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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1128/23

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 gennaio 2025. — Coswell SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Biorepair – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-1128/23

Giurisprudenza europea62023TJ1128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Coswell contro il diniego di registrazione del marchio figurativo "Biorepair" per prodotti dentali, cosmetici e igienici. Ha ritenuto che il segno, percepito dal pubblico anglofono come "riparazione biologica", descriva caratteristiche dei prodotti e non presenti un sufficiente scarto creativo. Di conseguenza, il marchio è stato escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001; la censura sulla mancanza di distintività è stata dichiarata non utilmente deducibile.

Marchio figurativo "Biorepair": legittimo il diniego di registrazione per carattere descrittivo e assenza di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno figurativo costituito dalla denominazione "Biorepair" sia idoneo a designare, per il pubblico anglofono di riferimento, una caratteristica dei prodotti di igiene orale e dentistici rivendicati, così da essere escluso dalla registrazione come marchio dell’Unione europea per carattere descrittivo; e, in conseguenza, se possa essere escluso anche per mancanza di carattere distintivo.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che un segno denominativo/composito deve essere rifiutato quando, rispetto ai prodotti interessati, presenta un nesso diretto e concreto tale da essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come indicazione descrittiva di una caratteristica del prodotto; ciò vale anche se il segno è un neologismo o una giustapposizione di elementi lessicali comuni, purché la combinazione non produca un’impressione sufficientemente diversa dalla somma delle parti. Nel caso di specie, "Biorepair" è stato correttamente inteso dal pubblico anglofono come "riparazione biologica", descrittivo di prodotti per l’igiene orale e dentistici, con conseguente legittimità del diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c); essendo sufficiente uno solo degli impedimenti assoluti, il motivo relativo alla lettera b) è stato respinto come inoperante.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura

Marchio figurativo "Biorepair": diniego di registrazione per carattere descrittivo

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Coswell SpA avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio figurativo "Biorepair". Il segno era stato richiesto per prodotti delle classi 3, 5 e 21, in particolare dentifrici, collutori, prodotti per l’igiene orale, sostanze medicate per lo sbiancamento dentale, spazzolini da denti e filo interdentale.

Fatti e procedimento amministrativo

L’EUIPO aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il marchio descrittivo e privo di carattere distintivo. La ricorrente aveva impugnato la decisione dell’esaminatrice, ma la commissione di ricorso aveva confermato il diniego per tutte le categorie di prodotti rivendicati, senza riesaminare la prova del carattere distintivo acquisito mediante l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, poiché tale punto non era stato specificamente contestato.

Ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

La ricorrente aveva depositato all’udienza documenti relativi a registrazioni del marchio BIOREPAIR in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti, intervenute dopo l’introduzione del ricorso. Il Tribunale li ha dichiarati ricevibili, osservando che non si trattava di prove in senso stretto, ma di riferimenti alla prassi decisionale di organi nazionali, utilizzabili come elementi di interpretazione. Ha inoltre rilevato che il deposito tardivo era giustificato dalla sopravvenienza temporale di tali documenti rispetto alla proposizione del ricorso.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni composti esclusivamente da indicazioni che possano servire, in commercio, a designare specie, qualità, destinazione o altre caratteristiche del prodotto. Ha ribadito che occorre verificare l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto e concreto tra il segno e i prodotti, valutato dal punto di vista del pubblico di riferimento, e che tale valutazione va condotta in relazione ai prodotti rivendicati e alla percezione del consumatore medio.

Valutazione del segno "Biorepair"

Il Tribunale ha ritenuto corretta la scomposizione del segno nei termini "bio" e "repair", entrambi immediatamente comprensibili per la parte anglofona del pubblico di riferimento. Il termine "bio" è stato inteso nel senso di "biologico" o di richiamo a naturalità, rispetto dell’ambiente o procedimenti ecologici; il termine "repair" è stato inteso come "riparazione". La combinazione non è stata considerata insolita né tale da produrre un’impressione globale diversa dalla semplice somma dei suoi elementi.

Nesso descrittivo con i prodotti rivendicati

Secondo il Tribunale, i prodotti rivendicati sono destinati alla cura, al trattamento e all’igiene dei denti, delle gengive e del cavo orale, e possono essere utilizzati anche per riparare lo smalto dentale o dopo trattamenti dentistici di riparazione. In tale contesto, il pubblico anglofono percepisce "Biorepair" come indicazione di una "riparazione biologica", cioè di prodotti naturali o biologici idonei a riparare o a favorire la riparazione dentale. Ne deriva un significato immediatamente comprensibile e descrittivo, non meramente allusivo.

Carattere distintivo e conseguenze del diniego

Una volta accertato il carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale ha ritenuto superfluo esaminare utilmente il motivo fondato sulla lettera b), poiché è sufficiente uno solo degli impedimenti assoluti alla registrazione per giustificare il rigetto. Ha inoltre osservato che la rappresentazione grafica del marchio, di per sé banale, non era idonea a neutralizzare il messaggio descrittivo veicolato dalla denominazione.

Decisione e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto e Coswell SpA è stata condannata alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su richiesta dell’EUIPO.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaimpedimenti assoluti alla registrazionecarattere descrittivocarattere distintivospese processuali

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