Regolamento (UE) 2018/633
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione, del 24 aprile 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico che collega le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di rating alle classi obiettive di merito di credito previste da Solvibilità II. L’intervento si rende necessario per tenere conto di nuove registrazioni o certificazioni di ECAI e della cancellazione di un’agenzia precedentemente iscritta. La modifica consiste nella sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 con un nuovo allegato contenente l’elenco aggiornato delle corrispondenze.
Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 aggiornando l’associazione tra i rating delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi obiettive di merito di credito previste da Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, nell’ambito della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), con effetti per la corrispondenza tra le rispettive scale di rating e le classi obiettive di merito di credito utilizzate nel quadro prudenziale UE. Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Rileva per il settore assicurativo e riassicurativo e, più in generale, per il sistema di vigilanza prudenziale che si fonda sulle norme tecniche di attuazione adottate dalle autorità europee di vigilanza.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/633: aggiornamento della corrispondenza tra rating ECAI e classi di merito di credito
Il regolamento interviene sul sistema tecnico di Solvibilità II relativo all’associazione tra i rating emessi dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e la scala obiettiva di classi di merito di credito. L’aggiornamento si rende necessario, secondo i considerando, per recepire cinque nuove registrazioni o certificazioni di agenzie e per eliminare dall’allegato un’agenzia la cui registrazione è stata ritirata. Il provvedimento modifica quindi il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 sostituendone integralmente l’allegato.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione adotta il regolamento sulla base della direttiva 2009/138/CE, in particolare dell’articolo 109 bis, paragrafo 1, relativo alle norme tecniche di attuazione nel quadro di Solvibilità II. Il testo precisa che il regolamento deriva da progetti di norme tecniche elaborati dalle autorità europee di vigilanza competenti: Autorità bancaria europea (EBA), Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Consultazioni e istruttoria
I considerando danno conto dello svolgimento di consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche, dell’analisi dei potenziali costi e benefici e dell’acquisizione dei pareri dei gruppi delle parti interessate istituiti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010, rispettivamente per il settore bancario, assicurativo e degli strumenti finanziari e dei mercati.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800
Il cuore della disciplina è di natura meramente modificativa: l’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 con l’allegato allegato al nuovo regolamento. Il nuovo allegato contiene l’elenco aggiornato delle agenzie esterne di rating e le corrispondenti scale di rating da ricondurre alle classi di merito di credito 0-6. In tale elenco figurano, tra le altre, AM Best, ARC Ratings, Assekurata, Axesor, Banque de France, BCRA, Capital Intelligence, Cerved, Creditreform, CRIF, Dagong Europe, DBRS, Egan-Jones, Euler Hermes, European Rating Agency, EuroRating, Fitch, GBB-Rating, HR Ratings, ICAP, INC Rating, Kroll Bond Rating Agency, modeFinance, Moody’s, Rating-Agentur Expert RA, Scope Ratings, Spread Research, Standard & Poor’s e The Economist Intelligence Unit.
Il nuovo allegato riflette anche la soppressione dell’agenzia la cui registrazione è stata ritirata, così da mantenere allineato il quadro di equivalenza tra rating e classi prudenziali.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua immediata applicabilità diretta in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Rilevanza pratica
Per gli operatori del settore assicurativo e riassicurativo, nonché per i consulenti che applicano il quadro Solvibilità II, il regolamento ha una funzione essenzialmente tecnica: assicura che le valutazioni delle ECAI siano correttamente agganciate alle classi obiettive di merito di credito utilizzate nella disciplina prudenziale europea. La modifica è importante per il calcolo e la classificazione del rischio di credito secondo il sistema armonizzato dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sulle corrispondenze rating/classi di merito
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 sia sostituito dall’allegato del presente regolamento. L’allegato aggiorna la mappatura tra le valutazioni delle ECAI e la scala obiettiva di classi di merito di credito, includendo cinque nuove agenzie esterne di valutazione del merito di credito registrate o certificate dopo il 2016 e sopprimendo l’agenzia la cui registrazione è stata ritirata.
Base giuridica e contesto di adozione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 109 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. I considerando richiamano che il testo si fonda su progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dalle autorità europee di vigilanza: EBA, EIOPA ed ESMA, previa consultazione pubblica e acquisizione dei pareri dei rispettivi gruppi delle parti interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 apr 2018Regolamento (UE) 2018/634
- Regolamento · 23 apr 2018Regolamento (UE) 2018/651
- Regolamento · 23 apr 2018Regolamento (UE) 2018/652
- Regolamento · 25 apr 2018Regolamento (UE) 2018/658
- Regolamento · 25 apr 2018Regolamento (UE) 2018/657
- Regolamento · 25 apr 2018Regolamento (UE) 2018/640
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →