Cassazione Civile, Ordinanza n. 12891/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
La vicenda riguarda non il merito della controversia definita con l'ordinanza n. 28441/2025, ma un successivo procedimento di correzione di errore materiale. Dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità e della documentazione allegata è emerso che l'ordinanza della Corte recava, nell'intestazione, un riferimento errato al numero del provvedimento impugnato: era indicato il n. 5141/2021, che in realtà identificava il procedimento nel cui ambito il provvedimento era stato emesso, mentre il provvedimento impugnato aveva numero cronologico 913/2022. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza della Cassazione. La Corte ha rilevato l'errore come evidente e ha disposto la correzione, precisando che il nuovo provvedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e che non vi è luogo a provvedere sulle spese per assenza di una situazione di soccombenza.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha ordinato che, nell'intestazione dell'ordinanza n. 28441/2025, la dicitura errata "avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depositata il 11/03/2022" sia sostituita con "avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. cronol. 913/2022 depositata il 11/03/2022". È stata lasciata invariata la restante parte dell'ordinanza e non è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come base procedurale per la trattazione camerale del procedimento di correzione.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti della Cancelleria nel provvedimento redatto in formato elettronico.
art. 288 c.p.c.
secondo comma, ultimo inciso
richiamato quale norma che disciplina la correzione degli errori materiali negli atti del giudice.
art. 91 c.p.c.
esclusa la regolazione delle spese perché il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non vi è soccombenza.
Cass., Sez. Un., n. 29432/2024
citata per affermare che nel procedimento di correzione non è configurabile soccombenza ai fini delle spese.
Cass. n. 16032/2025
citata a sostegno della natura amministrativa del procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento giudiziario è correggibile quando risulti evidente dal raffronto con gli atti di causa e consista in una mera inesattezza formale, senza incidenza sul contenuto sostanziale della decisione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale il giudice può rettificare l'erronea indicazione di numeri o riferimenti del provvedimento impugnato, lasciando invariato il resto della decisione.
- Il procedimento di correzione di errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa; perciò non si applica la regola della soccombenza e non si provvede sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Come è indicizzato
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