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Ordinanza

Ordinanza n. 1825/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. CA/2026/0009491 del 20/01/2026, con cui di Roma Capitale – Municipio Roma I Centro ha disposto: “l’annullamento dei seguenti titoli edilizi: • S.C.I.A. prot. CA/2020/8918 del 10/01/2020, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001, è da considerarsi non conforme alla normativa urbanistica e edilizia vigente, per le motivazioni riportate ai punti 1 e 2; • C.I.L.A. prot. CA/2020/106261 del 17/06/2020, ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001, S.C.I.A. in variante prot. CA/2021/116216 del 08/07/2021, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, S.C.I.A. prot. CA/2022/0085500 del 26/05/2022, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, S.C.I.A. prot. CA/2023/231263 del 23/12/2023, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, sono da considerarsi non conformi alla normativa urbanistica e edilizia vigente, per le motivazioni riportate al punto 1; • S.C.I.A. prot. CA/2024/124293 del 19/07/2024, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, S.C.I.A. prot. CA/2024/208240 del 02/12/2024, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, sono da considerarsi non conformi alla normativa urbanistica e edilizia vigente, per le motivazioni riportate ai punti 1 – 6 - 7 – 8.”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della Società ricorrente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. CA/2025/0114027 del 30.6.2025 (rectius: Prot. CA/2025/0107926 del 19/06/2025).

Giustizia amministrativa202602198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'annullamento dei titoli edilizi e non ha disposto la sospensione espressa del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e ha quindi fissato l'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di Roma Capitale che ha annullato numerosi titoli edilizi, tra cui SCIA, CILA e SCIA in variante, ritenendoli non conformi alla normativa urbanistica ed edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui Roma Capitale ha annullato una serie di titoli edilizi presentati tra il 2020 e il 2024, ritenendoli non conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente per le motivazioni indicate nel provvedimento amministrativo. È stata inoltre contestata, in quanto atto presupposto e lesivo, la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, né le specifiche censure relative alla violazione di legge, all'eccesso di potere o all'incompetenza. La società ha formulato domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La SCIA indicata nel provvedimento amministrativo era riferita a interventi disciplinati dall'art. 37 d.P.R. 380/2001; l'ordinanza non interpreta la disposizione.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA indicata nel provvedimento amministrativo era riferita all'art. 6-bis d.P.R. 380/2001; l'ordinanza non interpreta la disposizione.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Le SCIA indicate nel provvedimento amministrativo erano riferite all'art. 22 d.P.R. 380/2001; l'ordinanza non interpreta la disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare rapidamente l'udienza pubblica senza concedere una misura cautelare sospensiva espressa.
  • La decisione cautelare che dispone la sollecita fissazione dell'udienza di merito non definisce le questioni relative alla legittimità dell'atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoria

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