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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-253/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 gennaio 2025. — ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH contro Land Nordrhein-Westfalen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza – Articolo 2, punto 4 – Nozione di “azione per il risarcimento del danno” – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Cessione dei crediti risarcitori a un prestatore di servizi legali – Diritto nazionale che osta al riconoscimento della legittimazione ad agire di un tale prestatore ai fini del recupero collettivo di tali crediti – Articolo 4 – Principio di effettività – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-253/23

Giurisprudenza europea62023CJ0253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione affronta una questione di private enforcement antitrust nel contesto di un'azione collettiva basata sulla cessione di crediti a un prestatore di servizi legali. La Corte dichiara irricevibile la prima questione, perché la decisione amministrativa richiamata non costituiva una decisione definitiva di accertamento di un'infrazione ai sensi della direttiva 2014/104. Sulle questioni residue, afferma che il diritto UE non impone in generale un modello di azione collettiva cessionaria, ma vieta soluzioni nazionali che, in mancanza di alternative effettive e quando l'azione individuale sia impraticabile, rendano eccessivamente difficile o impossibile l'esercizio del diritto al risarcimento.

Concorrenza: compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che impedisce la cessione dei crediti risarcitori a un prestatore di servizi legali per un'azione collettiva di risarcimento del danno da intesa

La questione giuridica

Se l'articolo 101 TFUE, la direttiva 2014/104/UE (in particolare articoli 2, punto 4, 3, paragrafo 1, 4 e 9, paragrafo 1) e l'articolo 47, primo comma, della Carta ostino a una interpretazione del diritto tedesco che vieta ai presunti danneggiati da un'infrazione anticoncorrenziale di cedere in trust i propri crediti a un prestatore di servizi legali, per farli valere collettivamente in un'azione di risarcimento, quando non vi siano altri meccanismi equivalenti di aggregazione; e, in caso affermativo, se il giudice nazionale debba disapplicare la normativa interna se non è possibile un'interpretazione conforme.

Principio di diritto

L'articolo 101 TFUE, letto con gli articoli 2, punto 4, 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 2014/104/UE e con l'articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale interpretata nel senso di impedire ai presunti danneggiati da un'intesa di cedere i loro crediti risarcitori a un prestatore di servizi legali per un'azione collettiva di risarcimento, ma solo se il diritto interno non offre un altro meccanismo collettivo effettivo e l'azione individuale risulta, alla luce di tutte le circostanze, impossibile o eccessivamente difficile; in tal caso il giudice nazionale deve, prima, verificare un'interpretazione conforme e, se questa non è possibile, disapplicare la normativa interna incompatibile.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 47, primo comma, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 2, punto 4, direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 4 direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2014/104/UE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 9 regolamento (CE) n. 1/2003

Concorrenza: cessione dei crediti risarcitori e azione collettiva antitrust

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Dortmund in materia di risarcimento del danno da violazione dell'articolo 101 TFUE. La Corte esamina se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che impedisca ai soggetti danneggiati di cedere i propri crediti a un prestatore di servizi legali, per esercitare un'azione collettiva di risarcimento in nome proprio e per conto dei cedenti.

Fatti e procedimento principale

La ASG 2 aveva promosso un'azione contro il Land Nordrhein-Westfalen sulla base dei crediti ceduti da 32 segherie, lamentando un'intesa sui prezzi del legname tondo. La controversia nasceva dall'interpretazione del Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) tedesco, che secondo il giudice del rinvio poteva rendere nulle le cessioni in favore della ASG 2, impedendo il recupero collettivo dei crediti. La Corte rileva che nel fascicolo vi era una decisione del Bundeskartellamt del 2009 adottata come decisione sugli impegni, non come decisione definitiva di accertamento dell'infrazione.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama l'articolo 101 TFUE, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, l'articolo 47, primo comma, della Carta e la direttiva 2014/104/UE, in particolare gli articoli 2, punto 4, 3, paragrafo 1, 4 e 9, paragrafo 1. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare l'articolo 9 e il considerando 13, per distinguere le decisioni sugli impegni dalle decisioni di accertamento dell'infrazione.

Ricevibilità della prima questione

La Corte dichiara irricevibile la prima questione nella parte relativa all'azione "follow-on". La decisione del 2009 non era una "decisione definitiva relativa a una violazione" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, poiché le decisioni sugli impegni non contengono un accertamento definitivo dell'infrazione. Di conseguenza, il procedimento principale non rientrava nel paradigma della azione conseguente per il risarcimento del danno.

Esame delle questioni seconda e terza

La Corte considera ricevibili le questioni relative all'azione "stand-alone" e al rimedio da adottare in caso di incompatibilità del diritto nazionale con il diritto UE. Ricorda che l'articolo 101 TFUE produce effetti diretti e conferisce a chiunque abbia subito un danno causato da un'intesa il diritto di chiedere il risarcimento integrale del danno, in presenza di nesso causale. Tale diritto è codificato dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104.

Portata della direttiva 2014/104

L'articolo 2, punto 4, della direttiva definisce l'azione per il risarcimento del danno e contempla anche l'azione proposta da chi è succeduto nel diritto del danneggiato o ne ha rilevato la domanda. Tuttavia, la Corte chiarisce che tale disposizione non impone agli Stati membri di introdurre un meccanismo di azione collettiva come quello tedesco, né disciplina le condizioni di validità della cessione dei crediti in vista di un'azione collettiva. Queste modalità di esercizio del diritto al risarcimento restano, in linea di principio, affidate agli ordinamenti nazionali.

Principio di effettività e tutela giurisdizionale effettiva

In assenza di armonizzazione completa, gli Stati membri devono disciplinare le modalità di esercizio del diritto al risarcimento nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Nel caso di specie la Corte concentra l'analisi sul principio di effettività e sull'articolo 47 della Carta. Se la normativa nazionale, interpretata in un certo senso, impedisce ai danneggiati di utilizzare l'unico meccanismo realmente praticabile per aggregare pretese di modesto valore e rende l'azione individuale impossibile o eccessivamente difficile, essa non è compatibile con il diritto dell'Unione.

Ruolo del giudice nazionale e rimedio

La Corte precisa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze concrete, se esistano altri meccanismi collettivi nazionali effettivi o se l'azione individuale sia concretamente praticabile. Se non è possibile un'interpretazione conforme del RDG, il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni incompatibili, in applicazione del primato del diritto UE.

Dispositivo

La Corte risponde che il diritto UE osta all'interpretazione di una normativa nazionale che impedisca la cessione dei crediti a un prestatore di servizi legali per un'azione collettiva di risarcimento, quando non vi siano altre vie collettive effettive e l'azione individuale sia impraticabile o eccessivamente difficile. La stessa sentenza conferma però che la normativa nazionale sulla regolazione dei servizi legali resta applicabile in quanto tale, salvo il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione nel caso concreto.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaazioni risarcitorie da violazione antitrusttutela giurisdizionale effettivacessione dei creditilegittimazione ad agire

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