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Circolare

Circolare numero 104 del 16-9-2005

Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2005 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 13.01.2005.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il modello 770/2005 Semplificato approvato dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione telematica dei dati fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi all’anno 2004. Indica i soggetti tenuti alla presentazione, il termine del 30 settembre 2005 e le principali novità e istruzioni di compilazione, con particolare attenzione ai dati INPS, ai codici relativi ai contratti di inserimento, al Fondo Volo, al bonus per il posticipo del pensionamento e alle collaborazioni coordinate e continuative.

Modello 770/2005 Semplificato: approvazione, soggetti obbligati, termini di presentazione e istruzioni operative INPS

Modello 770/2005 Semplificato: approvazione e istruzioni operative

La circolare dà conto dell’approvazione del Modello 770/2005 Semplificato e ne sintetizza finalità, contenuto e principali istruzioni di compilazione. Il documento è rilevante soprattutto per i sostituti d’imposta che devono trasmettere telematicamente i dati fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi riferiti all’anno 2004.

Finalità del modello e ambito dei dati comunicati

Il Mod. 770/2005 Semplificato è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2005. Esso raccoglie le comunicazioni e i prospetti relativi alle somme o ai valori corrisposti nel 2004 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR 600/1973, oltre ai dati previdenziali e assistenziali dovuti a INPS, INPDAP e IPOST, ai dati assicurativi INAIL, alle informazioni sull’assistenza fiscale prestata nello stesso anno e ai versamenti, crediti e compensazioni effettuati.

Soggetti obbligati e modalità di trasmissione

Il modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali e contributivi richiesti. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 322/1998. La presentazione si considera perfezionata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia; la prova dell’avvenuta trasmissione è costituita dalla comunicazione telematica di ricevimento. Il termine fissato per l’invio del Mod. 770/2005 Semplificato è il 30 settembre 2005.

Composizione del modello e rilevanza per i dati INPS

Il modello e le istruzioni sono reperibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e su quello dell’Agenzia delle Entrate. Rispetto all’anno precedente non risultano modifiche strutturali, salvo l’inserimento, nella Sezione 3 relativa ai contributi dovuti, della nuova casella "Bonus L. 243/2004", destinata all’esposizione dell’incentivo per il posticipo del pensionamento. Le informazioni di interesse dell’Istituto sono contenute nella Parte A e nella Parte C; per i dati previdenziali e assistenziali INPS le istruzioni sono sostanzialmente analoghe a quelle del CUD 2005.

Parte C, Sezione 1: qualifica assicurativa e tipo rapporto

Per la compilazione della Sezione 1, i punti 1, 2 e 3 del campo "Qualifica Assicurativa" devono essere sempre compilati quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS. Nel punto 2, i codici "L, N, R" sono cessati. Nel punto 3, il codice "D" per i lavoratori a tempo determinato ricomprende anche i rapporti evidenziati con i contratti di inserimento.

Al punto 20 "Tipo rapporto" il dato va indicato solo per i rapporti per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari. In tale ambito:

  • è istituito il nuovo codice "80" per i lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 243/2004;
  • il codice 27 non è più in uso;
  • per i contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003 devono essere utilizzati i nuovi codici specifici in funzione della tipologia di lavoratore e della misura della riduzione contributiva spettante.

La circolare elenca i codici relativi ai contratti di inserimento per:

  • lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni, con riduzioni del 25%, 40%, 50% o 100%;
  • lavoratori con più di 50 anni privi di posto di lavoro, con le medesime percentuali di riduzione;
  • lavoratori che intendono riprendere l’attività lavorativa dopo almeno due anni di inattività;
  • lavoratrici di qualsiasi età residenti in aree in cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile;
  • lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Parte C, Sezione 2: retribuzioni particolari e Fondo Volo

Nella Sezione 2 è introdotto il nuovo codice di "tipo retribuzione particolare" Y3, da riportare nel punto 26, per il lavoratore del Fondo Volo che al 31.12.1995 aveva un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi e aveva aderito ai fondi complementari.

La circolare riprende inoltre la codifica da usare per il personale iscritto al Fondo Volo, distinguendo i casi di iscrizione al 31.12.1995 o successiva, il possesso o meno di almeno 18 anni di anzianità contributiva alla medesima data e l’eventuale adesione ai fondi complementari. In sintesi:

  • codice X3 per le posizioni con anzianità pari o superiore a 18 anni interi, oppure con anzianità inferiore ma senza adesione ai fondi complementari;
  • codice Y3 per le posizioni con anzianità inferiore a 18 anni interi e adesione ai fondi complementari;
  • codice Z3 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995.

Per il solo codice Z3 non deve essere riportato alcun dato nel punto 34. La codifica deve essere utilizzata anche per la compilazione dell’elemento del flusso E-Mens.

Parte C, Sezione 3: Bonus L. 243/2004 e contributi figurativi

Nella Sezione 3, in corrispondenza dei contributi dovuti, è stata inserita la casella 55 "Bonus" per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 243/2004, cioè l’incentivo al posticipo del pensionamento.

In tale casella va indicato l’importo dell’incentivo, normalmente pari al 32,70% della retribuzione lorda, riferito ai contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza della certificazione, con arrotondamento all’unità di euro. Per questa fattispecie, nel punto 51 "trattenute per contribuzione a carico del lavoratore" non deve essere indicato l’importo dell’8,89% IVS.

La circolare precisa inoltre che nel punto 51 devono essere riportati i contributi del lavoratore trattenuti fino al periodo di competenza del 31 ottobre 2004, mentre i contributi oggetto di bonus, relativi ai mesi di novembre e dicembre 2004, devono essere esposti nella casella 55.

Parte C, Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative

La Sezione 4 è destinata alla certificazione dei compensi corrisposti nel 2004 ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 335/1995.

Nel punto 58 i compensi devono essere indicati entro il massimale contributivo annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995, pari per il 2004 a 82.401,00 euro. La sezione non va compilata per i soggetti iscritti alla gestione titolari di reddito di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 44 della legge 326/2003.

Punti principali

Approvazione e finalità del modello

Con provvedimento del 13 gennaio 2005 è stato approvato il Mod. 770/2005 Semplificato, con le istruzioni di compilazione. Il modello serve a trasmettere i dati relativi alle somme e ai valori corrisposti nel 2004 soggetti a ritenuta alla fonte, nonché i dati previdenziali e assistenziali dovuti a INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, le informazioni sull’assistenza fiscale prestata e i versamenti, crediti e compensazioni effettuati.

Soggetti obbligati e modalità di presentazione

Il modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali, contributivi e assicurativi. La dichiarazione va presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, e si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia. La prova dell’avvenuta presentazione è data dalla ricevuta telematica. Il termine di trasmissione è fissato al 30 settembre 2005.

Struttura del modello e rilievo per l’INPS

Il modello e le istruzioni sono disponibili sui siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate. Rispetto all’anno precedente non vi sono variazioni sostanziali, salvo l’introduzione nella Sezione 3 di una nuova casella "Bonus L. 243/2004" per l’incentivo al posticipo del pensionamento. Le informazioni rilevanti per l’Istituto sono contenute nella Parte A e nella Parte C e le istruzioni sui dati previdenziali e assistenziali INPS sono analoghe a quelle del CUD 2005.

Parte C, Sezione 1: qualifica assicurativa e tipo rapporto

I punti 1, 2 e 3 del campo "Qualifica Assicurativa" devono essere compilati sempre quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS. Nel punto 2 i codici "L, N, R" risultano cessati. Nel punto 3 il codice "D" per i lavoratori a tempo determinato comprende anche i rapporti evidenziati con i contratti di inserimento. Al punto 20 "Tipo rapporto" va indicato solo per rapporti particolari con agevolazioni contributive o casi specifici. È istituito il nuovo codice "80" per i lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 243/2004. Il codice 27 non è più in uso.

Contratti di inserimento: nuovi codici di tipo rapporto

Per i contratti di inserimento previsti dal D.Lgs. 276/2003 devono essere utilizzati nuovi codici che distinguono la categoria del lavoratore e la misura dell’agevolazione contributiva spettante. Sono previsti codici per giovani 18-29 anni, disoccupati di lunga durata 29-32 anni, lavoratori oltre i 50 anni privi di posto di lavoro, lavoratori che intendono riprendere l’attività dopo almeno due anni di inattività, lavoratrici residenti in aree svantaggiate rispetto ai tassi di occupazione/disoccupazione femminile e lavoratori con grave handicap fisico, mentale o psichico. Per ciascun gruppo sono indicati codici con riduzioni contributive del 25%, 40%, 50% o 100%.

Parte C, Sezione 2: retribuzioni particolari e Fondo Volo

È stato introdotto il nuovo codice di "tipo retribuzione particolare" Y3, da indicare nel punto 26, per il lavoratore Fondo Volo in possesso al 31.12.1995 di anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi e aderente ai fondi complementari. Viene riepilogata la codifica da usare per il personale iscritto al Fondo Volo: codice X3 per le posizioni senza adesione ai fondi complementari e con anzianità pari o superiore/inferiore a 18 anni; codice Y3 per le posizioni con anzianità inferiore a 18 anni e adesione ai fondi complementari; codice Z3 per chi, al 31.12.1995, risultava privo di anzianità contributiva. Per il solo codice Z3 non va riportato alcun dato nel punto 34. La codifica va usata anche per l’elemento del flusso E-Mens.

Parte C, Sezione 3: bonus L. 243/2004 e accredito figurativo

Nella casella 55 va indicato il "Bonus L. 243/2004" per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà di posticipare il pensionamento prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 243/2004. L’importo da riportare è quello dell’incentivo, di norma pari al 32,70% della retribuzione lorda, riferito ai contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza, arrotondato all’unità di euro. Nel punto 51 non va indicata la trattenuta dell’8,89% IVS per tali fattispecie; in tale punto restano i contributi trattenuti fino al periodo di competenza 31 ottobre 2004, mentre i contributi oggetto di bonus, per novembre e dicembre 2004, vanno riportati nella casella 55.

Parte C, Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative

La sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nel 2004 ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS. Nel punto 58 i compensi vanno indicati entro il massimale contributivo annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995, pari per il 2004 a 82.401,00 euro. La sezione non deve essere compilata per i soggetti iscritti alla gestione titolari di reddito di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 44 della legge 326/2003.

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