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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09206/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca, nel quale la società correntista ha dedotto che, in alcuni periodi, il tasso effettivo globale avrebbe superato la soglia dell’usura e che, per tutta la durata del rapporto, gli interessi passivi sarebbero stati capitalizzati in violazione del divieto di anatocismo. In primo grado il Tribunale, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, ha respinto le domande di accertamento, restituzione delle somme indebitamente addebitate e risarcimento danni. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo: insussistente il superamento del tasso soglia secondo il ricalcolo effettuato dal consulente nel rispetto delle istruzioni della Banca d’Italia; non provata l’usura soggettiva; legittima la clausola di capitalizzazione per la reciprocità della modalità di calcolo prevista dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 644 c.p. e della l. n. 108/1996, sostenendo che le istruzioni della Banca d’Italia non potessero incidere sulla determinazione del tasso usurario; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che gli estratti conto avrebbero provato l’usura soggettiva; 3) violazione dell’art. 1283 c.c. in relazione alla delibera CICR 9 febbraio 2000 e al criterio di reciprocità dell’anatocismo nelle aperture di credito in conto corrente; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui profili di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e sul mancato richiamo del consulente a chiarimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e volto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito sul ricalcolo del tasso effettivo globale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, poiché l’appello era soggetto all’art. 348-ter c.p.c. e la decisione di secondo grado coincideva con quella di primo grado quanto all’insussistenza del fatto costitutivo dell’usura soggettiva. Ha ritenuto inammissibili anche il terzo e il quarto motivo: il terzo perché introduceva questioni nuove, non risultanti trattate nei giudizi di merito né adeguatamente prospettate nel ricorso; il quarto perché la scelta di non disporre il richiamo del consulente per chiarimenti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non integra omessa pronuncia censurabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Il tasso soglia è determinato in base al tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale per la categoria di operazioni, aumentato di un quarto e con margine ulteriori quattro punti percentuali, senza che la differenza tra limite e tasso medio possa superare otto punti percentuali.

  • L. n. 108/1996

    La rilevazione trimestrale del TEGM è effettuata dal Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, sulla base degli interessi praticati da banche e intermediari finanziari.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa l’impugnazione per omesso esame di fatti ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile quando ricorre una doppia conforme nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 1283 c.c.

    Il motivo sull’anatocismo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva questioni nuove non trattate nei gradi di merito.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    La Corte ha rilevato che la questione della sua applicazione all’apertura di credito in conto corrente non era stata ritualmente prospettata nei giudizi di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito ometta di disporre il richiamo del consulente a chiarimenti, trattandosi di scelta discrezionale e non di un obbligo decisorio specifico.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato come termine oltre il quale erano stati sollevati ulteriori profili di nullità, ritenuti tardivi dal giudice di merito.

  • d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di violazione delle regole sul tasso usurario deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito tecnico-contabile, specie quando la decisione si fondi su una consulenza tecnica che abbia verificato il rispetto del tasso soglia.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quanto all’omesso esame di fatti decisivi, se la decisione d’appello conferma integralmente quella di primo grado sul medesimo punto fattuale.
  • Le questioni nuove, non dedotte o non trattate nei giudizi di merito, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, neppure quando siano collegate a profili di validità del rapporto contrattuale.
  • La mancata riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio per chiarimenti o supplemento di consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, di regola, non integra omessa pronuncia censurabile in sede di legittimità.
  • Quando il giudice di merito ha già respinto una domanda per ragioni di fatto o processuali, la deduzione in cassazione di ulteriori nullità contrattuali richiede una specifica e completa allegazione nei gradi di merito e nel ricorso, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieUsura bancariaConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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