Sentenza del 29/03/2022 n. 10000 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato le spese tra le parti. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha depositato il 30.12.2021 una rinuncia rituale al ricorso, sottoscritta personalmente e munita di accettazione e adesione da parte della resistente in ordine alla compensazione delle spese, determinando l'applicazione dell'art. 391 c.p.c.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La norma è stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia rituale del ricorrente; la presenza dell'accettazione/adesione della resistente ha consentito la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia rituale del ricorrente (atto scritto e sottoscritto) estingue il processo per cessata materia del contendere senza decisione sul merito.
- Se la resistente accetta e aderisce alla proposta di compensazione delle spese, il giudice può applicare l'art. 391 c.p.c. e compensare le spese di giudizio.
- L'estinzione per rinuncia non produce vittoria sul merito; non preclude eventuali azioni future diverse rispetto allo stesso oggetto, salvo effetti specifici di legge o pattuizioni.
- È importante che la rinuncia sia formale e rispetti i requisiti di legge; una rinuncia irregolare potrebbe non determinare l'estinzione del procedimento.
- La compensazione delle spese concordata tra le parti viene generalmente recepita dal giudice se emerge chiaramente dall'atto di rinuncia e dall'adesione della resistente.
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