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Ordinanza

Ordinanza n. 2146/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’accertamento del diritto delle ricorrenti, in qualità di eredi legittime del Sig. -OMISSIS-, ad ottenere la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, per l’insorgenza del “mesotelioma maligno sarcomatoide pleura dx” - con successivo decesso in data 23.10.2015 - a causa del servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare e connaturato alla negligenza ed imperizia della stessa amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202403457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti, quali eredi di un ex sottocapo elettricista della Marina Militare, in servizio dal 1957 al 1963 a bordo di unità navali e presso strutture arsenalizie, chiedono l'accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa per la patologia neoplastica diagnosticata nel 2015 e per il successivo decesso. Deducono la violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assumendo che il dante causa fosse stato esposto direttamente e indirettamente a polveri e fibre di amianto senza adeguate misure di prevenzione e protezione. Richiamano il riconoscimento ministeriale della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equiparazione a vittima del dovere, nonché una sentenza del giudice del lavoro che avrebbe confermato lo status e il nesso causale. Domandano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal defunto, anche iure hereditatis e in via equitativa. Per il danno non patrimoniale chiedono, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, euro 797.364,00, quale somma riferita al danno biologico e al danno morale terminale o catastrofale.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio né assume una decisione definitiva sulla responsabilità del Ministero, sul nesso causale o sull'an debeatur. Rileva che, ai fini della quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale, deve farsi riferimento al testo vigente delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, considerate dalla giurisprudenza richiamata come concretizzazione uniforme dell'equità nella liquidazione del pregiudizio all'integrità psico-fisica. Dispone quindi, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al responsabile del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate - Medicina legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà accertare il danno biologico sofferto in vita dall'insorgenza della patologia al decesso, l'incidenza sulle abitudini quotidiane e la sofferenza fisica; stabilire quando il soggetto abbia presumibilmente acquisito coscienza della propria condizione terminale; e quantificare, ove riconoscibile secondo i principi giurisprudenziali vigenti, il danno non patrimoniale, considerando sia il danno biologico sia quello morale terminale o catastrofale. Sono disciplinati l'avviso alle parti, la nomina di consulenti, i termini per le operazioni, la trasmissione della bozza, le osservazioni e il deposito della relazione conclusiva. È posto provvisoriamente a carico delle ricorrenti un anticipo di euro 1.000,00 sul compenso del verificatore. Il giudizio è rinviato alla seconda udienza pubblica del 2027.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire accertamenti tecnici necessari alla decisione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti quale base per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in combinato disposto con l'art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una pretesa risarcitoria amministrativa richiede accertamenti medico-legali sulla natura, durata e intensità delle sofferenze patite, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., demandando a una struttura qualificata l'accertamento tecnico dei presupposti e la quantificazione del danno.
  • Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, il giudice può assumere come criterio di riferimento il testo vigente delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, quali parametro uniforme di concretizzazione dell'equità, ferma la necessità di accertare in concreto le componenti del danno dedotte.
  • La quantificazione del danno non patrimoniale maturato iure hereditatis può richiedere la distinzione tra danno biologico sofferto durante la malattia e danno morale terminale o catastrofale, con specifico accertamento della consapevolezza della condizione terminale e della sofferenza fisica e psichica.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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