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Circolare

Circolare numero 105 del 19-9-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 sui requisiti e sulle decorrenze del pensionamento, con efficacia dal 1° gennaio 2008. Le novità riguardano la pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto, la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, le regole per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, nonché un regime sperimentale più favorevole per le lavoratrici. Sono inoltre individuate le categorie salvaguardate che continuano ad applicare la disciplina previgente e i limiti numerici per i lavoratori in mobilità e dei fondi di solidarietà.

Nuove regole dal 1° gennaio 2008 per pensione di anzianità e vecchiaia dopo la legge n. 243/2004

Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia dopo la legge n. 243/2004

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 in materia di accesso al pensionamento, con applicazione dal 1° gennaio 2008. L’intervento riguarda la pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto, la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, la disciplina per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla gestione separata, nonché un regime sperimentale dedicato alle lavoratrici. La circolare, inoltre, individua le categorie escluse dalle nuove regole perché salvaguardate dalla normativa previgente.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, purché la pensione sia calcolata con il sistema retributivo o misto oppure esclusivamente con il sistema contributivo. Rientrano anche gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, se non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Sono invece esclusi i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, cioè le casse dei liberi professionisti.

Pensione di anzianità nel sistema retributivo o misto

Per i lavoratori soggetti al sistema retributivo o misto, la legge dispone una progressiva elevazione del requisito anagrafico per la pensione di anzianità, oltre alla conferma dell’alternativa dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.

Per i lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio 2008:

  • nel biennio 2008-2009 il diritto si matura con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età, oppure con 40 anni di contribuzione a qualunque età;
  • per il periodo 2010-2013 il diritto si matura con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 61 anni di età, oppure con 40 anni di contribuzione a qualunque età;
  • dal 1° gennaio 2014, salvo differimento disposto con decreto interministeriale qualora la verifica del 2013 evidenzi risparmi superiori alle previsioni, i requisiti anagrafici aumentano di un ulteriore anno, quindi 62 anni con 35 anni di contributi, oppure 40 anni di contributi.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS:

  • nel biennio 2008-2009 il requisito è 35 anni di contribuzione e almeno 61 anni di età, oppure 40 anni di contributi;
  • per il periodo 2010-2013 il requisito è 35 anni di contribuzione e almeno 62 anni di età, oppure 40 anni di contributi;
  • dal 1° gennaio 2014, salvo differimento, il requisito diventa 35 anni di contribuzione e almeno 63 anni di età, oppure 40 anni di contributi.

La circolare precisa che, ai fini del requisito dei 40 anni, si computa tutta la contribuzione utile, compresa quella valida solo per la misura e non per il diritto, fermo restando che devono comunque risultare 35 anni di contribuzione utile per il diritto. Per i lavoratori dipendenti resta inoltre necessario cessare l’attività di lavoro subordinato; per gli autonomi la cessazione dell’attività autonoma non è richiesta, salvo il caso in cui svolgano anche lavoro dipendente, nel qual caso devono cessare quest’ultimo.

Decorrenza della pensione di anzianità e finestre di accesso

Dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento non è immediato al perfezionamento dei requisiti, ma avviene secondo le cosiddette “finestre” di uscita.

Per i lavoratori dipendenti, se i requisiti sono maturati entro:

  • il secondo trimestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • il quarto trimestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° luglio dell’anno successivo.

Per i lavoratori autonomi, se i requisiti sono maturati entro:

  • il secondo trimestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° luglio dell’anno successivo;
  • il quarto trimestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

La circolare chiarisce che tali finestre rappresentano la prima decorrenza utile. Se il lavoratore prosegue il rapporto di lavoro oltre l’apertura della finestra, la pensione può essere liquidata dal primo giorno del mese successivo alla domanda, purché entro quel mese sia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ove richiesto.

Per i lavoratori che maturano il diritto con 40 anni di anzianità contributiva, si applicano comunque le finestre indicate; per i dipendenti viene richiamata la specifica regola per chi compie almeno 57 anni entro il 31 dicembre dell’anno precedente, mentre per chi non raggiunge tale età la decorrenza slitta al 1° luglio dell’anno successivo. Per gli autonomi, in caso di 40 anni di contributi, l’età non incide sulla finestra.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, dal 1° gennaio 2008 i requisiti sono così ridefiniti:

  • 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • indipendentemente dall’età, con almeno 40 anni di contribuzione;
  • con almeno 35 anni di contribuzione e i requisiti anagrafici della tabella A allegata alla legge n. 243/2004, incrementati di un anno dal 2014.

Ai fini del calcolo della pensione continuano a valere i coefficienti di trasformazione della legge n. 335/1995. Rimane fermo il vincolo secondo cui, per chi accede prima del 65° anno di età, l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale.

La circolare precisa che questa soglia economica non incide sull’apertura della finestra, ma va verificata dalle sedi al momento della liquidazione.

Gestione separata

Per gli iscritti alla gestione separata non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria si applicano le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti in regime contributivo.

Anche per tali soggetti il diritto si consegue:

  • a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini con almeno 5 anni di contribuzione;
  • con almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età;
  • con almeno 35 anni di contribuzione e i requisiti anagrafici della tabella A, incrementati di un anno dal 2014.

Si applicano inoltre le medesime finestre di accesso previste per i dipendenti, con verifica della non iscrizione ad altre forme obbligatorie al momento del pensionamento. Per gli iscritti alla gestione separata che risultino anche iscritti ad altre forme previdenziali, la circolare dà atto che il Ministero del Lavoro si è riservato di fornire un parere.

Regime speciale sperimentale per le lavoratrici

La circolare conferma la disciplina sperimentale prevista fino al 31 dicembre 2015 per le lavoratrici dipendenti e autonome. Possono accedervi le donne con almeno 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva e con:

  • 57 anni di età se lavoratrici dipendenti;
  • 58 anni di età se lavoratrici autonome.

L’accesso è subordinato all’opzione per la liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo previsto dal d.lgs. n. 180/1997.

La circolare distingue questa disciplina dall’opzione generale al sistema contributivo di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, che resta possibile per le lavoratrici con anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 ed è irrevocabile una volta esercitata. Le lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non beneficiano, però, di tutti gli effetti derivanti dall’opzione generale al contributivo: l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle regole di calcolo.

Sono richiamate due categorie di potenziali beneficiarie:

  • le lavoratrici con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previgenti per la pensione di anzianità, per le quali continua a operare la salvaguardia del diritto a pensione;
  • le lavoratrici con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato l’opzione al sistema contributivo e che possono sceglierla al momento del pensionamento.

Alle lavoratrici ammesse alla sperimentazione si applicano comunque le finestre di accesso previste per la relativa categoria di appartenenza.

Categorie salvaguardate e disciplina previgente

La circolare richiama le categorie alle quali continuano ad applicarsi le regole anteriori alla legge n. 243/2004:

  • lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla disciplina previgente per pensione di anzianità, vecchiaia o nel sistema contributivo;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1° marzo 2004;
  • entro il limite complessivo di 10.000 unità, lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali anteriori al 1° marzo 2004 che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
  • entro lo stesso limite, lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore per i quali gli accordi sindacali siano già intervenuti alla data del 1° marzo 2004.

Per questi soggetti continuano ad applicarsi i medesimi requisiti e le stesse finestre previste dalla normativa previgente, anche se la decorrenza si colloca dopo il 31 dicembre 2007. La circolare richiama espressamente il monitoraggio INPS sulle domande di pensionamento, con l’effetto di non esaminare ulteriori domande una volta raggiunta la soglia di 10.000 beneficiari.

Allegati e tabelle operative

La circolare rinvia a diverse tabelle allegate per la determinazione dei requisiti e delle decorrenze:

  • Tabella A sui requisiti anagrafici progressivi dal 2008 al 2014 e oltre;
  • tabelle dedicate ai lavoratori dipendenti e autonomi con le rispettive finestre di uscita;
  • tabella relativa alla pensione contributiva con età e anzianità minima richieste.

Le tabelle servono a tradurre operativamente le nuove regole introdotte dalla legge n. 243/2004 e costituiscono il riferimento per la gestione delle domande di pensione dal 1° gennaio 2008.

Punti principali

Ambito soggettivo e decorrenza della riforma

Le nuove disposizioni si applicano, dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, sia con pensione retributiva/mista sia con pensione esclusivamente contributiva, oltre che agli iscritti alla gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie. Restano esclusi i professionisti iscritti alle casse privatizzate ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.

Pensione di anzianità nel sistema retributivo o misto

Per i lavoratori dipendenti e autonomi aumentano progressivamente i requisiti anagrafici per la pensione di anzianità, in combinazione con almeno 35 anni di contribuzione oppure con 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età. La circolare dettaglia le soglie per il biennio 2008-2009, per il periodo 2010-2013 e l’ulteriore incremento previsto dal 2014, salvo eventuale differimento ministeriale.

Finestre di accesso e decorrenze

Dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento è soggetto a finestre di uscita differenziate per dipendenti e autonomi. La circolare precisa quando si apre la prima decorrenza utile in base al trimestre di maturazione dei requisiti e chiarisce che la pensione può essere liquidata anche da un mese successivo, se il rapporto di lavoro viene proseguito e poi cessato.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Per i lavoratori con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, la pensione di vecchiaia richiede dal 1° gennaio 2008 60 anni per le donne e 65 per gli uomini con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, oppure 40 anni di contribuzione senza limiti di età, oppure 35 anni con i requisiti anagrafici della tabella A. È confermato il controllo sull’importo minimo pari a 1,2 volte l’assegno sociale per chi accede prima dei 65 anni.

Gestione separata

Ai lavoratori iscritti alla gestione separata non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria si applicano le stesse regole dei lavoratori dipendenti in regime contributivo, sia per i requisiti sia per le finestre di decorrenza. La verifica dell’assenza di altre iscrizioni previdenziali va fatta al momento del pensionamento.

Regime sperimentale per le lavoratrici

Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015 le lavoratrici con almeno 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva possono andare in pensione a 57 anni se dipendenti e a 58 anni se autonome, a condizione di optare per il calcolo contributivo. La circolare distingue questo regime dall’opzione generale al sistema contributivo ex legge n. 335/1995, che resta irrevocabile e produce anche gli altri effetti previsti dalla normativa.

Categorie salvaguardate e monitoraggio INPS

Continuano ad applicarsi le regole previgenti per chi aveva già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007, per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1° marzo 2004 e per alcuni lavoratori in mobilità o destinatari di fondi di solidarietà entro il limite di 10.000 unità. L’INPS deve monitorare le domande e bloccare ulteriori istanze una volta raggiunto tale tetto.

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