Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16769/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure non erano consentite in cassazione, essendo volte a contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche in presenza di una motivazione ritenuta adeguata e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 3 giugno 2025. Dal testo emerge che il ricorso era diretto a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte di cassazione rileva però che le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata viene ritenuta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, incluso il riferimento a una lettera di scuse presentata dall'imputato, reputata tuttavia tardiva.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, richiamata per gli effetti processuali e conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino sostanzialmente a una nuova valutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, in modo non manifestamente illogico, degli elementi dedotti dalla difesa.
  • La presenza di un elemento favorevole invocato dalla difesa, se valutato dal giudice di merito e ritenuto tardivo o non decisivo, non consente di per sé l'annullamento della decisione in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.