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Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2010

Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d'Aosta contributi e interventi diretti per conservazione, miglioramento, sviluppo e cura delle foreste, fino al 100% della spesa ammissibile. Regola domande, controlli, vincoli di destinazione, revoche e rinvia alla deliberazione della Giunta per spese ammissibili e procedure. La copertura finanziaria è prevista per il triennio 2010-2012, ma la disciplina sostanziale resta vigente.

Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste in Valle d'Aosta

Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste

La legge regionale disciplina gli aiuti concessi dalla Regione Valle d'Aosta per la conservazione, il miglioramento, lo sviluppo e la cura delle foreste, con finalità ecologiche, protettive, culturali e sociali. Gli aiuti sono previsti in coerenza con la disciplina europea sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e possono assumere la forma di contributi in conto capitale o di interventi diretti.

Ambito soggettivo e competenza

Possono accedere agli aiuti i titolari di diritti reali o personali di godimento su aree boschive, pubblici o privati, singolarmente o in forma associata, oltre agli altri soggetti espressamente previsti dalla legge. La concessione degli aiuti spetta alla Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di foreste.

Interventi ammessi per valorizzazione, manutenzione e cura

La legge consente aiuti per iniziative volte a preservare, rafforzare o ripristinare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste e a sostenerne la biodiversità. Sono finanziabili, tra l’altro:

  • tagli, cure colturali, potature, sfolli, diradamenti e impianti, comprese le spese tecniche di progettazione e direzione lavori;
  • interventi di imboschimento, esclusi quelli con specie coltivate a breve termine, soprattutto se finalizzati a contrastare dissesto superficiale ed erosione, promuovere la biodiversità, creare aree boschive ricreative accessibili al pubblico o rafforzare la funzione protettiva delle foreste.

La Regione può eseguire direttamente tali iniziative, tramite la struttura competente, quando sia urgente intervenire su superfici estese per motivi di stabilità ecologica, fitosanitaria e idrogeologica.

Sono inoltre ammissibili aiuti per:

  • formazione di titolari di diritti su aree boschive e addetti forestali;
  • servizi di consulenza di terzi, compresi piani aziendali, piani di gestione forestale e studi di fattibilità;
  • partecipazione a concorsi, mostre e fiere; sempre che siano rispettate le condizioni dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Per questi interventi l’aiuto può arrivare fino al 100% della spesa ammissibile.

Iniziative per la multifunzionalità delle foreste

Per garantire le funzioni ecologiche, paesaggistiche, protettive e ricreative delle foreste, sono ammissibili aiuti per:

  • costruzione, miglioramento e manutenzione di strade forestali e altre infrastrutture, con particolare attenzione all’accesso gratuito del pubblico e alle strutture per fini ricreativi, nel rispetto della normativa sulla circolazione dei veicoli a motore e delle ulteriori limitazioni di sicurezza o tutela ambientale;
  • ripristino e manutenzione di sentieri, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali;
  • realizzazione di materiale e iniziative di informazione e divulgazione sulle foreste, purché prive di riferimenti a prodotti o produttori determinati e non finalizzate alla promozione di prodotti regionali o statali;
  • acquisto di superfici forestali destinate, o da destinare, per obbligo statutario o contrattuale, integralmente a zone di protezione naturale.

Anche per queste misure la Regione può intervenire direttamente tramite la struttura competente, secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale. L’intensità massima è pari al 100% della spesa ammissibile.

Ricostituzione del potenziale forestale e prevenzione dei danni

La legge prevede aiuti per preservare il patrimonio forestale e mantenerne le funzioni, con riferimento a:

  • prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie;
  • mitigazione degli effetti di inquinamento atmosferico, danni da animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, comprese progettazione e direzione lavori;
  • compensazione della perdita di alberi e spese di ripopolamento, entro il valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine della struttura competente o distrutto da animali, comprese progettazione e direzione lavori.

Sono inoltre previsti aiuti per la prevenzione degli incendi boschivi, in particolare per:

  • costruzione, sistemazione e ripristino di viabilità forestale con funzioni antincendio;
  • ripulitura delle scarpate delle strade di accesso e attraversamento delle zone boscate;
  • costruzione, sistemazione e ripristino di serbatoi d’acqua, invasi, canalizzazioni e impianti idraulici connessi, nonché infrastrutture per la lotta aerea agli incendi boschivi.

Anche in questo ambito la Regione può operare direttamente su proprietà pubbliche o private in caso di motivata necessità di intervento urgente. Il limite massimo dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

Procedura per domanda, istruttoria ed erogazione

Le domande devono essere presentate alla struttura competente. Questa verifica completezza e regolarità, valuta l’ammissibilità e dispone con provvedimento del dirigente responsabile la concessione o il diniego.

Le iniziative ammesse possono essere avviate solo dopo il provvedimento di concessione. L’erogazione è subordinata alla verifica della documentazione di spesa prodotta dal beneficiario.

Vincoli, controlli e revoca

I beneficiari non possono modificare la destinazione o l’uso dichiarati, né alienare o cedere separatamente dall’azienda i beni oggetto di aiuto prima che siano decorsi:

  • 5 anni dall’acquisto o ultimazione per impianti e attrezzature mobili;
  • 15 anni dall’acquisto o ultimazione per impianti e attrezzature fissi e per interventi su beni immobili.

La Giunta regionale può autorizzare in anticipo, per gravi e comprovati motivi, la cessione o il mutamento di destinazione/uso, salvo i vincoli urbanistici.

La struttura competente effettua controlli, anche a campione, sui tempi, sulle modalità di esecuzione e sul rispetto degli obblighi, con accesso ai luoghi interessati e alla documentazione.

La revoca è disposta se il beneficiario viola gli obblighi di legge o del provvedimento di concessione, in particolare se:

  • viola i divieti sui vincoli di destinazione e alienazione;
  • non conclude gli interventi su beni mobili entro un anno dalla concessione;
  • non conclude gli interventi su beni immobili entro i termini massimi fissati dalla deliberazione della Giunta, comunque non oltre 5 anni dalla concessione;
  • realizza l’iniziativa in modo sostanzialmente difforme da quanto autorizzato;
  • rende dichiarazioni o informazioni non veritiere;
  • non avvia l’iniziativa entro un anno dalla concessione.

La revoca comporta la restituzione, entro 60 giorni dalla comunicazione, dell’intero aiuto già erogato, maggiorato degli interessi calcolati sulla media ponderata del tasso ufficiale di riferimento. È possibile la rateizzazione, per un periodo massimo di 24 mesi, e la revoca può essere anche parziale se proporzionata all’inadempimento.

Spese ammissibili e disciplina attuativa

La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione:

  • le spese ammissibili;
  • ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione;
  • modalità e termini di presentazione delle domande;
  • documentazione da allegare;
  • documentazione di spesa necessaria per l’erogazione.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo è quantificato in 2.433.000 euro annui per il 2010 e in 2.933.000 euro annui a decorrere dal 2011. La copertura è prevista nel bilancio regionale 2010-2012, con utilizzo di risorse del fondo globale di investimento e degli interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico, e la Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

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