Cassazione Penale, Sentenza n. 15728/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi contestando: 1) la qualificazione dei materiali come rifiuti penalmente rilevanti, insistendo sul carattere occasionale e sulla presunta provenienza domestica dei rifiuti da demolizione; 2) la non applicabilità dell'art. 183, comma 1, lett. bb) d.lgs. n.152/2006 (deposito temporaneo) che escluderebbe rilevanza penale; 3) l'imputazione concorrente ai sensi dell'art. 110 c.p., poiché uno degli odierni ricorrenti (RUBBE') sarebbe stato assente o non avrebbe materialmente partecipato al deposito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione della condotta come deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, confermando la responsabilità in concorso degli imputati. Il giudice ha valorizzato le risultanze di merito: provenienza dei rifiuti dai lavori eseguiti presso l'abitazione dell'Alferi, presenza documentata in luogo dei materiali (inclusi frammenti di eternit), segnalazione di un passante e identificazione degli operai dai verbalizzanti. Per tali ragioni la sentenza di merito è stata giudicata immune da censure in questa sede. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 2
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il reato di deposito incontrollato è rivolto a soggetti che, pur potendo essere titolari di imprese o responsabili di enti, possono svolgere l'attività anche in via occasionale; la norma penale è distinta e di specialità rispetto alla fattispecie amministrativa di cui all'art. 255.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 255 comma 1
Richiamata come norma amministrativa di contrasto alla quale l'art. 256 può risultare di natura speciale rispetto alle qualificazioni penali, ma la Corte sottolinea che la rilevanza penale permane quando i rifiuti sono riconducibili ad attività dell'impresa o ente anche in modo occasionale.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183 comma 1 lett. bb)
La disposizione sul deposito temporaneo esimente è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie, poiché mancano le condizioni previste (assenza di deposito 'a rinfusa', eterogeneità e soprattutto la presenza di rifiuti pericolosi come frammenti di eternit), e quindi non esclude la rilevanza penale.
codice penale, art. 110
L'art. 110 è stato ritenuto applicabile: la responsabilità concorsuale è confermata sulla base delle risultanze di merito che documentano la partecipazione e il collegamento dei tre imputati alle operazioni di rimozione e al deposito dei rifiuti; le censure basate su una diversa lettura dei fatti non sono ammissibili in cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione penale del deposito incontrollato si concentra sulla natura dei rifiuti (pericolosi vs non pericolosi) e sulle modalità di abbandono; la presenza di rifiuti pericolosi come amianto/eternit aumenta la probabilità di sanzione penale.
- Anche attività occasionali riconducibili all'esercizio di un'impresa o di un'attività professionale possono integrare il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006; non è necessario che l'attività sia stabile o continuativa.
- La fattispecie di deposito temporaneo disciplinata dall'art. 183 lett. bb) è una possibile causa di non punibilità ma richiede il rispetto stringente delle condizioni normative; l'assenza di tali condizioni comporta la rilevanza penale.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in termini di merito se le doglianze sono di natura rivalutativa; per l'accoglimento del ricorso è necessario indicare specifici profili di illegittimità di diritto o carenze motivazionali della sentenza impugnata.
- La responsabilità in concorso può essere riconosciuta anche quando un coimputato contesta la propria presenza o partecipazione, se le risultanze probatorie di merito (identificazioni, fotografie, testimonianze, accertamenti) dimostrano un apporto collegato all'evento delittuoso.
- Per evitare responsabilità in casi di rimozione o demolizione che producono rifiuti pericolosi, è fondamentale adottare procedure autorizzative, misure di sicurezza previste dalla normativa, tracciabilità e conferimento a soggetti abilitati per lo smaltimento.
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