Sentenza del 21/07/2020 n. 15505 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica per il periodo giugno 2010 - dicembre 2011. In primo grado la società contribuente ottenne il rimborso; la Commissione Tributaria Regionale di Trento ritenne invece che il consumatore finale potesse chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, anche sulla base dell'art.14 TUA e di principi di diritto UE. Con ricorso per cassazione il ricorrente deduce, tra l'altro, che la legittimazione attiva al rimborso spetti al fornitore (soggetto passivo dell'accisa) e non al consumatore finale, e che la CTR abbia errato nell'ammettere la legittimazione diretta del consumatore a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo (che censurava la legittimazione del consumatore a richiedere il rimborso all'Amministrazione), rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha respinto l'originario ricorso della società contribuente. Ha enunciato principi di diritto secondo cui le addizionali sull'energia elettrica sono dovute dal fornitore e il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione spetta al fornitore; il consumatore può rivolgersi civilisticamente al fornitore per ripetizione di indebito e solo in via eccezionale (impossibilità o eccessiva difficoltà di agire nei confronti del fornitore, da allegare e provare) può chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione nel rispetto del principio di efficacia del diritto UE. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA), art. 14
"l'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata" (comma 2; termini e condizioni sono disciplinati nel testo)
La Corte rileva che l'art.14 TUA regola il rimborso ma non estende automaticamente la legittimazione a tutti i soggetti che dimostrino di aver pagato; il rimborso spetta in via ordinaria al soggetto passivo (fornitore) nei termini previsti dal TUA.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 53
Indica che gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono i soggetti che fatturano l'energia ai consumatori (i venditori/fornitori); ne consegue che la posizione tributaria è fra Amministrazione e fornitore.
Decreto Legge 29 novembre 1988, n. 511, art. 6 (addizionali provinciali)
Prevedeva le addizionali sul consumo di energia elettrica dovute dai soggetti obbligati (fornitori) e riscosse con le stesse modalità dell'accisa; la Corte conferma che tali addizionali seguono la medesima disciplina di rimborso e legittimazione.
Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2
Stabilisce che tributi nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati salvo prova che l'onere sia stato trasferito; la Corte lo interpreta come conferma che il fornitore è titolare del diritto al rimborso, salvo che l'onere sia effettivamente ricaduto sul consumatore (circostanza che va provata).
Decreto Legge 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1
"chi ha indebitamente corrisposto ... ha diritto al rimborso ... quando prova documentalmente che l'onere non e' stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti"
Applicabile per tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario; la Corte distingue questo regime dal caso di tributi soggetti a disciplina comunitaria, rimarcando che per questi ultimi vale l'art.29 L.428/1990.
Direttiva 2008/118/CE, art. 1 §2 e art. 9 §2
La direttiva disciplina, a livello UE, il regime delle accise e il rimborso; la Corte richiama i principi UE (tra cui effettività) ma afferma che è compito dell'ordinamento nazionale definire i requisiti soggettivi per il rimborso, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività. Non stabilisce di per sé la legittimazione diretta del consumatore contro l'Amministrazione.
Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 18 comma 5
Norma citata nel quadro normativo (soppressione delle addizionali per regioni a statuto ordinario con decorrenza 01/01/2012); utile per la determinazione del periodo oggetto della controversia.
Massime di principio
- Il rapporto tributario sull'accisa (e sulle addizionali collegate) si svolge tra l'Amministrazione finanziaria e il fornitore (soggetto passivo); il consumatore è estraneo a quel rapporto e, pertanto, il diritto al rimborso dall'Amministrazione spetta di regola al fornitore.
- Il consumatore che abbia subito l'addebito dell'accisa può ottenere ristoro attraverso l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; tale rimedio è ordinario e spesso più favorevole rispetto a rimedi diretti contro l'Amministrazione.
- Solo in situazione eccezionale — comprovata impossibilità o eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso agendo sul fornitore (es. insolvenza/ fallimento del fornitore o impossibilità pratica del rimborso da parte del fornitore) — il consumatore può essere legittimato a chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, ma deve allegare e provare queste circostanze e il rimedio deve rispettare il principio di effettività del diritto UE.
- È onere del ricorrente che pretende la legittimazione straordinaria (consumatore) dimostrare che il fornitore non ha potuto o non ha voluto agire o che l'azione nei suoi confronti sarebbe eccessivamente gravosa; senza questa prova la domanda diretta del consumatore contro l'Amministrazione è destinata a essere respinta.
- In caso di dubbi, verificare tempestivamente: a) se il fornitore ha presentato istanza di rimborso (e i relativi termini di decadenza), b) lo stato di solvibilità del fornitore, c) i termini civilistici per la ripetizione dell'indebito, e d) i termini e condizioni previsti dall'ordinamento nazionale per il rimborso (art.14 TUA e normativa connessa).
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