Sentenza del 23/06/2016 n. 3735 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEL TERMINE - Copia della denuncia penale - Valore probatorio - Obbligatorietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento fondato sull'obbligo di presentare una denuncia penale. L'Amministrazione aveva richiamato un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza produrre la copia della denuncia penale né indicare in modo puntuale l'informativa di polizia giudiziaria e le fonti di prova relative alle presunte condotte penalmente illecite. Il contribuente ha contestato che tali elementi fossero sufficienti a dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti per il raddoppio.
La decisione
Il raddoppio dei termini non è stato ritenuto operante. Il semplice richiamo al processo verbale di constatazione non consente al giudice tributario di verificare se vi fosse un concreto obbligo di presentare denuncia penale. In assenza della copia della denuncia e della documentazione comprovante la necessità della sua presentazione, l'Amministrazione non assolve l'onere di dimostrare i presupposti del termine raddoppiato e l'accertamento deve essere valutato secondo i termini ordinari.
Norme richiamate
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell'obbligo di denuncia penale
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che siano state ipotizzate violazioni penalmente rilevanti. L'Amministrazione deve dimostrare, con elementi verificabili, la sussistenza dei presupposti che rendevano obbligatoria la presentazione della denuncia.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento richiede la prova concreta dell'obbligo di presentare una denuncia penale, non una mera qualificazione astratta dei fatti come possibili reati.
- Il solo processo verbale di constatazione o un richiamo generico a indagini penali non è sufficiente se non sono indicati i fatti specifici, le fonti di prova e la relativa informativa di polizia giudiziaria.
- In giudizio l'Amministrazione deve mettere il giudice in condizione di verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti del raddoppio, producendo la denuncia o la documentazione equivalente.
- Se tali elementi mancano, il termine raddoppiato non può essere applicato e l'accertamento può risultare tardivo se notificato oltre il termine ordinario.
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