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Circolare

Circolare numero 107 del 29-9-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 16 giugno 2005, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non riconosceva il congedo straordinario retribuito a un fratello o a una sorella convivente con persona con handicap grave quando i genitori siano totalmente inabili a prestare assistenza. L’INPS chiarisce che il beneficio può ora essere riconosciuto anche in caso di totale inabilità di entrambi i genitori, o di un solo genitore se l’altro è deceduto, purché la condizione sia documentata. In via transitoria resta utilizzabile il modulo di domanda Hand. 5, in attesa degli aggiornamenti procedurali e del superamento del limite quinquennale dall’accertamento dell’handicap grave.

Sentenza Corte Costituzionale n. 233/2005 sul congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001

Sentenza Corte Costituzionale n. 233/2005 sul congedo straordinario retribuito

La circolare fornisce istruzioni applicative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 16 giugno 2005, intervenuta sull’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 in materia di congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetti con handicap grave. L’intervento dell’INPS serve a chiarire l’ambito di applicazione del beneficio dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale e a indicare la documentazione e la modulistica utilizzabili in via temporanea.

Oggetto della pronuncia

La sentenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 22 giugno 2005, ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con persona con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario quando i genitori siano impossibilitati a occuparsi dell’assistenza perché totalmente inabili.

Soggetti che possono accedere al beneficio

In base al dispositivo della sentenza, il congedo può essere riconosciuto ai fratelli o alle sorelle conviventi con il soggetto gravemente disabile nelle seguenti ipotesi:

  • totale inabilità di entrambi i genitori;
  • totale inabilità di un solo genitore, se l’altro è deceduto.

Restano ferme le ulteriori disposizioni già emanate in materia per i fratelli o sorelle nei casi in cui il diritto al congedo derivi dalla morte di entrambi i genitori.

Documentazione richiesta per la totale inabilità

La circolare precisa che la condizione di totale inabilità deve essere comprovata mediante documentazione idonea. Vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:

  • riconoscimento di invalidità civile;
  • rendite INAIL;
  • pensioni di invalidità INPS;
  • altre provvidenze analoghe comunque denominate, purché da esse risulti la totale invalidità.

Domanda e regime transitorio

Nell’immediato, per la presentazione della richiesta, può essere utilizzato l’attuale modulo di domanda Hand. 5. L’INPS segnala che tale utilizzo è provvisorio, in attesa dell’adeguamento della modulistica e delle procedure interne.

Aggiornamenti procedurali futuri

La circolare anticipa che le modifiche successive riguarderanno anche il superamento del limite dei 5 anni decorrenti dall’accertamento di grave handicap, limite che al momento è ancora richiamato nelle procedure ma che dovrà essere rimosso o aggiornato con i futuri interventi amministrativi.

Punti principali

Oggetto e contenuto della sentenza

La circolare riguarda la sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 22.6.2005, relativa al congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

Estensione del diritto al congedo

La Corte ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap grave a fruire del congedo, nei casi in cui i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio perché totalmente inabili. La circolare chiarisce che il beneficio può ora essere riconosciuto anche quando entrambi i genitori sono totalmente inabili oppure quando è totalmente inabile un solo genitore e l’altro è deceduto.

Condizione di totale inabilità

Lo stato di totale inabilità deve risultare da idonea documentazione, indicata dalla circolare come riconoscimento di invalidità civile, rendite INAIL, pensioni di invalidità INPS o provvidenze analoghe comunque denominate, purché da esse emerga l’invalidità totale.

Domanda e modulistica

In fase transitoria, per la richiesta del congedo può essere utilizzato l’attuale modulo di domanda Hand. 5, in attesa delle necessarie modifiche procedurali e documentali.

Ulteriori aggiornamenti attesi

L’INPS segnala che gli adeguamenti futuri riguarderanno anche il superamento del limite dei 5 anni dall’accertamento di grave handicap, che al momento resta da aggiornare nelle procedure.

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