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Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Tributi locali - Tari - Stabilimenti balneari - Scomputo dalla tassazione delle superfici non idonee alla produzione rifiuti, quali battigia, camminamenti e aree destinate a sport - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l'assoggettamento a TARI/TARSU di alcune superfici dello stabilimento balneare ritenute non idonee alla produzione di rifiuti, tra cui la battigia, i camminamenti e le aree destinate a giochi o attività sportive sulla spiaggia. Ha quindi chiesto lo scorporo di tali aree dalla superficie tassabile.

La decisione

Il motivo di impugnazione è stato respinto. La tassazione delle aree è stata ritenuta legittima sia perché la tariffa comunale applicabile alle attività di concessione balneare contempla tali superfici, sia perché la società non ha fornito una prova concreta e specifica della loro effettiva inidoneità alla produzione di rifiuti. La disciplina della TARI/TARSU per le utenze non domestiche comprende una quota fissa, collegata alla potenziale produzione di rifiuti e ai costi complessivi del servizio, e una quota variabile, rapportata ai rifiuti conferiti, al servizio reso e ai relativi costi.

Norme richiamate

  • Disciplina TARI/TARSU per le utenze non domestiche

    La tassazione è articolata in una quota fissa, determinata in funzione della potenziale produzione di rifiuti e dei costi complessivi del servizio, e in una quota variabile, collegata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi.

  • Tariffa comunale per le attività di concessione balneare

    La tariffa comunale può includere, nella superficie rilevante per l'attività balneare, anche aree come battigia, camminamenti e spazi destinati a giochi o sport, se comprese nella categoria tariffaria applicabile.

Massime di principio

  • Per ottenere lo scorporo di una superficie dalla TARI/TARSU non è sufficiente dichiarare che essa non produce rifiuti: il contribuente deve fornire una prova concreta, specifica e documentata dell'effettiva inidoneità.
  • La mera destinazione dell'area a passaggio, battigia, gioco o attività sportiva non comporta automaticamente l'esclusione dalla tassazione, soprattutto quando la tariffa comunale considera tali superfici proprie dell'attività esercitata.
  • La TARI/TARSU non è necessariamente parametrata soltanto alla quantità di rifiuti materialmente prodotta dalla singola area, poiché la quota fissa contribuisce alla copertura dei costi generali del servizio e si basa anche sulla potenziale produzione.
  • In controversie analoghe occorre verificare la categoria tariffaria comunale applicata, la disciplina regolamentare locale, la concreta utilizzazione delle superfici e la disponibilità di prove tecniche o documentali sull'eventuale impossibilità di produrre o conferire rifiuti.
  • L'esclusione di una superficie può essere riconosciuta solo quando risulti oggettivamente non utilizzabile o non idonea alla produzione di rifiuti secondo la disciplina applicabile; non basta che l'area produca meno rifiuti rispetto ad altre parti dell'attività.

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