Sentenza n. 1536/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento della sanzione disciplinare di esclusione definitiva dall'istituto irrogata a -OMISSIS--OMISSIS-, il -OMISSIS- dalla commissione disciplinare della Scuola Francese di MLF di Firenze Liceo Victor Hugo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di esclusione definitiva dall’istituto o da uno dei suoi servizi accessori, adottata per commenti offensivi in una chat e per l’introduzione di un petardo nell’istituto
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno riassunto il giudizio dopo che il Consiglio di Stato aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa e rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Hanno dedotto, anzitutto, la nullità della sanzione per mancanza di elementi essenziali, tra cui il quorum strutturale della commissione disciplinare, il dispositivo, la motivazione, la sottoscrizione dei componenti e la documentazione necessaria a verificare i voti espressi. Hanno inoltre dedotto vizi di legittimità, travisamento dei fatti e contraddittorietà della manifestazione di volontà, nonché la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. L’istituto ha eccepito la novità e quindi l’inammissibilità del motivo relativo al quorum, sostenendo che nel ricorso originario esso era stato richiamato solo incidentalmente; ha inoltre contestato l’ammissibilità della domanda e, nel merito, ha affermato che i fatti erano stati ammessi dallo studente, che non vi era difetto di istruttoria o motivazione e che la scelta della sanzione rientrava nella propria discrezionalità. Il TAR ha ritenuto nuova e inammissibile, quale mutatio libelli, la censura autonomamente fondata sulle norme francesi relative al quorum, poiché non proposta nel ricorso originario e non necessaria alla decisione di rinvio. Ha tuttavia valorizzato i rilievi originari sull’incertezza relativa alla composizione e alla votazione della commissione come elementi del più generale difetto di istruttoria e motivazione. Nel merito, ha rilevato che risultavano convocati sei componenti, mentre il verbale indicava la presenza di quattordici membri, senza indicare i voti favorevoli, contrari, astenuti, bianchi o nulli; inoltre, il fascicolo disciplinare trasmesso ai ricorrenti differiva da quello depositato in giudizio. Quanto alla condotta, l’istituto non aveva adeguatamente verificato né motivato le circostanze emerse nell’audizione: il carattere non propriamente “di classe” della chat, la presenza di soggetti estranei o non più appartenenti all’istituto, il carattere isolato dell’episodio, la storia scolastica dello studente e le dichiarazioni dei docenti e dei delegati. La commissione aveva applicato direttamente la sanzione massima senza spiegare perché non fossero adeguate sanzioni conservative o temporanee, né aveva considerato che a un altro studente responsabile dell’accensione di un petardo, con danni ai servizi igienici, era stata applicata una sanzione conservativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha dichiarato fondata l’eccezione di mutatio libelli limitatamente alla nuova censura autonoma sul quorum strutturale, ritenendo che il giudizio riassunto dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione sia un processo “chiuso”, nel quale non possono essere introdotti domande o motivi nuovi non resi necessari dalla sentenza di rinvio. Ha invece respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento. Nel merito ha ravvisato un evidente difetto di istruttoria e di motivazione: la documentazione non consentiva di verificare la valida composizione della commissione né la maggioranza deliberativa, e la decisione non dava conto dell’accertamento concreto dei fatti, delle difese dello studente, del carattere isolato della condotta, del contesto della chat, della sua precedente condotta scolastica e delle ragioni per cui fosse necessaria l’espulsione definitiva. La sanzione è stata ritenuta sproporzionata anche alla luce della disciplina francese, che prevede una gamma graduata di misure e qualifica l’esclusione definitiva come sanzione massima, nonché della disparità rispetto alla sanzione conservativa applicata all’altro studente coinvolto nel fatto del petardo. Il giudice ha precisato che, pur trattandosi di potere connotato da ampia discrezionalità, il giudice amministrativo può verificare proporzionalità, travisamento, illogicità e adeguatezza della motivazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 105, comma 1, c.p.a.
La sentenza del giudice amministrativo che riforma la pronuncia declinatoria della giurisdizione può rimettere la causa al giudice di primo grado per l’esame del merito.
art. 11 c.p.a.
“prosecuzione” del giudizio
La riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione costituisce prosecuzione del giudizio originario e presuppone l’identità del petitum sostanziale; non consente la mutatio libelli, salvo modifiche rese necessarie dalla pronuncia di rinvio.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno alle norme del processo civile consente di applicare al processo amministrativo i principi elaborati in tema di giudizio di rinvio e divieto di mutatio libelli.
art. 7, Codice de l’éducation, sez. disciplinare R511-13
“la scelta della sanzione deve essere proporzionata alla violazione accertata”
La disciplina francese prevede un sistema graduato di sanzioni, dall’ammonizione all’esclusione definitiva, imponendo la proporzionalità della misura rispetto alla violazione.
Decreto n. 2019-906 del 30 agosto 2019
Modifica la disciplina francese delle sanzioni disciplinari applicabili agli alunni delle scuole secondarie.
Circolare n. 0732 del 21 giugno 2022
“la scelta della sanzione deve essere proporzionata alla violazione accertata”
Per gli istituti francesi all’estero richiede la ricerca, ove possibile, di misure educative, la responsabilizzazione degli studenti e la proporzionalità della sanzione; le sanzioni sono previste per mancanze gravi e/o ripetute.
art. 4 d.P.R. n. 249/1998
Individua i criteri direttivi dei regolamenti disciplinari scolastici, tra cui responsabilità personale, contraddittorio, temporaneità, proporzionalità e gradualità delle sanzioni.
art. 3 l. n. 241/1990
In assenza di disposizioni specifiche, la sanzione disciplinare deve essere sorretta da una motivazione coerente e congrua.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio riassunto davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione, la riassunzione costituisce prosecuzione del processo originario: non sono ammissibili domande o motivi nuovi che modifichino il petitum sostanziale, salvo quelli resi necessari dalla pronuncia di rinvio.
- L’incertezza non documentata sulla composizione dell’organo disciplinare, sul numero dei componenti presenti e sull’esito della votazione integra un difetto di istruttoria e di motivazione quando impedisce di verificare la validità della deliberazione e il raggiungimento della maggioranza richiesta.
- La sanzione disciplinare scolastica massima deve essere sorretta da una motivazione effettiva, che dia conto dell’accertamento dei fatti, delle difese dell’alunno, del contesto concreto, della sua precedente condotta e delle ragioni per cui le misure meno afflittive non siano adeguate.
- Il potere disciplinare dell’istituto scolastico, anche quando caratterizzato da discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo sotto i profili della proporzionalità, della gradualità, del travisamento, dell’illogicità e del difetto di motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- L’esclusione definitiva, quale sanzione massima in un sistema graduato, non può essere applicata automaticamente per fatti isolati senza una specifica ponderazione della gravità della condotta, della personalità dell’alunno e delle alternative sanzionatorie o educative disponibili.
- La comparazione con il trattamento riservato ad altri studenti coinvolti in fatti analoghi o più gravi può evidenziare la sproporzione della sanzione, soprattutto quando a una condotta con danno concreto sia stata applicata una misura conservativa e al diverso episodio sia stata inflitta l’espulsione.
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