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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19223/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a pena detentiva e pecuniaria per una vicenda relativa a sostanza stupefacente. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per la destinazione della droga allo spaccio, sostenendo che mancassero elementi certi idonei a escludere l'uso personale; ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, ritenendo immotivata la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità e meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione complessiva degli indici sintomatici della destinazione allo spaccio: quantità della sostanza, suddivisione in dosi, detenzione in luogo pubblico, osservazione diretta della cessione dietro corrispettivo e incongruità della tesi difensiva anche alla luce delle condizioni economiche dell'imputato. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la motivazione sulla pena è sindacabile solo se la sanzione si discosti significativamente dal minimo o sia prossima al massimo edittale; nel caso di specie la pena era stata determinata in misura media o vicina al minimo, con richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla incensuratezza dell'imputato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La sentenza lo richiama come titolo della condanna pronunciata in appello, ma nel corpo della motivazione discute in realtà i criteri di valutazione della destinazione della droga e del trattamento sanzionatorio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    È richiamato dal ricorrente quale parametro della censura sulla destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio.

  • art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    Il solo superamento dei limiti tabellari non genera una presunzione di destinazione a uso non personale, ma costituisce un elemento che può concorrere, insieme ad altri indici, alla valutazione complessiva.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere ricondotta ai criteri di commisurazione della pena; una specifica motivazione è richiesta soprattutto quando la pena si collochi prossima al massimo edittale o comunque sopra la media.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso non personale deve essere valutata globalmente dal giudice di merito sulla base di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, senza che il solo dato quantitativo assuma valore decisivo in senso assoluto.
  • Il superamento dei limiti tabellari non crea una presunzione automatica di spaccio, ma può concorrere, insieme alla suddivisione in dosi, alle modalità di detenzione, alle circostanze dell'azione e ad altri indici, a fondare il giudizio di destinazione allo spaccio.
  • La prova della cessione a terzi, se percepita direttamente dagli operanti o comunque desunta da elementi convergenti, è un forte indizio della finalità di spaccio e può neutralizzare la tesi difensiva dell'uso personale.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dalla corte territoriale, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena non richiede particolare ampiezza quando la sanzione sia stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale; un controllo più intenso è necessario solo se la pena si avvicini al massimo o lo superi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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