Sentenza del 21/01/2021 n. 362 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Accertamento - Recupero - Frodi carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'Amministrazione ha emesso avviso di accertamento per il recupero dell'IVA in seguito al riscontro, da parte della Guardia di Finanza, che gli acquisti imputati alla società erano effettuati tramite società interposte nell'ambito di una frode 'carosello', con operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Si contesta la detraibilità dell'IVA e si chiede il recupero delle imposte indebitamente portate in detrazione a causa dell'uso di fatture relative a operazioni prive di sostanza economica o poste in essere da soggetti cartiera.
La decisione
la sentenza ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento: il giudice ha accolto la ricostruzione dell'Amministrazione e dei riscontri della Guardia di Finanza, riconoscendo che la società accertata si era approvvigionata mediante un circuito di soggetti interposti tipico delle frodi carosello e che le operazioni rilevate erano soggettivamente inesistenti ai fini IVA. Ne consegue il recupero dell'IVA detratta e l'invalidità della detrazione per le operazioni coinvolte nel meccanismo fraudolento.
Norme richiamate
DPR 633/1972 (disciplinante l'IVA)
la normativa IVA non consente la detrazione dell'imposta per fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti; il principio è applicato per negare la detrazione quando emerge che le operazioni sono riconducibili a una frode carosello.
Regole e prassi amministrative in materia di contrasto alle frodi carosello
gli accertamenti basati su indagini finanziarie e riscontri investigativi (es. Guardia di Finanza) possono legittimare la ricostruzione delle operazioni e la qualificazione di soggettiva inesistenza, giustificando il recupero dell'IVA.
Principi giurisprudenziali sulla soggettiva inesistenza e sulla prova dell'effettività delle operazioni
la giurisprudenza ammette che, quando l'Amministrazione dimostra l'esistenza di un circuito fraudolento e l'assenza di sostanza economica delle operazioni, la detrazione può essere negata; il contribuente può sottrarre la qualificazione solo fornendo prova convincente dell'effettiva operatività.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento per recupero IVA basato su frodi carosello è legittimo se le indagini dimostrano l'esistenza di soggetti interposti e l'assenza di sostanza economica delle cessioni o prestazioni.
- La qualificazione di "operazione soggettivamente inesistente" si fonda su evidenze che le fatture sono state emesse da soggetti cartiera o che le cessioni sono servite solo a creare crediti IVA fittizi; in presenza di tali elementi la detrazione può essere disconosciuta.
- Elementi indiziari rilevanti includono: reti di fornitori/intermediari senza struttura economica, immediata rivendita verso l'esterno senza reale movimento di beni, incoerenze documentali, evidenze investigative (sequestri, riscontri bancari, dichiarazioni di indagine).
- L'onere probatorio è in primo luogo a carico dell'Amministrazione per dimostrare il meccanismo fraudolento; tuttavia, una volta forniti riscontri concreti, è al contribuente che spetta fornire prova contraria dell'effettività e della genuinità delle operazioni.
- In situazioni similari il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione idonea (contratti, prove di consegna, commesse, corrispondenza commerciale, modalità di pagamento tracciati) per dimostrare la realtà economica delle transazioni e la buona fede.
- La presenza di indagini di polizia economico-finanziaria (es. Guardia di Finanza) e i loro riscontri probatori rafforzano la posizione dell'Amministrazione, ma non escludono la possibilità di difesa valida del contribuente ove siano prodotti elementi concreti di autonomia e sostanza economica.
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