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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8895/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 06820120006614838000 (Irpef 2001, €272.115,69). Il ricorrente sosteneva di aver avuto conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo acquisito dal sito (Equitalia/Agenzia della Riscossione) e deduceva: 1) illegittimità della statuizione per non avere il documento "data certa"; 2) nullità della notifica per irregolarità della relata e mancata prova di affissione; 3) vizio di motivazione della cartella in tema di sanzioni e interessi; 4) tardiva costituzione dell'Agenzia in appello e conseguente mancata contestazione dei punti di appello; 5) omissione della CTR nel considerare precedente giurisprudenza; 6) motivazione apparente della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Pur richiamando la recente normativa (art.12 DPR 602/1973, comma 4-bis introdotto dall'art.3-bis dl 146/2021 e successive modifiche) e la giurisprudenza che consente l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo solo se il contribuente dimostra un interesse concreto (es. perdita di benefici, effetti su contratti pubblici, verifiche art.48-bis, ecc.), la Corte ritiene inammissibili o infondati i singoli motivi di cassazione: il motivo sulla motivazione apparente (sesto) è inammissibile per mancata specificazione della motivazione di primo grado richiamata; il primo motivo (data certa/termine) è inammissibile ed in parte infondato perché il ricorso contro estratto ruolo deve rispettare il termine di cui all'art.21 d.lgs.546/1992 decorrente dalla conoscenza dell'atto; gli altri motivi sono genericamente esposti e privi della concreta indicazione dei fatti/processi in cui le doglianze sarebbero state sollevate. Di conseguenza viene confermata la statuizione di inammissibilità del ricorso iniziale e il ricorso depositato in Cassazione è respinto. Non si provvede alle spese di cassazione in favore dell'Agenzia per mancata attività difensiva svolta dalla stessa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 21, artt. 23, 32, 36

    Art.21: termine per proporre ricorso decorrente dalla conoscenza dell'atto (applicato al ricorso contro estratto ruolo). Altre norme disciplinano profili procedurali e motivazionali nel processo tributario richiamati dalla Corte per valutare l'ammissibilità e la motivazione.

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamata dal ricorrente in tema di diritto di difesa e di informazione; la Corte valuta la dedotta violazione ma la censura è stata ritenuta generica o non adeguatamente provata.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    art. 12 (comma 4-bis), art. 20, art. 42, art. 48, art. 48-bis

    Il comma 4-bis (introdotto dall'art.3-bis del d.l. 146/2021 e modificato successivamente) stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo specifici casi in cui la mancata o invalida notifica della cartella può arrecare pregiudizio (elenco di ipotesi: contratti pubblici, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici, procedure crisi d'impresa, operazioni di finanziamento, cessione azienda). La Corte afferma l'applicabilità della norma ai processi pendenti e richiede la prova dell'interesse concreto per l'ammissibilità.

  • d.l. n. 146 del 2021, conv. l. n. 215 del 2021

    art. 3-bis (introduzione del comma 4-bis in art.12 DPR 602/1973)

    Novellando art.12 DPR 602/1973, ha circoscritto i casi in cui l'estratto di ruolo è direttamente impugnabile; la Corte conferma la legittimità e l'applicabilità della norma anche ai procedimenti pendenti.

  • d.lgs. 29/07/2024, n. 110

    art. 12, comma 1 (modifica decorrenza 8 agosto 2024)

    Ha modificato il comma 4-bis con decorrenza ed effetti evidenziati dalla Corte; la modifica rileva per la determinazione dell'ambito applicativo della nuova disciplina dell'estratto ruolo.

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 3; art. 366, n. 6; art. 363; art. 372

    Art.360 n.3 indica i vizi denunciabili in cassazione (violazione di norme di diritto). Art.366 n.6 richiede l'indicazione precisa della motivazione del giudice di merito quando è motivata per relationem; la Corte ha escluso il vizio perché il ricorrente non ha dettagliato la motivazione originaria condivisa. Art.363 e 372 sono richiamati in riferimento all'applicabilità di norme sopravvenute nei processi pendenti e alla produzione documentale in cassazione.

  • d.lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    Citato nella elencazione delle ipotesi (comma 4-bis art.12 DPR 602/1973) in cui l'iscrizione a ruolo può giustificare impugnazione diretta dell'estratto per il pregiudizio derivante alle procedure concorsuali.

  • decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)

    Richiamato come fattore che può generare pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo (es. esclusione da gare / effetti su qualifiche) e quindi legittimante l'impugnazione dell'estratto di ruolo se dimostrato.

  • regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato nel comma 4-bis come riferimento ai soggetti pubblici la cui istruttoria può essere influenzata dall'iscrizione a ruolo, comportando l'impugnabilità dell'estratto in presenza di pregiudizio.

  • Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283 e successive pronunce (es. Cass. 17/09/2019 n.23076)

    Giurisprudenza citata dalla Corte che ha affermato l'applicabilità delle modifiche legislative ai procedimenti pendenti, ha chiarito i limiti dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e i requisiti probatori per dimostrare l'interesse all'azione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata nella parte finale della sentenza in tema di provvedimenti connessi al versamento (menzione formale dell'obbligo contributivo per il ricorrente in caso di esito negativo).

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è in linea generale impugnabile: dopo la novella (comma 4-bis art.12 DPR 602/1973) il contribuente può impugnare direttamente l'estratto solo se dimostra un interesse concreto e specifico derivante dall'iscrizione a ruolo (es. effetti su contratti pubblici, segnalazioni ai soggetti pubblici, perdita di benefici, procedure concorsuali, finanziamenti, cessione azienda).
  • La disciplina introdotta si applica anche ai processi pendenti: pertanto, chi agisce deve provare tempestivamente e documentare l'interesse alla tutela (anche in sede di legittimità mediante deposito documentale o prima della discussione).
  • Il termine per impugnare un estratto di ruolo decorre dalla conoscenza dell'atto: il ricorso deve rispettare i termini di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, e la circostanza della facoltatività dell'impugnazione dell'estratto non esonera dal rispetto del termine generale.
  • In cassazione le doglianze sulla motivazione 'per relationem' richiedono l'indicazione precisa della motivazione di primo grado richiamata dal giudice d'appello e delle critiche mosse in appello; la genericità o la mancata specificazione rendono il motivo inammissibile.
  • Le contestazioni sulla validità della notificazione (es. relata, affissione, irreperibilità) devono essere specificamente documentate e le relative eccezioni devono essere chiaramente svolte nei gradi di merito per risultare rilevanti in cassazione.
  • La tardiva costituzione della parte resistente non determina automaticamente il principio della non contestazione: in cassazione va indicato in modo compiuto quali fatti si assumono non contestati e in quale sede processuale ciò sarebbe emerso; il principio non si applica per doglianze di diritto rilevabili d'ufficio.
  • Quando si prospettano effetti concreti dell'iscrizione a ruolo (per es. blocco pagamenti da parte di soggetti pubblici ex art.48-bis DPR 602/1973), è necessario allegare e provare tale situazione per ottenere l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto.

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