Ordinanza n. 7024/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota ADMUC 697042, del 21 novembre 2024, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli, ha concluso il procedimento finalizzato all’applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato 2 all’Atto di convenzione di concessione, relative al periodo di rilevazione 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016, e per l’effetto ha irrogato nei riguardi della Snaitech S.p.a. le penali di cui all’Allegato 2 all’Atto di convenzione, per un importo complessivo pari a euro 503.794,66 (cinquecentotremilasettecentonovantaquattro/66), imponendo il pagamento della somma indicata nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento; - della nota prot. n. 305085/R.U. del 28/05/2024, a firma del Dirigente dell’Ufficio Apparecchi, con la quale sono state contestate alla Snaitech S.p.a., in applicazione dell’art. 30 della Convenzione di concessione sottoscritta nel 2013, tutte le inosservanze in cui il concessionario sarebbe incorso nel periodo di rilevazione 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016 e, contestualmente, si è dato avvio al procedimento di irrogazione delle relative penali; - della Determinazione direttoriale prot. n. 81360/RU del 16 marzo 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha -a distanza di ben 8 anni dall’avvio della Convenzione – ritenuto di adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali convenzionalmente previste; per l’accertamento della inapplicabilità delle penali convenzionali di cui all’Allegato 2 della vigente convenzione di concessione relative al periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016, in ragione della mancata tempestiva formale contestazione dei “risultati delle inosservanze dei livelli di servizio” al concessionario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: irrogazione di penali convenzionali per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi agli anni 2015 e 2016, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
La concessionaria ha impugnato la nota del 21 novembre 2024 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha concluso il procedimento sanzionatorio e irrogato penali per complessivi euro 503.794,66, nonché la contestazione di avvio del procedimento del 28 maggio 2024 e la determinazione direttoriale del 16 marzo 2021, recante criteri predefiniti per il calcolo degli importi delle penali. È stato inoltre chiesto l’accertamento dell’inapplicabilità delle penali relative ai periodi 2015 e 2016, in ragione della mancata tempestiva contestazione formale dei risultati delle inosservanze dei livelli di servizio. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso, poiché il giudice non ha definito il merito della controversia.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le censure di legittimità né la domanda di accertamento. Ha rilevato che l’Agenzia, con memoria del 16 marzo 2026, ha comunicato di avere avviato un procedimento di riesame del calcolo delle penali, intendendo conformarsi a recenti pronunce del Consiglio di Stato del 3 marzo 2026, rese in controversie analoghe e favorevoli alle parti ricorrenti. Il Collegio ha ritenuto ammissibile il differimento dell’udienza, pur in assenza di un diritto delle parti al rinvio, poiché funzionale alla possibile definizione amministrativa della controversia e idoneo a evitare una pronuncia inutiliter data o interferente con l’esercizio dell’autotutela già concretamente attivata, in coerenza con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di economia dei mezzi processuali. La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il rinvio dell’udienza, pur non costituendo un diritto delle parti, può essere disposto quando l’amministrazione abbia concretamente avviato un procedimento di riesame idoneo a definire la controversia in via amministrativa.
- Il giudice amministrativo può differire la trattazione per evitare una pronuncia inutiliter data o suscettibile di interferire con l’esercizio legittimo dell’autotutela amministrativa già attivata.
- La valutazione del rinvio può essere giustificata dai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di economia dei mezzi processuali.
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