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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18324/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, l'Ufficio emetteva numerosi avvisi di accertamento relativi a IVA, IRES, IRAP e altri tributi per più annualità, oltre a un atto di contestazione. I ricorsi della contribuente venivano respinti in primo e secondo grado. In cassazione la società proponeva otto motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; erronea decisione sulla competenza territoriale dell'Ufficio; carenza di legittimazione del firmatario degli avvisi per difetto di valida delega; difetto di prova sull'effettività delle prestazioni ricevute; nullità per la riunione dei fascicoli; censura sulla presunta distribuzione di utili non contabilizzati; omesso esame della dedotta violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973; errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava istanza di estinzione per definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018, allegando la comunicazione di regolarità dell'Agenzia e sostenendo di avere pagato tutte le rate.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, ritenendo che la contribuente avesse presentato tempestivamente le domande di definizione agevolata per gli atti oggetto del giudizio, avesse versato tutte le rate entro il 27 maggio 2019, che l'Ufficio non avesse notificato il diniego entro il termine previsto e che nessuna parte avesse depositato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. La Corte ha escluso la declaratoria di cessazione della materia del contendere, osservando che in difetto di prova del pagamento di tutte le rate non poteva pronunciarsi in tal senso. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della disposizione applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 119/2018

    comma 8, comma 12, comma 13

    La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata, il pagamento integrale delle rate, la mancata notificazione del diniego e la mancata istanza di trattazione determinano l'estinzione del processo.

  • art. 360, primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le norme invocate a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione, relativi a nullità del procedimento e violazioni di legge o omesso esame.

  • artt. 35 e 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamati per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la dedotta incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso gli atti.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per la contestazione sulla legittimazione del firmatario degli avvisi di accertamento.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo relativo all'omesso esame della dedotta violazione di norme sull'accertamento e sull'utilizzabilità degli elementi acquisiti.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la disposizione, di natura eccezionale e sanzionatoria, non è estensibile oltre i casi tipici previsti.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie comporta l'estinzione del processo quando risultino rispettati tutti i presupposti previsti dalla disciplina speciale: domanda tempestiva, integrale pagamento delle rate, mancato diniego dell'Ufficio e assenza di istanza di trattazione.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se non sia dimostrato il pagamento di tutte le rate previste dalla procedura agevolata.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi tassativamente indicati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullità

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