Cassazione Civile, Ordinanza n. 17400/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto ha proposto istanza, qualificata come richiesta di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., sostenendo che nella precedente ordinanza della Cassazione n. 33938/2022 fosse stato omesso, per mera svista, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità in suo favore. Secondo l'istante, poiché il ricorso principale di una società era stato rigettato e il ricorso incidentale di un'altra società era stato accolto solo con riguardo alle spese del giudizio di merito, la Corte avrebbe dovuto liquidare le spese di cassazione anche a suo favore. La Corte, investita della procedura di correzione, ha però ritenuto che non vi fosse alcuna omissione materiale emendabile: dalla motivazione della sentenza precedente emergeva la scelta consapevole di rimettere al giudice di rinvio la complessiva regolazione definitiva delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti del giudizio unitario, in ragione della pluralità di parti e dell'intreccio con la vicenda esecutiva complessiva. La richiesta mirava in sostanza a ottenere una modifica sostanziale della decisione sulle spese, non consentita tramite correzione di errore materiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la procedura di correzione di errore materiale. Ha affermato che non vi era alcuna omissione o svista materiale nella precedente ordinanza, perché la scelta di non liquidare immediatamente le spese di legittimità in favore dell'istante era coerente con la decisione di rinviare al giudice di merito la regolazione definitiva delle spese dell'intero giudizio unitario con pluralità di parti. La Corte ha inoltre precisato che una contestazione della correttezza giuridica di tale scelta esula dall'ambito della procedura di correzione. Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione, trattandosi di procedimento amministrativo privo di vera parte soccombente.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
invocato dall'istante come base per la correzione di un preteso errore materiale nella sentenza di legittimità; la Corte ne esclude l'utilizzabilità quando la doglianza mira a rimettere in discussione una scelta decisoria e non una mera svista materiale
art. 375, n. 4-bis, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione
art. 2697 c.c.
Massime di principio
- La procedura di correzione di errore materiale è esperibile solo per eliminare sviste, omissioni o inesattezze meramente materiali, non per contestare la correttezza giuridica della decisione o per ottenere una diversa regolazione sostanziale del decisum.
- Quando la sentenza di cassazione, in presenza di un giudizio unitario con pluralità di parti, rimette al giudice di rinvio la liquidazione complessiva delle spese del giudizio di legittimità, non può parlarsi di omissione materiale se tale scelta risulta coerente con la motivazione complessiva.
- Il giudice della correzione non può trasformare il procedimento in un mezzo surrettizio di impugnazione o di riesame del contenuto precettivo della decisione originaria.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio, non si provvede normalmente alla liquidazione delle spese del procedimento stesso.
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