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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01257/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta da un lavoratore, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per ottenere dal committente il pagamento di differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro, in solido con l’appaltatore/datored di lavoro poi fallito. Dopo un primo ciclo di giudizio e un precedente intervento della Cassazione, il giudice di rinvio ha riconosciuto al lavoratore solo una somma inferiore a quella originariamente liquidata, detraendo le voci relative all’indennità sostitutiva di ferie e permessi, e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, motivando con la complessità della fattispecie e di tutte le questioni giuridiche trattate. Il lavoratore ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la compensazione totale delle spese sarebbe stata disposta in assenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente e specificamente indicate, e con il secondo motivo nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sul capo spese, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene che il regolamento delle spese deciso dalla Corte di rinvio non sia conforme all’art. 92, comma 2, c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, poiché il generico riferimento alla complessità della fattispecie e a tutte le questioni giuridiche trattate non integra una motivazione specifica idonea a sorreggere la compensazione integrale. La Corte osserva inoltre che la motivazione non chiarisce quali siano le concrete e gravi ragioni eccezionali, né spiega in che modo esse siano collegate alle questioni decise; evidenzia infine che la totale compensazione rischia di tradursi in una sostanziale soccombenza del lavoratore, nonostante la parziale vittoria sul merito. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente alla regolazione delle spese dei vari gradi di giudizio, tenendo conto dell’esito globale dell’intero processo.

Norme richiamate

  • art. 29, d.lgs. n. 276/2003

    La locuzione "trattamenti retributivi" va intesa in senso rigoroso e strettamente retributivo, con esclusione delle indennità per mancato godimento di ferie e permessi.

  • art. 91 c.p.c.

    Costituisce la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese, che la compensazione può derogare solo nei casi consentiti dalla legge.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"

    Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente ed esplicitamente indicate; la formula deve essere motivata in modo concreto e non generico.

  • art. 92 c.p.c.

    La successiva modifica normativa non si applica ai giudizi introdotti prima del termine previsto dalla disciplina transitoria.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    La sentenza è nulla se la motivazione sul capo spese è solo apparente o sostanzialmente mancante.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione deve essere effettiva e non meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali, tra cui i vizi di motivazione apparente e di falsa applicazione delle norme sulle spese.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile alle cause introdotte dopo la riforma del 2009 e prima delle modifiche del 2014, la compensazione delle spese è legittima solo se il giudice indica in modo esplicito e specifico le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della deroga alla regola della soccombenza.
  • La generica complessità della controversia, di per sé, non basta a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione totale o parziale delle spese, se non è spiegato quali profili concreti della lite rendano eccezionale il caso.
  • Anche la novità o l’oscillante orientamento giurisprudenziale possono rilevare come ragioni di compensazione solo se emergono come elementi concreti della controversia e se la motivazione li collega effettivamente alle questioni decise.
  • La motivazione sulle spese è apparente quando si limita a formule astratte o tautologiche, senza consentire il controllo sulla riconducibilità della decisione al parametro normativo.
  • L’integrale compensazione delle spese può essere censurata quando, per l’esito complessivo della lite, finisce per trasferire sulla parte parzialmente vittoriosa un onere economico tale da equivalere a una soccombenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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