Ordinanza n. 106/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e sgombero di opere abusive, nonché comunicazione relativa alla pratica di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza di demolizione e sgombero n. 5/2026, contestando anche la comunicazione comunale di conformazione della pratica relativa a un fabbricato sito sulla particella 728, nella parte in cui prospettava, in linea di principio, l'impossibilità di sanare opere edilizie realizzate senza titolo su un immobile già interessato da condono edilizio. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa non sanabilità ai sensi degli artt. 36 e 36-bis d.P.R. n. 380/2001 per il solo fatto della precedente definizione condonistica dell'immobile, richiamando la disciplina dello stato legittimo degli immobili di cui all'art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla l. n. 105/2024. Nel corso del giudizio la società ha comunicato di avere demolito le opere indicate al punto 1 dell'ordinanza, salvo un forno in muratura di circa 4 mq, privo di titolo, e di avere ripristinato lo stato dei luoghi quanto alla piscina indicata al punto 2. Quanto al fabbricato in cemento armato sulla particella 728, già assentito con permesso di costruire in sanatoria rilasciato a seguito di condono, la società aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris della censura relativa all'affermazione secondo cui le opere non sarebbero sanabili ai sensi degli artt. 36 e 36-bis d.P.R. n. 380/2001 soltanto perché insistenti su un immobile già condonato. Il Collegio ha rilevato che tale impostazione non considera adeguatamente la modifica dell'art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001, intervenuta con il d.l. n. 69/2024, in materia di stato legittimo degli immobili, compresi quelli oggetto di condono. Tuttavia, la comunicazione impugnata aveva anche richiesto un'integrazione documentale funzionale alla prosecuzione dell'istruttoria: il procedimento di sanatoria doveva quindi ritenersi ancora pendente, in assenza di un diniego espresso e motivato e non essendo previsto dall'art. 36-bis un silenzio-rigetto. Per il fabbricato sulla particella 728 il TAR ha pertanto escluso il periculum in mora, poiché l'ordinanza di demolizione non era ancora idonea a produrre effetti lesivi definitivi nelle more della conclusione del procedimento di sanatoria. Diversamente, quanto al forno in muratura privo di titolo, l'ordinanza appariva immediatamente lesiva e la cautelare è stata accolta limitatamente a tale manufatto, allo scopo di mantenere integra la res controversa e consentire la trattazione unitaria della controversia dopo la definizione del procedimento di sanatoria. L'efficacia dell'ordinanza di demolizione è stata quindi sospesa esclusivamente con riferimento all'ingiunzione di demolire il forno. La trattazione nel merito è stata fissata al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato fumus boni iuris e periculum in mora.
artt. 36 e 36-bis d.P.R. n. 380/2001
La sanatoria edilizia non può essere esclusa, in via generale e per il solo fatto della precedente condonabilità dell'immobile, senza una valutazione concreta dell'istanza; l'art. 36-bis non prevede una fattispecie di silenzio-rigetto.
art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001
La disciplina dello stato legittimo degli immobili, come modificata dal d.l. n. 69/2024, deve essere considerata anche con riferimento agli immobili oggetto di precedente condono e incide sulla valutazione della sanabilità di successive opere edilizie.
art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla l. 24 luglio 2024, n. 105
Ha modificato l'art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 in materia di stato legittimo degli immobili; il TAR ha ritenuto che tale intervento normativo non fosse stato considerato adeguatamente dal Comune.
Massime di principio
- La sanabilità di opere edilizie realizzate senza titolo non può essere esclusa in via generale per il solo fatto che l'immobile sul quale esse insistono sia stato precedentemente oggetto di condono; l'amministrazione deve esaminare concretamente l'istanza alla luce della disciplina vigente sullo stato legittimo dell'immobile.
- La comunicazione con cui l'amministrazione prospetta un'ostatività alla sanatoria, ma contestualmente richiede integrazioni documentali funzionali alla prosecuzione dell'istruttoria, non equivale necessariamente a un diniego definitivo: il procedimento resta pendente fino all'adozione di un provvedimento espresso e motivato.
- L'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 non contempla, secondo la decisione, una fattispecie di silenzio-rigetto; pertanto, la mancata definizione dell'istanza non consente di considerare automaticamente respinta la richiesta di sanatoria.
- Quando il procedimento di sanatoria edilizia è ancora pendente e non è stato adottato un diniego espresso e motivato, l'ordinanza di demolizione relativa alle opere interessate dalla sanatoria può essere priva, nelle more, di concreta efficacia lesiva immediata, con conseguente insussistenza del periculum in mora.
- La tutela cautelare può essere accordata limitatamente a una specifica opera abusiva immediatamente lesiva, anche al solo fine di preservare l'integrità della controversia e consentirne la trattazione unitaria insieme alle questioni dipendenti dalla definizione del procedimento di sanatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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