  • La mancata o incompleta attività di indagine da parte del pubblico ministero non determina di per sé nullità quando il giudice del riesame ha valutato elementi probatori oggettivi e le indagini difensive hanno prodotto documentazione: le indagini a favore dell'imputato non vincolano il P.M.
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere ritenuta anche sulla base della perdurante gestione di un'impresa da parte di soggetti contigui al sodalizio, dell'uso del business come strumento di controllo sul mercato e della destinazione dei proventi a nuclei familiari o affiliati; non è necessario che ogni singolo indagato sia formalmente capo mafioso se emerge la partecipazione o l'effettivo apporto al sistema.
  • Le esigenze cautelari sono valutate sulla base della pervicacia, della rilevanza e della attualità dei comportamenti (es. continuità nei prelevamenti, incontri per impedire il passaggio dell'azienda), non soltanto sulla base di precedenti penali o dello stato detentivo di terzi: condotte recenti e ripetute possono giustificare misure afflittive.

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