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Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 737 - Comm. Trib. Prov. Siracusa

Imposte ingenere - Imposta registro- sentenze e altri atti giudiziari - Sentenza produttiva degli effetti di contratto non concluso traslativo della proprietà di immobile ex art. 2932 c.c. - Tassazione in misura fissa - Applicazione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, di una sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., con la quale il trasferimento della proprietà dell'immobile era subordinato al previo pagamento del prezzo. Il punto controverso era stabilire se tale subordinazione costituisse una condizione meramente potestativa, irrilevante ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DPR n. 131/1986, oppure una vera condizione sospensiva, con conseguente applicazione iniziale dell'imposta in misura fissa e applicazione dell'imposta proporzionale soltanto al verificarsi del pagamento.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il trasferimento dell'immobile è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale soltanto quando si verifica il pagamento del prezzo, momento nel quale la pronuncia produce effettivamente l'effetto traslativo. Prima di tale evento, la sentenza deve essere tassata in misura fissa. La condizione relativa al pagamento non è meramente potestativa, poiché la decisione di pagare non dipende dal mero arbitrio della parte, ma da una valutazione collegata a interessi apprezzabili. Inoltre, nella sentenza ex art. 2932 c.c. la subordinazione al pagamento ha natura di tecnica processuale e non negoziale; il pagamento del prezzo è una prestazione principale del contratto e non può essere considerato, al contempo, un elemento costitutivo della condizione.

Norme richiamate

  • Art. 27, comma 3, DPR 26 aprile 1986, n. 131

    Non sono considerati sottoposti a condizione gli atti subordinati a condizione meramente potestativa.

    La disposizione non si applica quando l'evento dipende da una scelta della parte collegata a motivi e interessi apprezzabili, anziché dal suo mero arbitrio. La subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo costituisce quindi una condizione rilevante ai fini dell'imposta di registro.

  • Art. 2932 del codice civile

    La sentenza può produrre gli effetti del contratto definitivo non concluso. Se il trasferimento immobiliare è subordinato al pagamento del prezzo, l'effetto traslativo si verifica soltanto con tale pagamento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza ex art. 2932 c.c. subordina il trasferimento immobiliare al pagamento del prezzo, l'imposta proporzionale è dovuta solo al verificarsi del pagamento; fino ad allora si applica l'imposta in misura fissa.
  • Una condizione collegata a una scelta della parte non è automaticamente meramente potestativa: occorre verificare se la scelta dipenda dal mero arbitrio oppure da interessi e motivazioni oggettivamente apprezzabili.
  • Il pagamento del prezzo, quale prestazione principale del contratto, non dovrebbe essere qualificato come elemento interno di una condizione meramente potestativa solo perché dipende dall'azione dell'acquirente.
  • Ai fini dell'imposta di registro rileva il momento in cui l'atto produce concretamente l'effetto traslativo, non soltanto l'emissione della sentenza che lo prevede.
  • La qualificazione fiscale deve tenere conto della struttura concreta della pronuncia e delle condizioni da cui dipendono i suoi effetti, distinguendo tra sentenze immediatamente traslative e sentenze il cui effetto è differito.

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