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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27425/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una confisca di beni disposta in danno di un soggetto condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, confisca qualificata come riconducibile alla disciplina patrimoniale antimafia/alla confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, oggi art. 240-bis c.p. Le odierne ricorrenti, indicate come terze interessate rispetto ai beni, avevano già visto rigettate le loro opposizioni dal giudice dell'esecuzione; dopo un primo annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice di rinvio ha nuovamente respinto le doglianze. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, perché il giudice del rinvio avrebbe omesso di esaminare tutta la documentazione difensiva (consulenze tecniche, dichiarazioni di investigazioni difensive e di collaboratori di giustizia) e si sarebbe limitato a riproporre le precedenti ragioni; 2) violazione dell'art. 125 c.p.p. e dell'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione carente o manifestamente illogica, avendo il giudice ritenuto apoditticamente l'intraneità del soggetto mafioso alla consorteria e la provenienza criminosa dei profitti dell'impresa, nonostante le dichiarazioni difensive; 3) mancanza di motivazione e violazione del diritto di difesa, perché la confisca sarebbe stata ritenuta loro opponibile nonostante la mancata partecipazione al procedimento principale. In via subordinata hanno prospettato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 676, 667 e 623 c.p.p. per non prevedere la trasmissione a un giudice diverso in caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza sull'opposizione alla confisca.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che le ricorrenti non si erano confrontate puntualmente con la decisione impugnata resa in sede di rinvio e che, comunque, il giudice dell'esecuzione aveva legittimamente rivalutato il compendio probatorio. In particolare, la Corte ha valorizzato il giudicato penale irrevocabile che aveva accertato la partecipazione del soggetto alla compagine mafiosa fino al 2011, giudicato che rendeva recessive le dichiarazioni difensive contrarie; ha poi ritenuto generiche le doglianze sulla consulenza tecnica e non decisive le dichiarazioni di terzi, anche alla luce di ulteriori elementi sopravvenuti, tra cui una recente ordinanza cautelare che descriveva il soggetto come dominus dell'impresa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché le ricorrenti avevano potuto far valere le loro ragioni in sede esecutiva e, comunque, non risultava spiegato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse derivato. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sugli artt. 676, 667 e 623 c.p.p., poiché l'eventuale incompatibilità del giudice avrebbe dovuto essere fatta valere con ricusazione tempestiva. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 306/1992

    richiamato come base originaria della confisca patrimoniale, poi trasfusa nell'art. 240-bis c.p.; la Corte ne ricorda anche la disciplina applicabile ratione temporis e la questione dei diritti dei terzi

  • art. 240-bis c.p.

    indicato come attuale previsione della confisca patrimoniale in luogo dell'art. 12-sexies

  • art. 416-bis c.p.

    reato presupposto/di condanna che sorregge il contesto mafioso della confisca

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    invocato per dedurre l'inosservanza del vincolo derivante dall'annullamento con rinvio

  • art. 628, comma 2, c.p.p.

    invocato nel primo motivo in relazione ai poteri del giudice di rinvio e al rispetto della decisione rescindente

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato per contestare la motivazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    invocato per sostenere la pretesa non opponibilità della confisca ai terzi non partecipi del giudizio principale

  • art. 676 c.p.p.

    oggetto della questione di legittimità costituzionale in materia di esecuzione della confisca

  • art. 667 c.p.p.

    oggetto della questione di legittimità costituzionale in materia di esecuzione della confisca

  • art. 623 c.p.p.

    oggetto della questione di legittimità costituzionale sulla trasmissione degli atti a giudice diverso

  • art. 3 Cost.

    parametro costituzionale della questione di legittimità sollevata

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    parametro costituzionale della questione di legittimità sollevata

  • art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p.

    indicato come rimedio tempestivo di ricusazione per il preteso pregiudizio da prevenzione

  • art. 34 c.p.p.

    richiamato nella giurisprudenza citata sulla incompatibilità del giudice e sulla necessità della ricusazione tempestiva

Massime di principio

  • In sede di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio dispone di pieni poteri di cognizione e può rivalutare l'intero compendio probatorio, purché dia conto del proprio convincimento con una motivazione effettiva e non meramente riproduttiva di quella censurata.
  • Le doglianze contro la decisione resa in rinvio devono confrontarsi in modo puntuale con la nuova motivazione; è inammissibile o infondato un ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate senza misurarsi con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice del rinvio.
  • Nel giudizio relativo alla confisca, il giudicato penale irrevocabile sulla partecipazione dell'interessato a un'associazione mafiosa può costituire un dato dirimente che prevale su deduzioni difensive contrastanti, specie quando tali deduzioni siano generiche o non idonee a scardinare il quadro già accertato.
  • Le risultanze difensive, comprese consulenze tecniche e dichiarazioni di terzi, devono essere specificamente correlate alla capacità di incidere sulla decisione; se non è spiegato in che modo esse avrebbero potuto portare a un esito diverso, la censura è priva di decisività.
  • Nel procedimento di esecuzione relativo alla confisca, il terzo interessato può far valere le proprie ragioni attraverso gli strumenti esecutivi e cautelari previsti dall'ordinamento; la sola mancata partecipazione al giudizio di cognizione non implica automaticamente una lesione del diritto di difesa.
  • Una questione di legittimità costituzionale che presupponga l'incompatibilità del giudice è irrilevante se la parte non ha tempestivamente utilizzato il rimedio processuale della ricusazione previsto per far valere tale incompatibilità.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneFavoreggiamento personaleImpugnazioniSequestroConfisca di prevenzione
RamiReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNesso di causalitàNe bis in idemConfisca

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