Circolare numero 106 del 28-9-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica una modifica sperimentale, per sei mesi, della competenza decisionale in materia di rateazione dei debiti contributivi e riduzione delle sanzioni civili, con ripartizione dei poteri tra direttori provinciali/subprovinciali, regionali e Direttore Centrale Entrate Contributive in base agli importi del debito. Vengono inoltre introdotte nuove modalità procedurali con rilascio di un piano di ammortamento provvisorio in tempo reale e confermati i criteri sostanziali per l’accoglimento delle domande, inclusi i requisiti sul pagamento delle ritenute, del primo dodicesimo, dei contributi correnti e, nei casi di precedente rateazione, la garanzia fideiussoria. La circolare disciplina infine il regime transitorio per le domande già presentate e richiede un report mensile regionale sull’attività svolta.
Rateazioni contributive e riduzione delle sanzioni civili: nuova competenza decisionale sperimentale
Rateazioni contributive e riduzione delle sanzioni civili: modifica sperimentale della competenza decisionale
La circolare interviene sulla disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi e della riduzione delle sanzioni civili, modificando in via sperimentale per sei mesi la distribuzione delle competenze decisionali all’interno dell’Istituto. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi di definizione delle domande e rendere più rapido il rilascio di una risposta e di un piano di ammortamento provvisorio, in coerenza con l’impostazione del lavoro in "tempo reale".
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama le precedenti disposizioni interne in materia, contenute nelle circolari n. 192 del 29 ottobre 1999, n. 161 del 26 settembre 2000, n. 129 del 4 luglio 2002, n. 74 del 5 maggio 2004, n. 169 del 21 dicembre 2004 e n. 81 del 23 giugno 2005. In precedenza, la delibera n. 471 del 12 ottobre 1999 aveva attribuito ai Direttori regionali la competenza a decidere, senza limiti di importo, sia sulle domande di rateazione sia su quelle di riduzione delle sanzioni civili.
Con la deliberazione n. 340 del 21 settembre 2005, in corso di formalizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha invece introdotto una nuova logica di competenza per importi e livelli decisionali. Tale scelta è presentata come strumento per accelerare i procedimenti e garantire maggiore efficienza nei confronti delle aziende e dei contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria.
Ripartizione della competenza per importi
La nuova disciplina individua tre fasce di competenza, considerando gli importi dei soli contributi omessi o evasi, quindi al netto delle somme aggiuntive:
- fino a 500.000 euro, competenza dei Direttori provinciali e subprovinciali;
- oltre 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, competenza dei Direttori regionali;
- oltre 1.000.000 di euro, competenza del Direttore Centrale Entrate Contributive.
La circolare sottolinea inoltre che resta ferma la necessità di trattare l’intera posizione aziendale nella sua globalità, includendo l’intero monte debiti del soggetto richiedente, e restano invariati gli aspetti normativi relativi alle garanzie richieste a fronte del piano di ammortamento definitivo e alla competenza della sede che riceve la domanda nei casi di aziende con più posizioni sul territorio nazionale.
Competenza dei Direttori provinciali e subprovinciali
Ai Direttori provinciali e subprovinciali è attribuito il potere di:
- decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, entro il limite di 500.000 euro;
- decidere le rateazioni fino a 60 rate dei debiti contributivi iscritti a ruolo, entro il limite di 500.000 euro;
- decidere le richieste di riduzione delle sanzioni civili ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per debiti contributivi non superiori a 500.000 euro;
- esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il medesimo limite;
- dare esecuzione all’autorizzazione ministeriale in caso di estensione della dilazione a 36 rate.
Competenza dei Direttori regionali
Ai Direttori regionali spetta la decisione sulle domande di rateazione e di riduzione delle sanzioni civili per importi superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro. In particolare essi possono:
- decidere le rateazioni fino a 24 rate per debiti non iscritti a ruolo;
- decidere le rateazioni fino a 60 rate per debiti iscritti a ruolo;
- decidere le domande di riduzione delle sanzioni civili ex legge n. 388/2000;
- esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, nei casi di competenza ministeriale.
Competenza del Direttore Centrale Entrate Contributive
Per debiti contributivi superiori a 1.000.000 di euro, la decisione è demandata al Direttore Centrale Entrate Contributive, quale momento di coordinamento centrale per situazioni di grave crisi aziendale. Egli può:
- decidere le domande di rateazione fino a 24 rate per crediti non iscritti a ruolo;
- decidere le domande di rateazione fino a 60 rate per crediti iscritti a ruolo;
- decidere le domande di riduzione delle sanzioni civili ai sensi della legge n. 388/2000;
- esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge n. 338/1989.
Modifiche procedurali e piano di ammortamento provvisorio
La circolare introduce una fase provvisoria dell’iter, affidata all’unità di processo interessata. Il richiedente deve presentare la domanda di rateazione con il contestuale versamento di un dodicesimo del debito contributivo e, se dovuto, anche dell’ammontare delle ritenute effettuate ai lavoratori e non versate.
L’unità di processo verifica in tempo reale il rispetto delle condizioni di accoglimento o di istruttoria e rilascia un piano di ammortamento provvisorio, sulla base del quale il contribuente effettuerà i pagamenti mensili. Il provvedimento definitivo, di accoglimento o reiezione, deve essere adottato dai competenti direttori entro quindici giorni, confermando o eventualmente modificando il piano già consegnato.
Criteri di accoglimento delle domande
Restano confermati i criteri già fissati dalla delibera n. 356 dell’11 marzo 1997, come modificata dalla delibera n. 165 del 25 maggio 1999. Le domande possono essere accolte solo se:
- risultano versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
- al momento della domanda è stato versato almeno un dodicesimo del debito contributivo, al netto delle quote dei lavoratori, salvo esonero motivato nei casi particolarmente delicati per riflessi economici e sociali o per la singolarità delle cause dell’indebitamento;
- il debito non è maturato nel corso di una precedente rateazione; in tale ipotesi l’accoglimento è subordinato alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa;
- risultano versati i contributi correnti.
Revoca della rateazione
La rateazione deve essere revocata se il debitore omette il pagamento delle rate mensili o non versa regolarmente i contributi correnti. La circolare prevede inoltre che, qualora il debitore continui a pagare le rate della dilazione ma sospenda il versamento dei contributi correnti, il Direttore della sede valuti l’opportunità di mantenere o meno la rateazione in essere.
Regime transitorio
La circolare disciplina anche le pratiche pendenti alla data del 21 settembre 2005. Le domande di rateazione già trasmesse alle sedi regionali a quella data devono essere deliberate entro quindici giorni dalla data della circolare. Le domande ancora giacenti presso le sedi provinciali o subprovinciali, presentate prima del 21 settembre e non ancora trasmesse alla sede regionale, devono essere definite oppure istruite e trasmesse alla sede regionale o alla sede centrale entro quindici giorni dalla circolare.
Le eventuali variazioni ai programmi di gestione in uso saranno comunicate con successive circolari.
Monitoraggio dell’attività e report mensile
Per consentire l’informativa al Consiglio di Amministrazione, i Direttori regionali sono tenuti a inviare alla Direzione Centrale Entrate Contributive un report mensile sull’attività svolta dalle sedi di competenza e dalla stessa Direzione regionale. Il report deve contenere dati statistici aggregati per attività economica e consistenza del credito relativi alle domande di rateazione decise a livello periferico e regionale, evidenziando anche eventuali criticità operative e procedurali.
Punti principali
Premessa e finalità della modifica
La circolare richiama la disciplina già contenuta nelle precedenti circolari in materia di rateazioni contributive e riduzione delle sanzioni civili e segnala che, con delibera n. 340 del 21 settembre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha modificato in via sperimentale la ripartizione della competenza decisionale. La novità è motivata dall’esigenza di ridurre i tempi di definizione delle domande e di attuare un servizio più rapido ed efficiente, anche tramite il rilascio immediato di un piano di ammortamento provvisorio.
Riparto di competenza per importi
La competenza viene distribuita per fasce di importo del debito contributivo, considerato al netto delle somme aggiuntive. I Direttori provinciali e subprovinciali decidono per debiti fino a 500.000 euro; i Direttori regionali per debiti superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro; il Direttore Centrale Entrate Contributive per debiti superiori a 1.000.000 di euro. La disciplina si applica sia alle rateazioni sia alle richieste di riduzione delle sanzioni civili.
Poteri dei Direttori provinciali e subprovinciali
Ai Direttori provinciali e subprovinciali è attribuito il potere di decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti non iscritti a ruolo e fino a 60 rate dei debiti iscritti a ruolo, entro il limite di 500.000 euro. È loro inoltre demandato di decidere le richieste di riduzione delle sanzioni civili ai sensi della legge n. 388/2000, sempre entro tale limite, e di esprimere il parere sull’estensione della rateazione a 36 rate, di competenza ministeriale, nonché di dare esecuzione all’eventuale autorizzazione ministeriale.
Poteri dei Direttori regionali
Ai Direttori regionali spetta la decisione sulle rateazioni fino a 24 rate per debiti non iscritti a ruolo e fino a 60 rate per debiti iscritti a ruolo, per importi superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro. Essi decidono anche sulle domande di riduzione delle sanzioni civili ex legge n. 388/2000 e formulano il parere sulla possibile estensione della dilazione a 36 rate, nei casi di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Poteri del Direttore Centrale Entrate Contributive
Per debiti superiori a 1.000.000 di euro, e quindi in situazioni di particolare rilevanza o di grave crisi aziendale, il Direttore Centrale Entrate Contributive decide le domande di rateazione fino a 24 rate per i crediti non iscritti a ruolo e fino a 60 rate per i crediti iscritti a ruolo. Decide inoltre le domande di riduzione delle sanzioni civili e rende il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate.
Nuovo iter procedurale e piano provvisorio
La procedura è modificata con l’introduzione di una fase provvisoria affidata all’unità di processo interessata. Il richiedente presenta la domanda con il versamento contestuale di un dodicesimo del debito contributivo e, se del caso, delle ritenute operate ai lavoratori e non versate. L’unità di processo verifica in tempo reale i requisiti e rilascia un piano di ammortamento provvisorio, mentre il provvedimento definitivo deve essere adottato entro quindici giorni dalla domanda o dagli adempimenti istruttori, a seconda del livello decisionale competente.
Criteri per l’accoglimento delle domande
Restano confermati i criteri già fissati dalle delibere richiamate. Le domande sono accoglibili se risultano versate le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni, se al momento della domanda è versato almeno un dodicesimo del debito al netto delle quote dei lavoratori, salvo esonero motivato in casi particolarmente delicati, se il debito non è maturato nel corso di una precedente rateazione, nel qual caso è richiesta fidejussione bancaria o assicurativa, e se sono versati i contributi correnti.
Revoca della rateazione
La rateazione deve essere revocata se il debitore omette il pagamento delle rate mensili o non versa regolarmente i contributi correnti. Se il debitore sospende il versamento dei contributi correnti ma continua a pagare le rate, il Direttore della sede valuta se mantenere o meno la rateazione in essere.
Regime transitorio e gestione delle pratiche pendenti
Le domande già trasmesse alle sedi regionali alla data del 21 settembre devono essere deliberate entro quindici giorni dalla circolare. Le domande ancora giacenti presso le sedi provinciali o subprovinciali e presentate prima del 21 settembre devono essere definite oppure istruite e trasmesse alla sede regionale o centrale entro quindici giorni dalla circolare. Le eventuali modifiche ai programmi di gestione saranno comunicate con successive circolari.
Monitoraggio e reportistica mensile
Per consentire l’informativa al Consiglio di Amministrazione, i Direttori regionali devono trasmettere alla Direzione Centrale Entrate Contributive un report mensile sull’attività svolta dalle sedi di competenza e dalla Direzione regionale stessa. Il report deve contenere dati statistici aggregati per attività economica e consistenza del credito, riferiti alle domande di rateazione decise a livello periferico e regionale, nonché l’indicazione delle eventuali criticità operative e procedurali.
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