Cassazione Civile, Sentenza n. 3101/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Equitalia Giustizia impugnava l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. pronunciata nel pignoramento presso terzi promosso da Luciano Catania s.r.l. nei confronti di Stile Costruzioni s.r.l., sostenendo che le somme assegnate erano già confluite nel Fondo Unico Giustizia (FUG) in seguito alla dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato (Creval) ed erano quindi impignorabili; il ricorso deduceva violazione di norme del codice di procedura civile e della disciplina sul FUG
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di legittimazione attiva di Equitalia Giustizia: la società ricorrente era estranea al procedimento esecutivo e dunque non poteva proporre opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.; il rimedio corretto per contestare l'appartenenza del credito sarebbe stato l'opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) proposta dal terzo pignorato (Creval), e comunque l'opposizione tardiva non era compatibile dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione (art. 620 c.p.c. e principio che l'assegnazione conclude la procedura). Equitalia è stata condannata alle spese di lite
Norme richiamate
art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione segna il momento conclusivo del pignoramento presso terzi; una volta adottata l'assegnazione la procedura esecutiva si ritiene definita e non è più possibile impugnare con gli strumenti propri della fase esecutiva da soggetti estranei
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 può essere proposta solo dai soggetti legittimati nel processo esecutivo; la Corte ha ritenuto che Equitalia, essendo estranea alla procedura esecutiva, non aveva legittimazione ad agire con questo rimedio
art. 619 c.p.c.
L'opposizione di terzo è il rimedio previsto per il soggetto che, non essendo parte dell'esecuzione, contesti l'appartenenza del credito pignorato; la Corte indica che il terzo pignorato (Creval) era il soggetto titolato a dolersi dell'eventuale erronea assegnazione
art. 620 c.p.c.
Lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 620 non è compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione; pertanto una riqualificazione dell'opposizione di Equitalia come opposizione di terzo tardiva non poteva essere accolta
art. 547, comma 3, c.p.c.
La dichiarazione del terzo pignorato (positiva o negativa) incide sulla disponibilità delle somme; qui la revoca della prima dichiarazione e la successiva dichiarazione negativa erano elementi che il terzo pignorato avrebbe dovuto far valere tempestivamente
art. 623 c.p.c.
Norma rilevante alla disciplina del pignoramento e delle opposizioni correlate; richiamata nel complesso dell'iter processuale per la tutela dei diritti tra creditore, debitore e terzo pignorato
d.l. n. 207/2008, art. 42, commi 7-novies e 7-decies
Norme collegate alla disciplina del Fondo Unico Giustizia (FUG) e all'uso delle somme; richiamate nel motivo di ricorso come base normativa per sostenere l'impignorabilità delle somme confluite nel FUG
d.l. n. 112/2008, art. 61, comma 23
Richiamata nella cornice normativa del FUG e delle modalità di gestione delle somme versate per effetto di provvedimenti penali
d.l. n. 143/2008, art. 2, comma 2, lett. c; artt. 3 e 4
Ulteriori disposizioni legislative richiamate nell'ambito della disciplina delle somme soggette a vincolo penalistico e del Fondo Unico Giustizia; la sentenza richiama la questione normativa ma decide per difetto di legittimazione senza entrare nel merito della corretta applicazione di queste norme
Massime di principio
- Solo i soggetti legittimati nella procedura esecutiva possono proporre opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c.; chi è estraneo al processo deve utilizzare l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
- L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. chiude il pignoramento presso terzi: dopo l'assegnazione molte impugnazioni ordinarie non sono più proponibili e lo strumento dell'opposizione tardiva è generalmente incompatibile
- Se vi è conflitto tra pignoramento e vincolo penale (es. sequestro o riversamento al FUG), il terzo pignorato è il soggetto che deve tempestivamente far valere la sua posizione per evitare il rischio di essere escusso da più creditori
- Società o amministratori di fondi (o gestori del FUG) non possono subentrare al processo esecutivo con un'opposizione agli atti se non erano parte o titolari di posizioni processuali nella fase esecutiva; bisogna verificare sempre la legittimazione processuale prima di proporre impugnazioni
- La Corte di cassazione può cassare senza rinvio per vizi di legittimazione: difetti processuali formali (mancanza di legittimazione attiva) possono essere decisivi e risolvere la controversia senza entrare nel merito delle questioni sostanziali
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