Sentenza del 21/02/2017 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto l'eccezione di nullità della sentenza, ritenendo che la mancata notificazione dell'udienza di discussione al difensore violasse le garanzie processuali e il diritto di difesa. La sentenza è stata quindi annullata e gli atti sono stati rimessi al primo giudice affinché il procedimento fosse nuovamente trattato nel rispetto delle forme previste.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la nullità della sentenza di primo grado perché l'udienza di discussione non era stata notificata al difensore. Tale omissione ha impedito al difensore di conoscere tempestivamente la data dell'udienza e di esercitare pienamente il diritto di difesa e di partecipazione al processo.
Norme richiamate
Art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La norma disciplina la comunicazione della data di trattazione della controversia alle parti costituite.
La comunicazione dell'udienza alle parti e ai rispettivi difensori costituisce un adempimento essenziale del processo tributario. La sua omissione può determinare la nullità della sentenza quando compromette la possibilità di partecipare alla discussione.
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La mancata conoscenza dell'udienza da parte del difensore lede il diritto costituzionale di difesa e giustifica la rinnovazione del giudizio davanti al primo giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la regolare comunicazione della data dell'udienza al difensore della parte costituita è una garanzia sostanziale del contraddittorio e non un mero adempimento formale.
- Se l'omessa notificazione o comunicazione dell'udienza impedisce concretamente alla parte di partecipare alla discussione, la sentenza può essere dichiarata nulla.
- In presenza di tale vizio, il giudice dell'impugnazione può annullare la decisione e rimettere gli atti al primo giudice, invece di decidere direttamente il merito.
- L'eccezione deve essere collegata a un'effettiva lesione del diritto di difesa e deve essere sollevata tempestivamente nel giudizio di impugnazione.
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