Sentenza del 17/09/2019 n. 23055 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Puglia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento Tarsu. Ha contestato: la carenza di motivazione dell'avviso per il riferimento a dati catastali non allegati; la decadenza del Comune dal potere di accertamento per decorso del termine triennale; l'omessa indicazione nell'avviso dell'ufficio competente, del responsabile del procedimento e dell'autorità cui rivolgersi per l'autotutela; nonché la condanna alle spese, sostenendo che il Comune, difeso da un proprio dipendente, non avesse diritto a compensi professionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione, poiché la CTR aveva adeguatamente spiegato la sufficienza dell'avviso e il motivo criticava principalmente l'atto impositivo anziché la sentenza. Ha ritenuto infondata la contestazione sulla decadenza, applicando il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, applicabile anche ai rapporti pendenti e quindi all'annualità 2005. Ha dichiarato inammissibile la censura sui requisiti formali dell'avviso perché tali vizi erano stati dedotti per la prima volta in appello e il ricorrente non aveva impugnato adeguatamente la relativa ratio decidendi. Ha infine confermato il diritto del Comune alle spese processuali, anche se assistito da un proprio funzionario, con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20% degli onorari. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Comune 600 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Dopo la riforma, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali più gravi, quali la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente.
Art. 7 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
L'atto impositivo deve essere motivato e consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria. Tuttavia, nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché l'avviso riportava il contenuto essenziale dei dati catastali utilizzati.
Art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993
Prevedeva, per il regime precedente, il termine triennale per la notifica degli accertamenti Tarsu. Tale termine non è stato applicato al rapporto ancora pendente disciplinato dalla successiva normativa.
Art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."
Per i tributi locali, il termine di decadenza è stato elevato a cinque anni per gli accertamenti in rettifica e d'ufficio.
Art. 1, comma 171, della legge n. 296/2006
"Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge."
Il termine quinquennale si applica anche ai rapporti tributari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della legge, purché il precedente termine non sia già definitivamente scaduto.
Art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546/1992
L'ente locale vittorioso ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando è assistito da propri dipendenti o funzionari. Le spese sono liquidate applicando la tariffa o i parametri degli avvocati, con riduzione del 20% degli onorari.
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale o declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la Cassazione non riesamina normalmente la sufficienza della motivazione della sentenza di merito: occorre dimostrare un'anomalia motivazionale grave oppure un preciso errore di diritto.
- Le contestazioni rivolte direttamente all'avviso di accertamento devono essere formulate in modo specifico contro la motivazione adottata dal giudice di merito; in Cassazione non è sufficiente riproporre le critiche all'atto impositivo.
- Le eccezioni e i vizi formali dell'avviso devono essere dedotti tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio. Le questioni nuove introdotte per la prima volta in appello sono normalmente inammissibili.
- Per i tributi locali, il termine quinquennale introdotto dalla legge n. 296/2006 si applica ai rapporti ancora pendenti, salvo che il precedente termine di decadenza fosse già integralmente maturato.
- Un Comune vittorioso può ottenere la rifusione delle spese anche se si difende tramite propri funzionari o dipendenti, purché questi siano legittimati a svolgere l'attività difensiva; la liquidazione segue i parametri forensi con la riduzione prevista dalla legge.
- La parte che perde il giudizio tributario può essere condannata non solo alle spese della controparte, ma anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso.
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