Cassazione Penale, Ordinanza n. 10436/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, preso atto della rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità, aveva applicato ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Avverso tale sentenza i quattro imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione. Per tre di essi si lamentava il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione di una circostanza attenuante che si assumeva desumibile dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale. Per il quarto ricorrente si deduceva invece la mancata valutazione del compendio probatorio posto a base della conferma della responsabilità, ritenuto carente e tale da imporre il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto che si trattasse di censure non consentite nel perimetro del ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha affermato che, nel caso di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; invece, sono inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché i ricorsi si limitavano a contestare il mancato riconoscimento di un'attenuante e, per uno dei ricorrenti, la valutazione delle prove ai fini del proscioglimento, la Corte li ha ritenuti non consentiti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
disciplina il concordato in appello; in cassazione sono ammissibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione dall'accordo, non già motivi rinunciati o doglianze sulla pena non trasfuse in illegalità.
art. 129 cod. proc. pen.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis, quando i motivi sulla responsabilità siano stati rinunciati.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale
richiamata dai ricorrenti a sostegno della richiesta di riconoscimento di un'attenuante, ma la doglianza è stata ritenuta non consentita nel perimetro del ricorso avverso il concordato in appello.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01
precedente richiamato per ribadire i limiti dell'impugnazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per doglianze che investano la formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione; restano escluse le censure sui motivi rinunciati.
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. non può essere dedotta la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. quando la questione attenga a motivi già abbandonati nel concordato.
- Le censure relative alla determinazione della pena sono proponibili solo se la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece deducibili meri vizi motivazionali o la mancata concessione di attenuanti nell'ambito di una pena concordata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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