Cassazione Civile, Sentenza n. 41695/2021 del 27/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti contestavano la legittimità della sommatoria, ai fini della verifica dell'usurarietà, tra il tasso convenzionale pattuito (6,04 %) e il tasso di mora contrattuale (8,50 %) sostenendo che la semplice somma producesse un tasso del 14,54 %, superiore al tasso soglia vigente (9,09 %). Hanno dedotto violazione e falsa applicazione della L. 108/1996 e dell'art. 644 c.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la legittimità della sommatoria a motivo del diverso sistema di calcolo
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la deduzione dei ricorrenti perché: la Corte d'appello non ha accertato che il contratto prevedesse la mera sommatoria del tasso convenzionale e del tasso di mora ai fini della verifica del superamento del tasso soglia; non risultava che il tasso di mora fosse stato applicato in concreto (non risultano inadempienze dei ricorrenti); la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione di fatti non censurati correttamente in cassazione. I ricorrenti avrebbero dovuto proporre censura per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., anziché dedurre violazione di norme. Non sono state liquidate le spese di lite (l'intimata non ha svolto difese). In ottemperanza all'art.13 d.p.r. 115/2002 è stato dato atto della possibile integrazione del contributo unificato
Norme richiamate
Legge 7 marzo 1996, n. 108
norma di riferimento in materia di usura; la Corte la richiama per la verifica del superamento del tasso soglia ma rigetta l'operazione di sommatoria astratta senza accertamento contrattuale e di fatto
art. 644 cod. pen.
richiamato dai ricorrenti in ordine alla rilevanza penale dell'usura; la Corte non accoglie tale doglianza in cassazione poiché il tema principale è di ordine di fatto e civile e va verificato nei termini di merito
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
la Corte osserva che, se i ricorrenti intendevano censurare l'omesso accertamento del contenuto effettivo del contratto e della concreta applicazione del tasso di mora, avrebbero dovuto proporre ricorso per omesso esame di fatto decisivo ai sensi di questa norma
art. 13 d.p.r. 115/2002
richiamato dalla Corte per precisare l'eventualità di un ulteriore versamento da parte della ricorrente a titolo di contributo unificato, qualora dovuto
Massime di principio
- Non è sufficiente, per dichiarare l'usurarietà in astratto, sommare automaticamente il tasso contrattuale e il tasso di mora: occorre verificare il contenuto contrattuale e se il tasso di mora è effettivamente applicabile e/o applicato
- La Corte di cassazione si attiene alla ricostruzione di fatto dei giudici di merito e non può supplire ad omissioni probatorie o di accertamento non dedotte correttamente in sede di legittimità
- Se si contesta che il giudice di merito non ha valutato un fatto decisivo (es. effettiva previsione contrattuale della sommatoria o sua applicazione concreta), la censura corretta in cassazione è quella per omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Per provare l'usurarietà occorre dimostrare non solo la potenziale somma dei tassi, ma anche il regime contrattuale (se la mora si aggiunge automaticamente o se si tratta di modalità diverse) e, se rilevante, l'effettiva applicazione dei tassi maggiorati
- Quando il tasso di mora non è stato applicato in concreto e non risulta inadempienza, la pretesa di usurarietà 'in astratto' fondata su mera sommatoria è debole e può essere respinta
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