Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12891/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

La vicenda riguarda non il merito della controversia definita con l'ordinanza n. 28441/2025, ma un successivo procedimento di correzione di errore materiale. Dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità e della documentazione allegata è emerso che l'ordinanza della Corte recava, nell'intestazione, un riferimento errato al numero del provvedimento impugnato: era indicato il n. 5141/2021, che in realtà identificava il procedimento nel cui ambito il provvedimento era stato emesso, mentre il provvedimento impugnato aveva numero cronologico 913/2022. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza della Cassazione. La Corte ha rilevato l'errore come evidente e ha disposto la correzione, precisando che il nuovo provvedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e che non vi è luogo a provvedere sulle spese per assenza di una situazione di soccombenza.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha ordinato che, nell'intestazione dell'ordinanza n. 28441/2025, la dicitura errata "avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depositata il 11/03/2022" sia sostituita con "avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. cronol. 913/2022 depositata il 11/03/2022". È stata lasciata invariata la restante parte dell'ordinanza e non è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la trattazione camerale del procedimento di correzione.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti della Cancelleria nel provvedimento redatto in formato elettronico.

  • art. 288 c.p.c.

    secondo comma, ultimo inciso

    richiamato quale norma che disciplina la correzione degli errori materiali negli atti del giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    esclusa la regolazione delle spese perché il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non vi è soccombenza.

  • Cass., Sez. Un., n. 29432/2024

    citata per affermare che nel procedimento di correzione non è configurabile soccombenza ai fini delle spese.

  • Cass. n. 16032/2025

    citata a sostegno della natura amministrativa del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale in un provvedimento giudiziario è correggibile quando risulti evidente dal raffronto con gli atti di causa e consista in una mera inesattezza formale, senza incidenza sul contenuto sostanziale della decisione.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale il giudice può rettificare l'erronea indicazione di numeri o riferimenti del provvedimento impugnato, lasciando invariato il resto della decisione.
  • Il procedimento di correzione di errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa; perciò non si applica la regola della soccombenza e non si provvede sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.