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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4272/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva respinto l'opposizione alle cartelle esattoriali originate da una condanna della Corte dei conti per danno erariale (sentenza n.516/2011). Gli appellanti hanno articolato sei motivi: (1) violazione del contraddittorio per sopravvenuta valutazione d'ufficio sulla rilevanza di due somme restituite (1.549.370 e 8.375.000 euro); (2) motivazione apodittica sulla qualificazione della giacenza su Fonditalia come solo capitale; (3) errata interpretazione del punto j) della transazione richiamando l'art.1362 c.c.; (4) mancato scomputo delle somme effettivamente corrisposte da Banca Fideuram (cioè mancata rilevanza della transazione ai fini dell'estinzione parziale del debito); (5) violazione di norme processuali rispetto alla rilevanza della transazione nel giudizio contabile; (6) illegittimità della condanna alle spese di appello in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Inoltre, i ricorrenti hanno contestato aspetti di ammissibilità e la correttezza dei conteggi prodotti in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per tardività il controricorso della Regione e, per tale tardività, inammissibile la relativa memoria depositata. Sui motivi di merito la Corte ha ritenuto: (i) infondata la censura sul mancato contraddittorio, perché la questione dell'importo di 1.549.370 euro era già oggetto di contraddittorio e risultava dagli atti; (ii) adeguata e non apodittica la motivazione della Corte d'appello che ha interpretato la transazione ritenendo la giacenza sul Fondo limitata al capitale; (iii) inammissibili o infondate le doglianze che chiedevano una diversa esegesi della pattuizione transattiva in quanto il ricorso pretendeva una rivalutazione di fatto o non ha indicato chiaramente i documenti necessari; (iv) irricevibile la censura relativa ai conteggi e al documento della Coop.Fin perché non riprodotti o indicati specificamente nel ricorso; (v) infondato il motivo sulle spese: la Corte ha richiamato il principio di soccombenza per causalità e ha confermato la legittimità della condanna alle spese in favore del terzo chiamato (Agenzia delle Entrate Riscossione). Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; non si è provveduto sulle spese di lite per effetto della tardiva costituzione del controricorrente; è stato altresì disposto che i ricorrenti versino l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Consente alla causa di essere trattata in camera di consiglio senza intervento delle parti se non è richiesta discussione orale; il P.G. ha formulato conclusioni entro il termine previsto.

  • art. 370 cod. proc. civ.

    Regola il termine per il deposito del controricorso in cassazione; la tardiva notificazione ha reso inammissibile il controricorso e la memoria del controricorrente.

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e artt. 1 e 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742

    opposizioni all'esecuzione

    Stabilisce l'inoperatività della sospensione feriale per le opposizioni all'esecuzione; ne deriva che i termini processuali non sono sospesi e la tardività va rilevata.

  • art. 101 e 102 cod. proc. civ.; artt. 24 e 111 Cost.

    Riferiti al principio del contraddittorio, giusto processo e diritto di difesa: la Corte ha valutato che non sussisteva nullità perché le questioni rilevanti erano state già dibattute tra le parti.

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 4; n.5)

    Articola le censure di legittimità: la Corte ha applicato i limiti di sindacato di legittimità, rigettando censure che invece richiedevano un riesame del fatto o un diverso apprezzamento probatorio.

  • art. 132 cod. proc. civ. (secondo comma, n.4)

    Richiama i requisiti della motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello sintetica ma sufficiente.

  • art. 1362 cod. civ.

    Regole di interpretazione del contratto: la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva una diversa interpretazione contrattuale non sorretta da specifici vizi ermeneutici.

  • art. 1223 cod. civ.

    Principi sul risarcimento del danno: i ricorrenti non hanno dimostrato adeguatamente l'estinzione o la riduzione del debito mediante i pagamenti effettuati.

  • artt. 100 e 324 cod. proc. civ.; art. 2909 cod. civ.

    Norme richiamate in relazione alla produzione di prove e documenti; la Corte ha rilevato la carenza di specificità nella riproduzione/indicazione dei documenti invocati dai ricorrenti.

  • art. 91 e art. 107 cod. proc. civ.

    Regolano la responsabilità per le spese di lite e la chiamata in causa iussu iudicis; la Corte ha confermato che il terzo chiamato può ottenere il rimborso delle spese se la chiamata si è resa necessaria per una pretesa infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e art. 1-bis richiamato)

    Prevede l'ulteriore contributo unificato dovuto in Cassazione in determinate ipotesi; la Corte ha dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione i termini processuali non sono soggetti alla sospensione feriale: la tempestività del controricorso e dei depositi è essenziale e la tardività può determinare l'inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione non rifa la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione degli stessi elementi probatori sono, di norma, inammissibili.
  • Il principio del contraddittorio è violato solo quando il giudice fonda la sentenza su fatti o questioni emersi d'ufficio senza che le parti abbiano avuto la possibilità di discutere tali questioni e tali omissioni abbiano concretamente pregiudicato la difesa.
  • In cassazione è obbligatorio citare e riprodurre, in misura essenziale, gli atti e i documenti rilevanti richiamati nel ricorso: la mancata indicazione puntuale o l'assenza di allegazione rende le relative censure inammissibili.
  • La transazione o i pagamenti intervenuti possono essere rilevanti ai fini dell'estinzione o della riduzione del debito, ma spetta al ricorrente dimostrare compiutamente l'effetto estintivo (con documenti e computi chiari) nelle forme richieste per il giudizio di legittimità.
  • Le spese processuali seguono il principio della soccombenza per causalità: un terzo chiamato in causa iussu iudicis può ottenere il rimborso delle spese dal parte soccombente se la chiamata si è resa necessaria per una pretesa infondata.

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