Regolamento (UE) 2018/634
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 della Commissione, del 24 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le tabelle di corrispondenza tra i rating attribuiti dalle ECAI e le classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. La modifica si rende necessaria per includere nuove agenzie di rating registrate o certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 e per eliminare una ECAI depennata. L’intervento è di natura tecnica ed esecutiva e si limita a sostituire integralmente l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799.
Aggiornamento delle tabelle di corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi di merito di credito ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute nell’Unione e, indirettamente, agli enti creditizi e alle imprese di investimento che utilizzano i rating esterni per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento riguarda l’intero territorio dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 sostituendone l’allegato III; non introduce un regime autonomo, ma aggiorna le corrispondenze per tener conto di nuove registrazioni/certificazioni di ECAI e della cancellazione di una ECAI precedentemente inclusa.
Aggiornamento delle tabelle di corrispondenza tra rating ECAI e classi di merito di credito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per aggiornare le corrispondenze tra i rating delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e le classi di merito di credito utilizzate nell’ambito del regolamento (UE) n. 575/2013. La misura risponde all’esigenza di mantenere allineato il quadro prudenziale alle nuove registrazioni/certificazioni di ECAI e alle eventuali cancellazioni intervenute nel frattempo.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 136, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento. Il considerando (1) richiama che il regolamento (UE) 2016/1799 già fissava nell’allegato III l’associazione tra le valutazioni delle ECAI e le classi di merito di credito previste dalla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ragioni della modifica
Il considerando (2) spiega che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2016/1799, sono state registrate o certificate ulteriori agenzie di rating ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, una delle ECAI già considerate è stata depennata. Poiché il regolamento (UE) n. 575/2013 richiede che tutte le ECAI siano ricondotte a classi di merito di credito, si è reso necessario un aggiornamento delle tabelle.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Il nuovo allegato riporta, per ciascuna ECAI elencata, le scale di rating e la corrispondenza con le classi di merito di credito da 1 a 6. Le tabelle coprono un ampio numero di agenzie, tra cui AM Best, ARC Ratings, Assekurata, Axesor, Banca di Francia, BCRA, Capital Intelligence, Cerved, Creditreform, CRIF, Dagong Europe, DBRS, Egan-Jones, Euler Hermes, European Rating Agency, EuroRating, Fitch Ratings, GBB-Rating, HR Ratings, ICAP, INC Rating, Kroll Bond Rating Agency, modeFinance, Moody’s, Rating-Agentur Expert RA, Scope Ratings, Spread Research, Standard & Poor’s e The Economist Intelligence Unit.
Ambito pratico per gli operatori
Per banche, imprese di investimento e professionisti che operano nella gestione del rischio di credito, l’effetto concreto è l’aggiornamento delle associazioni da utilizzare nelle procedure prudenziali che fanno affidamento sui rating esterni. Il regolamento non introduce nuove regole sostanziali sul calcolo del rischio, ma assicura la coerenza del sistema di riconoscimento dei rating ai fini del trattamento prudenziale.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1799
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’allegato contiene le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito emesse dalle diverse ECAI e le classi di merito di credito da 1 a 6 previste ai fini dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione richiamato.
Inclusione di nuove ECAI e rimozione di ECAI depennate
Il considerando (2) precisa che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2016/1799, sono state registrate o certificate ulteriori agenzie di rating in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 e che una delle ECAI originariamente elencate è stata depennata. Poiché l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone di specificare per tutte le ECAI l’attribuzione alle classi di merito di credito, il regolamento adegua le tabelle di corrispondenza in modo coerente.
Base giuridica e natura tecnica del provvedimento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 136, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. I considerando (3) e (4) indicano che il testo si fonda su progetti di norme tecniche di attuazione elaborati congiuntamente dalle autorità europee di vigilanza (EBA, ESMA ed EIOPA), previa consultazione pubblica e previo coinvolgimento dei rispettivi gruppi delle parti interessate.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 apr 2018Regolamento (UE) 2018/633
- Regolamento · 23 apr 2018Regolamento (UE) 2018/651
- Regolamento · 23 apr 2018Regolamento (UE) 2018/652
- Regolamento · 25 apr 2018Regolamento (UE) 2018/658
- Regolamento · 25 apr 2018Regolamento (UE) 2018/657
- Regolamento · 25 apr 2018Regolamento (UE) 2018/640
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →