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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02045/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un professionista incaricato come attestatore ex art. 161, terzo comma, l.f. in una procedura di concordato preventivo poi revocata ai sensi dell'art. 173 l.f. aveva chiesto l'ammissione al passivo della successiva liquidazione giudiziale, in prededuzione o, in subordine, con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il curatore aveva contestato l'inadempimento dell'attestatore, rilevando che nelle relazioni e integrazioni rese nel corso della procedura egli non aveva segnalato alcune criticità: la nota di credito ritenuta irricevibile emessa da un fornitore, pagamenti anomali eseguiti prima della domanda di concordato, una errata contabilizzazione di crediti d'imposta e una non corretta rappresentazione di poste collegate al consolidato fiscale. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che l'attestatore dovesse verificare con diligenza professionale l'attendibilità dei dati aziendali anche alla luce degli accadimenti preconcorsuali e che, a fronte di contestazioni specifiche, gravasse sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 2236 c.c., oltre all'omesso esame di fatti decisivi: ha sostenuto che il suo incarico non comprendeva l'analisi delle singole poste contabili, che non aveva poteri ispettivi o di vigilanza paragonabili a quelli del commissario giudiziale, che alcune criticità erano emerse o divenute conoscibili solo dopo le sue relazioni, e che comunque mancava una valutazione sulla gravità della colpa. Il fallimento ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, trattati congiuntamente, fossero inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché il decreto impugnato si era conformato alla giurisprudenza di legittimità: una volta contestato specificamente l'inadempimento dell'attestatore, il curatore deve solo allegare la negligente o incompleta esecuzione, mentre resta al professionista l'onere di dimostrare l'esatto adempimento. La Corte ha inoltre ribadito che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali è centrale per il consenso informato dei creditori e che il tribunale può sindacare la veridicità non solo dei dati contabili, ma della complessiva consistenza materiale e giuridica dei dati aziendali posti a base del piano. Ha osservato che la stessa integrazione del 1/4/2022 del professionista era incompatibile con questo indirizzo, poiché limitava l'oggetto dell'incarico escludendo la veridicità dei dati contabili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 161, terzo comma, l.f.

    L'attestatore nominato dal debitore nel concordato preventivo deve rendere un'attestazione idonea a fondare il consenso informato dei creditori e a consentire al tribunale il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.

  • art. 173 l.f.

    Se nel corso della procedura emerge che mancava la condizione di veridicità dei dati aziendali, il tribunale può revocare l'ammissione al concordato; una nuova attestazione successiva è irrilevante.

  • art. 162, secondo comma, l.f.

    La veridicità dei dati aziendali è condizione funzionale all'ammissibilità del concordato, in quanto presupposto del consenso informato dei creditori.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    Il professionista attestatore deve adempiere con la diligenza qualificata richiesta dalla natura professionale dell'incarico, verificando compiutamente i dati comunicati e la loro attendibilità.

  • art. 2236 c.c.

    La censura del ricorrente è stata ritenuta inammissibile; la Corte non ha accolto la tesi che limitava la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave nel contesto dedotto.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    Richiamato come titolo di privilegio subordinato per il credito del professionista, ma la domanda è stata respinta per il previo accertamento dell'inadempimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata a sostegno delle doglianze di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma evocata per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile anche per difetto di autosufficienza e perché diretto a una nuova valutazione del merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione dei documenti sui quali si fondava la censura.

  • art. 67 l.f.

    Richiamato in relazione alla possibile revocatoria fallimentare dei pagamenti anomali effettuati prima della domanda di concordato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione al passivo del compenso del professionista incaricato dal debitore per l'accesso al concordato, se il curatore contesta specificamente l'inadempimento, basta la contestazione della negligente o incompleta esecuzione e grava sul professionista l'onere di provare il corretto adempimento o la dipendenza dell'esito negativo da fattori esterni imprevedibili.
  • L'attestazione di veridicità dei dati aziendali non si esaurisce in un controllo meramente formale o contabile, ma richiede una verifica sostanziale dell'attendibilità complessiva dei dati posti a base del piano, così da consentire ai creditori un consenso informato e al tribunale un effettivo controllo sulla procedura.
  • Nel concordato preventivo, la veridicità dei dati aziendali è elemento centrale della procedura: se viene meno la condizione di affidabilità originaria, il tribunale può revocare l'ammissione anche se successivamente sia stata resa una nuova attestazione.
  • Non è consentito al professionista limitare unilateralmente l'ampiezza del proprio incarico in modo incompatibile con la funzione legale dell'attestazione; la diligenza richiesta impone di segnalare le anomalie rilevanti emerse dai dati ricevuti e di non limitarsi a un'acquisizione acritica delle informazioni fornite dal debitore.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o che non indicano specificamente i documenti rilevanti sono inammissibili in cassazione per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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