Circolare numero 109 del 7-10-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dopo il D.lgs. 368/2001, le assunzioni a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex legge 223/1991 restano agevolate se effettuate nel rispetto della nuova disciplina generale sul lavoro a tempo determinato. Viene quindi superata la precedente impostazione della circolare n. 50/1997 per i rapporti stipulati sotto il nuovo regime, mentre continua a valere per i periodi pregressi e per i contratti soggetti alla vecchia legge 230/1962. La circolare richiamata illustra inoltre, con ampio rinvio alla circolare ministeriale n. 42/2002, i principali profili del D.lgs. 368/2001: causali, forma, divieti, esclusioni, durata, proroga, prosecuzione, successione dei contratti e regime transitorio delle clausole collettive.
Assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità e riflessi del D.lgs. 368/2001
Assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità e riflessi del D.lgs. 368/2001
La circolare esamina gli effetti della nuova disciplina del lavoro a termine introdotta dal D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 sulle assunzioni agevolate di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991. L’INPS precisa che la liberalizzazione del contratto a tempo determinato non esclude, ma anzi consente, l’applicazione dei benefici contributivi previsti per tali assunzioni, purché il rapporto sia instaurato nel rispetto della nuova disciplina.
Ambito della questione e rapporto con la legge n. 223/1991
La finalità dell’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 è individuata nel favorire il reimpiego, anche a tempo determinato, dei lavoratori collocati in mobilità. In tale prospettiva, l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità per un periodo non superiore a 12 mesi, se effettuata secondo le regole del D.lgs. n. 368/2001, mantiene l’accesso ai benefici previsti dalla legge speciale.
La circolare chiarisce inoltre che le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 5 marzo 1997 devono ritenersi superate per i rapporti instaurati sotto il nuovo regime, pur continuando a valere per i periodi pregressi. Resta confermato che le agevolazioni della legge n. 223/1991 non si applicano ai contratti a termine stipulati nel vigore della previgente legge n. 230/1962.
Proroga del contratto e limite delle agevolazioni
Un aspetto rilevante è quello della proroga del contratto a termine. L’INPS osserva che, alla luce dell’art. 4 del D.lgs. n. 368/2001, il contratto può essere prorogato anche oltre la durata inizialmente pattuita. Tuttavia, sul piano contributivo, l’agevolazione non può comunque superare il limite complessivo di 12 mesi stabilito dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.
La circolare ribadisce anche che la stessa azienda non può procedere a successive assunzioni agevolate del medesimo lavoratore in mobilità una volta esaurito il periodo complessivo di 12 mesi previsto dalla legge.
Richiamo alla disciplina generale del lavoro a termine
Per gli altri profili di disciplina lavoristica, la circolare rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro n. 42 del 1° agosto 2002, allegata al testo. Il richiamo è ampio e riguarda la nuova configurazione del contratto a tempo determinato introdotta dal D.lgs. n. 368/2001, che ha superato il sistema delle ipotesi tassative della legge n. 230/1962.
Il decreto del 2001 è descritto come una riforma organica del lavoro a termine, in linea con la direttiva 99/70/CE, e basata su una clausola generale che consente il ricorso al termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La nuova disciplina è letta come maggiormente flessibile ma anche orientata a richiedere causali oggettive, verificabili e non elusive.
Causali di legittimazione e ipotesi escluse dalla causale
Il testo ministeriale richiamato chiarisce che il contratto a termine può essere utilizzato quando ricorrano esigenze concrete dell’organizzazione aziendale riconducibili alle causali indicate dalla legge. Sono inoltre elencate alcune ipotesi in cui non è richiesta la specifica causale, tra cui il trasporto aereo e i servizi aeroportuali, alcune assunzioni nel turismo e nei pubblici esercizi, le assunzioni di dirigenti, la prosecuzione dell’attività di lavoratori che abbiano differito il pensionamento, l’assunzione di lavoratori in mobilità e quella dei disabili ex legge n. 68/1999.
Forma, divieti, esclusioni e altre regole operative
Vengono richiamati i requisiti formali del contratto a termine, in particolare la necessità della forma scritta per l’indicazione del termine e della causale, con conseguente conversione a tempo indeterminato in caso di difetto di forma. Sono inoltre riepilogati i divieti di stipulazione in particolari situazioni, come quelle connesse a recenti licenziamenti collettivi, salvo eccezioni espressamente previste.
La circolare ricorda anche che il D.lgs. n. 368/2001 non si applica ad alcune tipologie contrattuali o settori già dotati di una disciplina propria, tra cui apprendistato, formazione e lavoro, lavoro temporaneo/interinale e altre fattispecie escluse dal legislatore. Si richiama inoltre la disciplina specifica per le attività stagionali e per il settore turistico.
Durata, proroga, prosecuzione e successione dei contratti
Il testo riassume le regole sulla durata del contratto a termine, che in linea generale dipende dalla causale concreta e dal contesto produttivo, salvo alcune durate predeterminate per specifiche ipotesi. Vengono anche ricordate la possibilità di proroga nei limiti di legge, la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza con maggiorazioni retributive e la conversione del contratto in caso di superamento dei termini di tolleranza.
È inoltre riportata la disciplina dei limiti alla successione dei contratti a termine, con la conversione a tempo indeterminato nei casi previsti dall’art. 5 del decreto.
Regime transitorio e contrattazione collettiva
Infine, la circolare chiarisce il regime transitorio conseguente all’abrogazione della legge n. 230/1962 e delle altre disposizioni previgenti. Le clausole dei contratti collettivi nazionali stipulate ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56/1987 mantengono efficacia fino alla loro scadenza, salvo diverse intese, e continuano ad affiancarsi alle ipotesi di legge.
Le fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva restano quindi operative in via aggiuntiva, mentre la nuova disciplina del D.lgs. n. 368/2001 sostituisce il precedente sistema fondato sulle ipotesi tipizzate di legge.
Punti principali
Agevolazioni per assunzioni a termine di lavoratori in mobilità
L’INPS afferma che l’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, finalizzato a favorire il reimpiego di lavoratori collocati in mobilità, si applica anche ai rapporti a tempo determinato instaurati secondo il D.lgs. n. 368/2001. Ne consegue che l’assunzione di lavoratori in mobilità per un periodo non superiore a 12 mesi, se conforme alle modalità del decreto legislativo, consente di fruire dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991.
Superamento delle precedenti indicazioni di prassi
La circolare modifica le indicazioni contenute nella circolare n. 50 del 5 marzo 1997, che restano però efficaci solo per i periodi pregressi. Viene anche precisato che le agevolazioni della legge n. 223/1991 non sono applicabili ai rapporti a termine stipulati ai sensi della previgente legge n. 230/1962.
Proroga e limite complessivo delle agevolazioni
Il contratto a termine agevolato può essere prorogato ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 368/2001, anche oltre la durata iniziale. Tuttavia, l’agevolazione contributiva non può superare il limite complessivo di 12 mesi previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991. Rimane esclusa la possibilità, per la medesima azienda, di effettuare successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità una volta esaurito tale arco temporale.
Disciplina generale del contratto a termine dopo il D.lgs. 368/2001
Richiamando la circolare ministeriale n. 42/2002, la circolare ribadisce che la riforma del 2001 ha superato il sistema delle ipotesi tassative della legge n. 230/1962, sostituendolo con una clausola generale che consente il contratto a termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La nuova disciplina valorizza la flessibilità del rapporto, purché le causali siano oggettive, verificabili e non elusive.
Forma del contratto, divieti ed esclusioni
Il testo richiama i requisiti di forma scritta per l’indicazione del termine e della causale, pena la conversione del rapporto a tempo indeterminato, salvo i casi esentati (ad esempio rapporti di brevissima durata). Vengono inoltre richiamati i divieti di assunzione in specifiche situazioni, le esclusioni per alcuni settori e istituti (come apprendistato, formazione-lavoro, lavoro temporaneo/interinale, stagionali e altre ipotesi previste) e il regime particolare di settore per trasporto aereo e servizi aeroportuali.
Durata, proroga, prosecuzione e successione
La circolare richiama i limiti e le regole sulla durata, sulla proroga e sulla prosecuzione del rapporto: proroga possibile nel rispetto delle condizioni di legge, prosecuzione oltre scadenza con maggiorazione retributiva e conversione oltre i termini di tolleranza, oltre ai limiti alla successione dei contratti a termine. È altresì confermato il principio della conversione a tempo indeterminato nei casi di violazione delle regole sulla successione o sulla prosecuzione del contratto.
Regime transitorio e ruolo della contrattazione collettiva
Viene chiarito che l’abrogazione della disciplina previgente non travolge immediatamente le clausole dei contratti collettivi nazionali stipulate ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56/1987: tali clausole restano efficaci fino alla scadenza del contratto collettivo, salvo diverse intese. Le ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva si affiancano a quelle legali e non le sostituiscono.
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