Direttiva 2003/49
Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un regime fiscale comune volto a eliminare l’imposizione nello Stato d’origine sui pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi. L’obiettivo è evitare doppie imposizioni, formalità amministrative e problemi di liquidità, garantendo una parità di trattamento tra operazioni interne e transfrontaliere. Restano però ferme le misure nazionali o convenzionali contro frodi e abusi, oltre a specifiche norme transitorie per Grecia, Spagna e Portogallo.
Regime fiscale comune per esentare da ritenute e imposte nello Stato d'origine i pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai pagamenti di interessi o canoni provenienti da uno Stato membro e corrisposti a un beneficiario effettivo che sia una società di un altro Stato membro oppure una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro. Si applica inoltre alle stabili organizzazioni solo quando il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i pagamenti siano effettivamente ricollegati alla stabile organizzazione e il reddito sia imponibile nello Stato membro in cui essa è situata. Sono esclusi i casi in cui i pagamenti siano effettuati da o a una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo, nonché alcune fattispecie di pagamenti assimilati a utili distribuiti o capitale rimborsato e, più in generale, i pagamenti che non rispettano il requisito di società consociate o che rientrano nelle clausole antiabuso e nelle esclusioni specifiche dell’articolo 4.
Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi
La direttiva 2003/49/CE mira a eliminare la tassazione nello Stato d’origine sui pagamenti di interessi e canoni effettuati tra società consociate situate in Stati membri diversi, così da evitare doppie imposizioni, oneri amministrativi e distorsioni di liquidità. Il legislatore unionale indica espressamente che il regime risponde all’esigenza di parità di trattamento tra operazioni interne e transfrontaliere nel mercato interno, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità di recepimento e prevedendo al contempo salvaguardie antiabuso e deroghe transitorie per alcuni Stati.
Finalità e ratio del provvedimento
La direttiva prende le mosse dal rilievo che, nel mercato interno, le operazioni infragruppo transfrontaliere non dovrebbero subire un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quelle domestiche. I considerando evidenziano che, per interessi e canoni, le regole nazionali e le convenzioni contro le doppie imposizioni non assicurano sempre l’eliminazione della doppia imposizione e possono comportare formalità e costi finanziari rilevanti. La soluzione prescelta è l’abolizione delle imposte nello Stato da cui provengono i pagamenti, al fine di garantire che tali redditi siano assoggettati a imposizione una sola volta in uno Stato membro.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regime si applica ai pagamenti di interessi o canoni provenienti da uno Stato membro e corrisposti a un beneficiario effettivo che sia:
- una società di un altro Stato membro;
- una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro.
Ai fini dell’articolo 1, il pagamento si considera proveniente dallo Stato membro della società pagatrice o della stabile organizzazione pagatrice. Una stabile organizzazione è considerata pagatore soltanto nella misura in cui i pagamenti costituiscano spese fiscalmente deducibili nello Stato in cui essa è situata. La nozione di beneficiario effettivo esclude gli intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari.
La direttiva non si applica quando i pagamenti sono effettuati da o a una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo di una società di uno Stato membro le cui attività siano esercitate in tutto o in parte tramite tale stabile organizzazione. Resta inoltre salva la facoltà degli Stati membri di tener conto, nella propria legislazione fiscale, degli interessi o canoni percepiti dalle loro società o stabili organizzazioni.
Requisito della società consociata
Il beneficio dell’esenzione è subordinato al fatto che la società pagatrice, o la società la cui stabile organizzazione è considerata pagatrice, sia consociata della società beneficiaria, o della società la cui stabile organizzazione è considerata beneficiaria. L’articolo 3, lettera b), considera consociate le società tra le quali esista almeno una delle seguenti relazioni:
- partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della seconda società;
- partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della prima società;
- partecipazione diretta minima del 25% in entrambe da parte di una terza società.
Le partecipazioni rilevanti devono riguardare soltanto società residenti nel territorio della Comunità. Gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione al capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto.
Definizioni di interessi, canoni, società e stabile organizzazione
L’articolo 2 definisce gli interessi come redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca, con o senza clausola di partecipazione agli utili del debitore; sono inclusi i redditi da titoli e obbligazioni di prestito, compresi i premi collegati. Le penali per tardivo pagamento non sono interessi.
I canoni comprendono i compensi per l’uso o la concessione in uso di:
- diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, incluse le pellicole cinematografiche, e software;
- brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti;
- informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
- attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), una "società di uno Stato membro" deve avere una forma giuridica tra quelle elencate nell’allegato, essere fiscalmente residente nello Stato membro interessato e non essere considerata residente ai fini di una convenzione contro le doppie imposizioni con uno Stato terzo al di fuori della Comunità, nonché essere assoggettata senza esenzione a una delle imposte societarie elencate o a imposte identiche o sostanzialmente simili. L’allegato elenca, per ciascuno Stato membro, le forme societarie rilevanti.
La stabile organizzazione è definita come una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.
Esenzioni, esclusioni e limiti di valore
L’articolo 4 elenca le ipotesi in cui lo Stato d’origine non è tenuto a concedere i benefici della direttiva. In particolare, sono esclusi:
- i pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato secondo la legge dello Stato d’origine;
- i pagamenti relativi a crediti con clausola di partecipazione agli utili del debitore;
- i pagamenti relativi a crediti che consentono al creditore di rinunciare agli interessi in cambio del diritto di partecipare agli utili del debitore;
- i pagamenti relativi a crediti privi di disposizioni per la restituzione del capitale o rimborsabili dopo più di 50 anni dall’emissione.
Se, per rapporti particolari tra pagatore e beneficiario effettivo, o con un terzo, l’importo degli interessi o canoni supera quello che sarebbe stato pattuito in assenza di tali rapporti, il regime si applica solo all’importo che sarebbe stato convenuto tra parti indipendenti.
Procedure di certificazione, ritenuta e rimborso
La direttiva attribuisce agli Stati membri la possibilità di controllare in via documentale il possesso dei requisiti. Lo Stato d’origine può richiedere un certificato che provi il rispetto delle condizioni dell’articolo 1 e dell’articolo 3 al momento del pagamento. Se tali condizioni non risultano dimostrate, lo Stato d’origine può applicare la ritenuta alla fonte.
In alternativa, lo Stato d’origine può subordinare l’esenzione a una decisione amministrativa concessa sulla base di un certificato e delle informazioni di supporto ragionevolmente richieste; la decisione deve essere adottata entro tre mesi dalla presentazione della documentazione ed è valida per almeno un anno.
Il certificato, per ciascun contratto di pagamento, resta valido per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni dalla data di rilascio e deve contenere almeno:
- prova della residenza fiscale della società beneficiaria e, se necessario, dell’esistenza della stabile organizzazione;
- prova della qualità di beneficiario effettivo o delle condizioni previste per la stabile organizzazione;
- prova del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 3, lettera a), punto iii);
- indicazione della partecipazione minima o della quota minima dei diritti di voto;
- data da cui esiste la partecipazione rilevante.
Gli Stati membri possono inoltre richiedere la giustificazione legale dei pagamenti, ad esempio il contratto di prestito o di licenza.
Se viene meno il possesso dei requisiti per l’esenzione, la società o la stabile organizzazione beneficiaria deve informare immediatamente il pagatore e, se richiesto, l’autorità competente dello Stato d’origine. Se è stata applicata una ritenuta non dovuta, può essere presentata istanza di rimborso entro un termine di almeno due anni dalla data di pagamento degli interessi o canoni. Lo Stato d’origine deve rimborsare l’eccedenza entro un anno dal ricevimento dell’istanza completa; in caso di ritardo, sono dovuti interessi al tasso nazionale applicabile a casi analoghi.
Misure antiabuso e rapporti con le norme nazionali o convenzionali
L’articolo 5 conferma che la direttiva non osta all’applicazione di norme nazionali o convenzionali necessarie a prevenire frodi o abusi. Gli Stati membri possono negare o revocare i benefici della direttiva quando la transazione abbia come obiettivo principale o tra gli obiettivi principali l’evasione o l’elusione fiscale, oppure presenti carattere abusivo.
L’articolo 9 precisa inoltre che la direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali più favorevoli, volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione su interessi e canoni.
Regime transitorio per Grecia, Spagna e Portogallo
L’articolo 6 prevede deroghe temporanee motivate da ragioni di bilancio. Grecia e Portogallo possono non applicare l’esenzione dell’articolo 1 fino alla data di applicazione indicata dalla direttiva 2003/48/CE; per gli otto anni successivi, l’aliquota sui pagamenti di interessi o canoni verso società consociate di altri Stati membri, o verso stabili organizzazioni di tali società, non può superare:
- il 10% nei primi quattro anni;
- il 5% negli ultimi quattro anni.
La Spagna può non applicare l’esenzione, limitatamente ai canoni, fino alla medesima data; per i sei anni successivi l’aliquota massima è pari al 10%.
Le deroghe sono subordinate al mantenimento di aliquote inferiori in forza di accordi bilaterali già esistenti tra tali Stati e altri Stati membri. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare all’unanimità i periodi transitori. Inoltre, lo Stato membro del percettore deve autorizzare una detrazione dall’imposta sul reddito per l’imposta pagata nello Stato di origine durante il regime transitorio, entro il limite del minore tra l’imposta estera e la quota di imposta interna riferibile a tali redditi.
Recepimento, entrata in vigore e riesame
Gli Stati membri devono adottare entro il 1o gennaio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno e una tabella di corrispondenza tra norme nazionali e articoli della direttiva.
La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione deve riferire al Consiglio sull’applicazione della direttiva, con particolare riguardo a un eventuale ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione alle società o imprese non attualmente incluse nell’articolo 3 e nell’allegato.
Disposizioni principali
Esenzione alla fonte e nozione di Stato d’origine
L’articolo 1 prevede che gli interessi e i canoni provenienti da uno Stato membro siano esentati da ogni imposta in tale Stato, sia mediante ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, se il beneficiario effettivo è una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione in un altro Stato membro. Il pagamento si considera provenire dallo Stato membro della società pagatrice o della stabile organizzazione pagatrice. La direttiva precisa inoltre quando una stabile organizzazione è considerata pagatore o beneficiario effettivo e richiede che la società pagatrice e quella beneficiaria siano società consociate.
Beneficiario effettivo, certificazione e rimborso
L’articolo 1, paragrafi 4-16, limita il beneficio della direttiva ai soggetti che ricevono i pagamenti come beneficiari finali e non come intermediari. Lo Stato d’origine può esigere un certificato comprovante i requisiti e, se tali requisiti non sono provati al momento del pagamento, può applicare la ritenuta salvo rimborso successivo. Il certificato ha validità da un minimo di un anno a un massimo di tre anni e deve contenere specifiche informazioni su residenza fiscale, beneficiario effettivo, assoggettamento a imposta, partecipazione minima e data di inizio della partecipazione. Il rimborso dell’eccedenza di ritenuta deve avvenire entro un anno dalla ricezione dell’istanza completa; in caso di ritardo, decorrono interessi al tasso nazionale applicabile a casi analoghi.
Definizioni di interessi e canoni
L’articolo 2 definisce gli interessi come redditi da crediti di qualsiasi natura, inclusi quelli da titoli e obbligazioni di prestito, con esclusione delle penali per tardivo pagamento. I canoni comprendono i compensi per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore, software, brevetti, marchi, disegni, modelli, progetti, formule, processi segreti e informazioni industriali, commerciali o scientifiche, nonché i compensi per l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Definizione di società consociata e di società beneficiarie
L’articolo 3 individua le società ammesse al regime: devono avere una forma giuridica tra quelle elencate nell’allegato, essere residenti fiscalmente in uno Stato membro senza essere considerate residenti in uno Stato terzo ai fini di una convenzione contro le doppie imposizioni, ed essere assoggettate, senza esenzione, a una delle imposte societarie elencate o a imposte identiche o sostanzialmente simili. Sono società consociate le società tra le quali sussiste una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale, anche tramite una terza società, con possibilità per gli Stati membri di sostituire il criterio del capitale con quello dei diritti di voto.
Esclusioni oggettive e limitazione all’importo arm’s length
L’articolo 4 esclude alcuni pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato, nonché i pagamenti relativi a crediti partecipativi, a crediti con rinuncia agli interessi in cambio di partecipazione agli utili, o a crediti privi di rimborso del capitale o rimborsabili oltre 50 anni. Inoltre, se il pagamento eccede l’importo che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti, la direttiva si applica solo all’importo di mercato.
Clausola antiabuso
L’articolo 5 salva l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie a prevenire frodi e abusi. Gli Stati membri possono revocare i benefici della direttiva o rifiutarne l’applicazione quando le operazioni abbiano come obiettivo principale o tra i principali obiettivi l’evasione o l’elusione fiscale, o comunque configurino abuso.
Norme transitorie per Grecia, Spagna e Portogallo
L’articolo 6 autorizza Grecia e Portogallo a non applicare l’esenzione dell’articolo 1 fino alla data di applicazione richiamata dalla direttiva 2003/48/CE; per gli otto anni successivi l’aliquota sui pagamenti di interessi o canoni non può superare il 10% nei primi quattro anni e il 5% negli ultimi quattro. La Spagna può non applicare l’esenzione, limitatamente ai canoni, fino alla medesima data e, per sei anni, mantenere un’aliquota massima del 10%. Sono previste detrazioni nello Stato membro del percettore per l’imposta pagata nello Stato di origine transitorio, con limite al minore tra l’imposta estera e la quota di imposta interna riferibile a tali redditi.
Recepimento, comunicazioni alla Commissione e riesame
L’articolo 7 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 1o gennaio 2004 e di informarne immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. L’articolo 8 richiede alla Commissione un rapporto al Consiglio entro il 31 dicembre 2006 sull’applicazione della direttiva e sull’eventuale estensione del suo ambito soggettivo. L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella GUUE, mentre l’articolo 11 designa gli Stati membri quali destinatari.
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