Cassazione Penale, Sentenza n. 18457/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso: vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Il ricorrente sosteneva di essere stato solo un prestanome ("testa di legno") della societa Isco s.r.l. e che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato il profilo soggettivo del reato tributario contestato (art. 5 d.lgs. 74/2000), in particolare la consapevolezza che l'imposta evasa fosse superiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro; quindi mancava la prova del dolo specifico in capo all'amministratore di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione solida e conforme alla giurisprudenza di legittimità: l'amministratore di diritto risponde in base ai doveri connessi alla carica anche quando sia prestanome, e il dolo specifico previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 è compatibile con il dolo eventuale (accettazione del rischio che l'omessa dichiarazione determini evasione). La sentenza d'appello aveva inoltre evidenziato elementi fattuali (ammissioni dell'imputato di essersi preoccupato che gli adempimenti potessero non essere eseguiti e la reiterazione di omissioni per importi superiori alla soglia) idonei a dimostrare la consapevolezza/accettazione del rischio. La Corte ha altresì osservato che nuove deduzioni di fatto non possono essere proposte in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; richiede un dolo specifico di evasione, che la giurisprudenza interpreta compatibile con il dolo eventuale (accettazione del rischio che l'omessa dichiarazione determini evasione, e con l'elemento soggettivo desumibile dall'entità dell'evasione)
Prevede l'onere delle spese e altre conseguenze per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al giudizio di inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità richiamata (varie pronunce della Corte di cassazione)
Principi affermati: responsabilità penale dell'amministratore di diritto fondata sui doveri connessi alla carica anche se prestanome; il dolo specifico richiesto dall'art. 5 può assumere la forma del dolo eventuale; la prova del dolo specifico può essere desunta dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta
Massime di principio
- L'amministratore di diritto di una societa puo essere ritenuto penalmente responsabile per reati tributari anche se meramente prestanome, in ragione dei doveri di vigilanza e controllo connessi alla carica.
- Il dolo specifico richiesto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) e compatibile con il dolo eventuale: e sufficiente l'accettazione del rischio che l'omessa dichiarazione determini l'evasione delle imposte.
- La consapevolezza dell'ammontare dell'imposta evasa puo essere desunta anche da elementi indiziari e circumstanze oggettive, in particolare dalla reiterazione di omissioni e dall'entita dell'evasione (se supera la soglia di punibilita).
- Ammissioni dell'imputato relative al fatto di essere a conoscenza del possibile mancato adempimento fiscale possono rafforzare l'accertamento del dolo, anche nella forma del dolo eventuale.
- In sede di cassazione non e possibile introdurre per la prima volta deduzioni di fatto non proposte nei precedenti gradi: i motivi nuovi di fatto sono inammissibili.
- Se un ricorso e dichiarato inammissibile la Corte puo condannare il ricorrente alle spese e imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.
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