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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14955/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contesta, con sette motivi principali (più ulteriori motivi depositati il 28.1.2026), la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva parzialmente riformato il primo grado e ritenuto Casiello amministratore di fatto della Cut Metal s.r.l. I motivi principali deducono: violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione di amministratore di fatto (si censura l'omessa valutazione dell'origine societaria e del ruolo di altri soggetti, in particolare del signor Cappelli); contraddittorietà rispetto alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili (si lamenta che l'amministrazione fosse di competenza di Brilli e che sia stata consegnata solo una copia in pdf senza indicarne il contenuto); contraddittorietà sulla distrazione dei macchinari (si contesta l'attendibilità delle rilevazioni e degli accertamenti della Guardia di Finanza); contraddittorietà sulla vendita di macchinari al plasma alla Comut e sulla quantificazione della distrazione (si contesta che parte del prezzo sia stata effettivamente incassata e che l'importo distratto sia sovrastimato); contraddittorietà sulla posizione debitoria verso Bianchi s.r.l. (si evidenziano saldi e crediti IVA che, secondo la difesa, escluderebbero la distrazione); violazione dell'art. 2639 c.c. e contraddittorietà sulla pluralità dei fatti distrattivi (si sostiene che Casiello non operava nell'area amministrativa); ed errata determinazione della pena (si chiede maggiore sconto per età, salute, precedenti datati e inesistenza di lucro). Negli ulteriori motivi si insiste sulla mancata considerazione del dolo specifico ex art. 216 n.2 legge fall., sulla non riferibilità delle scritture al Casiello, sulla riduzione dell'ammontare delle distrazioni che dovrebbe rivedere la pena e sulle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: il ricorso mira in massima parte a una rivalutazione dei fatti e delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità; le censure sono in gran parte aspecifiche e non indicano con chiarezza e specificità la decisività degli elementi ritenuti travisati. La Corte ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito circa la qualifica di amministratore di fatto, richiamando le dichiarazioni dei testi (Teglia, Brilli, Pemoni), i riscontri documentali e l'indicazione della garanzia personale prestata dal Casiello verso un fornitore come indice di interesse personale. Quanto ai singoli punti: la sottrazione/occlusione dei libri contabili e l'assenza del libro giornale 2012 sono stati ritenuti funzionali a occultare distrazioni; la copia in PDF stampata dal Brilli non è stata spiegata dal ricorrente; l'elenco cespiti del Pemoni è stato ritenuto attendibile insieme agli accertamenti della Guardia di Finanza; la cessione alla Comut non è stata ritenuta meramente fittizia e la differenza di prezzo è stata motivatamente considerata distrazione, per la mancanza di iniziative di recupero; la posizione verso Bianchi è stata utilizzata come indice della condotta antieconomica e pregiudizievole; la dedotta assenza di dolo specifico e gli argomenti sulla genesi societaria non scalfiscono la valutazione dei giudici di merito. I motivi aggiunti del 28.1.2026 sono stati dichiarati anch'essi inammissibili perché contengono deduzioni nuove non riconducibili in modo adeguato ai motivi originari. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; decisione depositata il 13/02/2026.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte richiama che il vizio del travisamento probatorio rientra nella deduzione di motivazione prevista da questa norma e che le censure devono essere chiare e specifiche; il ricorso è viziato da affermazioni aspecifiche miranti a una rivalutazione dei fatti

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamata in relazione all'obbligo di responsabilità dell'amministratore di fatto: l'esercizio di funzioni gestorie comporta gli stessi doveri dell'amministratore formale

  • art. 216 n.2 legge fallimentare

    Citata dalla difesa in riferimento al dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale; la Corte osserva che l'assenza di specifici indici di fraudolenza non è stata adeguatamente provata dal ricorrente

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla determinazione della pena; la Corte conferma che la quantificazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito salvo motivazione carente o illogica

  • art. 62-bis c.p.

    Riferita al tema delle attenuanti generiche: la Corte ricorda i limiti di sindacato in Cassazione e l'esigenza di motivare il rigetto delle attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 585 cod. proc. pen.; art. 581 comma 1 lett. a) disp. att.; art. 167 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamate in tema di ammissibilità di motivi nuovi in cassazione: i motivi aggiunti devono sviluppare ragioni già connesse ai capi originari del ricorso e non possono introdurre nuovi punti non dedotti nel termine

  • art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. 10.10.2022 n. 150

    Richiamata la norma sulla trattazione orale aggiornata dal D.lgs. 150/2022; nel caso il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti e senza richiesta di trattazione orale

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del fatto e della prova: le censure devono indicare con precisione e specificità in cosa consista il travisamento e la sua decisività
  • La qualificazione di "amministratore di fatto" si fonda su elementi concreti di esercizio continuativo di poteri gestori (rapporti con fornitori, clienti, dipendenti, decisioni amministrative) e la Corte di legittimità sindaca solo la correttezza logico-motivazionale della valutazione compiuta dai giudici di merito
  • L'assenza o l'occultamento dei libri contabili può legittimamente essere interpretato come indice di distrazione o di volontà di occultare operazioni illecite, purché i giudici di merito motivino i nessi di causalità con le fattispecie contestate
  • Contestare la credibilità dei testi richiede di evidenziare contraddizioni specifiche o elementi oggettivi che rendano le loro dichiarazioni manifestamente inattendibili; affermazioni generiche sulla inattendibilità sono inammissibili
  • Le modifiche o motivi nuovi introdotti dopo il termine utile sono ammissibili solo se rappresentano uno sviluppo diretto e collegato dei motivi originari; non possono servire a introdurre nuovi capi di impugnazione
  • La determinazione della pena spetta al giudice di merito entro i parametri legali; in Cassazione può essere sindacata solo se emerge una motivazione mancante, apparente o radicalmente illogica

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