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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3150/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di merito relativa alla divisione ereditaria dei beni di Ulderico e Rosalba Maranci: deducono errori nella valutazione dell'accettazione tacita dell'eredità da parte di Antonio (in particolare richiamano la rilevanza del possesso e della mancata redazione dell'inventario ai fini dell'art.485 c.c.), contestano il riconoscimento di quote conseguente all'asserita donazione di quote immobiliari in favore di Antonio jr., e chiedono il riconoscimento di un'indennità per migliorie ed ampliamenti che il loro dante causa (Domenico) avrebbe eseguito sul fabbricato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) accolto il primo motivo e cassato la sentenza non definitiva n.2300/2015 nella parte in cui non ha correttamente applicato il principio di diritto relativo all'acquisto ope legis ex art.485 c.c., rinviando il giudizio al merito perché verifichi concretamente l'effettivo possesso dei beni ereditari da parte di Antonio e applichi conseguentemente l'art.485 ove provato; 2) rilevato e affermato la nullità della donazione delle quote immobiliari effettuata in corso di causa da Ulderico e Cristina a favore di Antonio jr., alla luce di Cass. S.U. n.5068/2016, con la conseguenza che i danti causa devono restare parti nella divisione; 3) respinto le censure relative al riconoscimento dell'indennità per migliorie, ritenendo che le opere risultino anteriori all'apertura della successione (anni 1964-65) e che, se vi fosse un credito, questo costituisce passività ereditaria (art.936 c.c.) o diversa causa petendi non dimostrata; 4) rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso (cassazione e rinvio sul punto del possesso/485), rigetto delle altre doglianze.

Norme richiamate

  • art. 485 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il chiamato in possesso di beni ereditari che non compia l'inventario entro i termini acquista ope legis la qualità di erede (acquisto ex lege); pertanto, se provato il possesso, non può operare la prescrizione del diritto di accettare l'eredità.

  • art. 476 c.c.

    La norma sull'accettazione tacita è richiamata per distinguere il possesso meramente conservativo dall'accettazione tacita dell'eredità: il possesso può essere atto conservativo, ma se accompagnato dall'inutile decorso del termine per l'inventario può produrre effetti di acquisto ex lege.

  • art. 484 c.c.

    Riferito in combinazione con art.485 per il termine entro cui il chiamato deve dichiarare l'accettazione o la rinuncia dopo l'inventario.

  • art. 460 c.c.

    Richiamato nella discussione sul possesso e sui poteri del chiamato in relazione a detenzioni di fatto con finalità conservativa o di amministrazione provvisoria.

  • art. 111 c.p.c.

    Applicato per stabilire che, in caso di donazione intervenuta in corso di giudizio tra danti causa e avente causa, i danti causa devono comunque continuare a partecipare al processo salvo formale estromissione.

  • art. 384 c.p.c.

    Riferito ai limiti dei poteri del giudice di rinvio: la Corte richiama che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ma resta libero di riesaminare i fatti necessari per l'applicazione di tale principio, nei limiti delle preclusioni processuali.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente ad art.384 per la disciplina della sentenza di cassazione e dei poteri del giudice di rinvio.

  • art. 936 c.c.

    Usato per qualificare la pretesa relativa alle migliorie: se le opere sono state eseguite prima dell'apertura della successione la pretesa è più propriamente un credito nei confronti del de cuius (passività ereditaria) e non una indennità divisionale tra comunisti.

  • Cass. S.U. n. 5068/2016

    Giurisprudenza ritenuta applicabile: la donazione da parte del coerede di una quota relativa ad un bene indiviso contenuto nella massa ereditaria è nulla, salvo che nell'atto non sia espressamente indicato che il donante era consapevole dell'altruità della cosa (caso della donazione obbligatoria di dare).

  • Cass. n. 4223/2007 (già pronuncia della Corte)

    Precedente della Corte che aveva enunciato il principio relativo all'applicazione dell'art.485 c.c. al caso concreto e che qui è stato richiamato per dettare il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi; la Cassazione ha però precisato che il giudice di rinvio deve comunque verificare l'effettivo accertamento del possesso.

  • Cass. ord. n. 23514/2023

    Giurisprudenza citata a supporto dell'orientamento secondo cui le migliorie eseguite anteriormente all'apertura della successione non danno luogo a indennità in sede di divisione tra coeredi, potendo al più generare un credito nei confronti del de cuius.

Massime di principio

  • Possesso di beni ereditari + mancata redazione dell'inventario: se provati, possono comportare l'acquisto ope legis della qualità di erede ai sensi dell'art.485 c.c., impedendo la prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
  • In caso di cassazione con rinvio la Corte di rinvio è vincolata al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ma resta tenuta a verificare concretamente i fatti necessari per l'applicazione della norma; non può dare per scontati fatti non accertati.
  • La donazione, da parte di un coerede, della quota relativa a un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla salvo specifiche condizioni (Cass. S.U. 5068/2016): quindi le donazioni di quote immobiliari in corso di causa possono essere invalidate e riammessi i danti causa al processo.
  • Le opere/materiali lavori eseguiti prima dell'apertura della successione non si qualificano automaticamente come migliorie che danno diritto ad indennità divisionale; al più costituiscono credito verso il de cuius (passività ereditaria) e richiedono prova puntuale di esborsi e titolo delle opere.
  • Il giudice deve valutare con precisione la prova delle spese e dei lavori (consistenze, documenti, testimoni); dichiarazioni non confessorie o generiche possono non essere sufficienti a fondare un diritto di indennizzo.
  • Le eccezioni di inammissibilità processuali vanno valutate alla luce della partecipazione effettiva delle parti e delle regole sull'intervento e sulla partecipazione dei danti causa e degli aventi causa durante il processo (art.111 c.p.c.).

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