Tribunale, Sentenza T-21/24
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 29 January 2025. — Atusa Grupo Empresarial, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark SYC – International registration of the earlier word mark SYR – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-21/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso dell\'EUIPO che aveva confermato l\'opposizione alla registrazione del marchio figurativo SYC. I prodotti in classe 11 sono stati ritenuti identici o simili e i segni sono stati considerati globalmente simili in misura media sul piano visivo e fonetico. Poiché i marchi sono privi di significato per il pubblico rilevante, la comparazione concettuale non incide sulla valutazione complessiva del rischio di confusione. La ricorrente è condannata alle spese nei confronti dell\'interveniente.
Opposizione all\'registrazione del marchio UE figurativo SYC per rischio di confusione con il marchio anteriore internazionale verbale SYR: legittimità del rigetto da parte dell\'EUIPO ai sensi dell\'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001
La questione giuridica
Se la Camera di ricorso dell\'EUIPO abbia correttamente accertato, ai fini dell\'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, l\'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto SYC e il marchio anteriore verbale SYR, in particolare quanto alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e alla globalità della valutazione in relazione ai prodotti della classe 11.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, per i segni SYC e SYR, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell\'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, poiché i prodotti interessati sono identici o simili e i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica di grado medio, mentre la comparazione concettuale è neutra per mancanza di significato dei marchi; gli elementi figurativi del marchio richiesto sono meramente decorativi e non neutralizzano la prevalenza dell\'elemento denominativo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione alla registrazione del marchio UE SYC per rischio di confusione con SYR
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno figurativo richiesto SYC possa essere registrato nonostante l'esistenza del marchio anteriore internazionale verbale SYR, protetto nell'Unione europea.
Fatti e procedimento amministrativo
Atusa Grupo Empresarial, SA aveva depositato una domanda di marchio UE per un segno figurativo consistente nella denominazione "syc" in caratteri stilizzati, con due elementi geometrici azzurri. La domanda riguardava prodotti della classe 11, tra cui apparecchi di riscaldamento, refrigerazione, installazioni idriche e sanitarie. Hans Sasserath GmbH & Co. KG ha presentato opposizione fondandosi sul marchio internazionale anteriore SYR, designante l'Unione europea, registrato per numerosi prodotti della classe 11, principalmente dispositivi e componenti per filtrazione, trattamento dell'acqua, valvole, sistemi di sicurezza e apparecchi correlati.
L'opposizione era fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo sussistente un rischio di confusione per la parte ispanofona del pubblico rilevante.
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
La ricorrente contestava in sostanza solo la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sostenendo che la Commissione di ricorso avesse erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i segni. In particolare, deduceva che i marchi erano troppo brevi per tollerare differenze minime, che la componente figurativa del segno richiesto impediva la somiglianza visiva, che le lettere finali "c" e "r" si pronunciano diversamente in spagnolo e che mancava una somiglianza concettuale.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui un marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio di tutela del marchio anteriore. Richiama inoltre l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), per qualificare come anteriori anche i marchi registrati a livello internazionale con effetto nell'Unione.
Richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia, il Tribunale ribadisce che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, considerando la percezione del pubblico rilevante e l'interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti. Precisa altresì che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), i requisiti della somiglianza dei segni e della somiglianza dei prodotti sono cumulativi.
Valutazione del pubblico rilevante e dei prodotti
Il Tribunale rileva preliminarmente che la ricorrente non contestava la definizione del pubblico rilevante, individuato nel pubblico ispanofono dell'Unione composto sia da consumatori medi sia da professionisti, con grado di attenzione da medio ad alto. Non contestava neppure la valutazione dei prodotti: la Commissione di ricorso aveva considerato alcuni prodotti identici e altri simili in misura media, tutti compresi nella classe 11. Inoltre, non era contestata neppure l'affermazione secondo cui i termini "SYR" e "SYC" sono privi di significato per il pubblico rilevante ma distintivi.
Confronto visivo dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale approva l'analisi della Commissione di ricorso: i segni coincidono nelle prime due lettere "s" e "y", sulle quali il consumatore tende a soffermarsi, e divergono solo nella terza lettera. Gli elementi figurativi del marchio richiesto sono ritenuti meramente decorativi, trattandosi di semplici forme geometriche poco originali, sicché l'attenzione del pubblico si concentra sull'elemento denominativo "syc". Ne consegue una somiglianza visiva di grado medio.
Confronto fonetico dei segni
Sul piano fonetico, il Tribunale osserva che i consumatori, quando incontrano un marchio composto da elementi denominativi e figurativi, tendono a riferirsi soprattutto all'elemento verbale. Il marchio richiesto viene quindi pronunciato come "syc". Poiché entrambi i marchi sono monosillabici e coincidono nell'ordine e nella pronuncia delle prime due lettere, differendo solo nel suono della lettera finale, il Tribunale conferma la somiglianza fonetica di grado medio.
Confronto concettuale
Quanto al piano concettuale, il Tribunale osserva che nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico rilevante. In assenza di un contenuto concettuale percepibile, il confronto concettuale non è possibile e non incide sulla valutazione globale del rischio di confusione.
Valutazione globale e decisione
Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha fornito argomenti idonei a mettere in discussione la valutazione globale compiuta dalla Commissione di ricorso. Poiché i prodotti sono identici o simili, i segni sono simili in misura media e gli altri fattori rilevanti non sono contestati, la conclusione di rischio di confusione è confermata. Il ricorso viene quindi respinto integralmente.
Spese
In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Atusa Grupo Empresarial, SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall'interveniente Hans Sasserath GmbH & Co. KG. L'EUIPO, avendo chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza non tenuta, sopporta le proprie spese poiché non si è svolta la fase orale.
Principio affermato
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la presenza di modeste differenze finali tra segni brevi non esclude il rischio di confusione quando i segni coincidono nelle parti iniziali più memorabili, l'elemento figurativo del marchio successivo è meramente decorativo e i prodotti sono identici o simili; se i marchi non evocano alcun significato per il pubblico pertinente, il confronto concettuale resta neutro e non impedisce l'accertamento della confusione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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