Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 108 del 7-10-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il Fondo speciale istituito presso l’INPS per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Descrive ambito di applicazione, prestazioni erogabili, criteri di priorità, misura e durata degli interventi, fonti di finanziamento e adempimenti contributivi e contabili a carico delle aziende. Vengono inoltre fornite indicazioni sulla codifica delle imprese interessate e sulle variazioni al piano dei conti.

Fondo speciale per il trasporto aereo ex art. 1-ter L. 291/2004: disciplina, finanziamento e istruzioni contabili

Fondo speciale per il trasporto aereo ex art. 1-ter L. 291/2004

La circolare illustra la disciplina del Fondo speciale istituito presso l’INPS per il settore del trasporto aereo, volto a sostenere il reddito, l’occupazione e i processi di riconversione e riqualificazione professionale. Vengono fornite indicazioni su finalità, platea dei beneficiari, prestazioni, finanziamento, adempimenti contributivi e profili contabili.

Quadro normativo e natura del Fondo

L’art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291 ha istituito, presso l’INPS e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo. La circolare precisa che resta ferma l’estraneità dell’Istituto rispetto al finanziamento del Fondo, anche in forma di anticipazione.

Ambito di applicazione

Il Fondo è destinato ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore del trasporto aereo. Rientrano nel perimetro applicativo:

  • le imprese di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e personale impiegato nelle attività di terra;
  • le imprese che svolgono attività ausiliarie al trasporto aereo, comprese la gestione delle aerostazioni e le attività di terra, come movimentazione bagagli e merci.

Finalità e amministrazione

Il Fondo è finalizzato a favorire il mutamento o il rinnovamento delle professionalità e a sostenere politiche attive del lavoro nelle imprese del comparto in crisi. La gestione è affidata a un Comitato Amministratore composto dai rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie dell’accordo del 28 luglio 2005.

Prestazioni ordinariamente previste

Il Fondo interviene in via ordinaria per:

  • finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
  • erogare specifici trattamenti ai lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, anche in presenza di contratti di solidarietà ex legge n. 236/1993, da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa o da processi di mobilità.

La circolare distingue due categorie di destinatari dei trattamenti:

  • lavoratori dipendenti da vettori aerei o da società derivate da processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, per i quali era già stata estesa con effetto dal 1 gennaio 2005 la cassa integrazione straordinaria e la mobilità ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 291/2004;
  • lavoratori delle altre imprese del settore del trasporto aereo, non ricomprese nell’estensione di cui sopra per mancanza di collegamento societario con il vettore aereo.

Domande, procedura e criteri di priorità

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere presentate dai datori di lavoro esclusivamente con modalità telematiche alla sede di Roma Eur. Le istanze sono esaminate dal Comitato Amministratore con periodicità trimestrale, in relazione ai trimestri che iniziano il 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre, e devono essere definite entro il mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

In caso di insufficienza delle risorse, le domande sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

  • trattamenti specifici di cui alla lettera b), con precedenza ai lavoratori in mobilità;
  • successivamente, ai lavoratori in cassa integrazione;
  • infine, ai lavoratori con contratti di solidarietà;
  • programmi formativi.

All’interno dello stesso istituto, la priorità è determinata dalla data di presentazione della domanda. Le domande sono definite dalle sedi sulla base del programma approvato dal Comitato Amministratore.

Misura dei trattamenti di sostegno al reddito

Per i trattamenti di cui alla lettera b.1), la prestazione deve integrare i trattamenti spettanti ai lavoratori interessati da riduzioni di orario con contratto di solidarietà, sospensioni temporanee con intervento della CIGS o processi di mobilità. La retribuzione di riferimento è la media delle voci retributive fisse, delle mensilità aggiuntive e delle voci contrattuali aventi carattere di continuità percepite nei 12 mesi precedenti la domanda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Per i lavoratori di cui alla lettera b.2), che non beneficiano di CIGS, contratti di solidarietà o indennità di mobilità, il trattamento non può superare il 50% della retribuzione, determinata secondo i criteri sopra indicati, in godimento all’accesso al Fondo.

Per i lavoratori a tempo parziale, l’importo dell’assegno è ridotto in proporzione alla minore durata della prestazione lavorativa.

Incompatibilità e sospensione dei trattamenti

Il beneficio è riconosciuto solo a condizione che il lavoratore non svolga alcuna attività lavorativa durante la fruizione del trattamento. Se il lavoratore svolge attività subordinata o autonoma, deve darne comunicazione al Fondo e alla sede INPS che eroga la prestazione, anche ai fini delle conseguenti disposizioni sulla sospensione totale o parziale, definitiva o temporanea della cassa integrazione straordinaria o della mobilità.

Per i lavoratori non ammessi agli strumenti di CIGS, solidarietà o mobilità, la sospensione o cessazione dell’intervento del Fondo segue il verificarsi di eventi che, secondo la legislazione vigente, avrebbero impedito in tutto o in parte la fruizione dei medesimi strumenti di sostegno al reddito.

Durata delle prestazioni

La durata massima dei trattamenti di cui alla lettera b) è fissata in 24 mesi per i lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro. Per i lavoratori coinvolti nelle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, la durata si riferisce ai periodi indicati dall’art. 7 della stessa legge.

Programmi formativi

Per i programmi formativi di cui alla lettera a), il Fondo può deliberare interventi complessivamente non superiori al 50% dell’ammontare dei contributi versati nel periodo di riferimento dall’azienda richiedente, contributi calcolati in base allo 0,50% delle retribuzioni. La circolare rinvia a successive istruzioni operative per gli aspetti applicativi.

Finanziamento del Fondo

Dal 1 gennaio 2005 le prestazioni del Fondo sono finanziate da un contributo complessivo dello 0,50% sulle voci retributive fisse, sulle mensilità aggiuntive e sulle voci contrattuali continuative, con esclusione dello straordinario, di tutti i lavoratori dell’azienda. Il contributo è ripartito tra:

  • 0,375% a carico del datore di lavoro;
  • 0,125% a carico del lavoratore.

Il Fondo è inoltre alimentato dai contributi del sistema aeroportuale e da quello previsto dall’art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Codifica delle aziende e versamento della contribuzione

La circolare indica le classificazioni previdenziali delle aziende che possono accedere ai trattamenti:

  • per i trattamenti di cui al punto 4.b.1: c.s.c. 1.15.04 (Istat 62.10 o 62.20) con c.a. 2X, e c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06 (Istat 63.11.1 e 63.23.0) con c.a. 1D e 2X;
  • per i trattamenti di cui al punto 4.b.2: c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06 con c.a. 1D.

Le posizioni contributive delle aziende rientranti nel campo di applicazione devono essere contraddistinte anche dal c.a. 4P, che dal 1 gennaio 2005 assume il significato di "azienda tenuta al versamento del contributo dello 0,50% di cui al comma 2 dell’art. 1-ter della L. n. 291/2004".

Il contributo deve essere versato dal 1 gennaio 2005 mediante modello F24, sezione INPS, con codice causale contributo "TAFS". In prima applicazione, gli importi relativi ai periodi di paga già scaduti devono essere sommati al primo versamento successivo alla circolare.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi del Fondo è istituita la Gestione GV - Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo - art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, con contabilità separata GVR - Gestione assicurativa a ripartizione.

Per il contributo dello 0,50% versato con F24 e codice TAFS è istituito il conto GVR 21/101, riportato nell’allegato 2 come variazione al piano dei conti. I contributi previsti dall’art. 6-quater della legge n. 43/2005 non richiedono adempimenti contabili da parte delle sedi, poiché sono rilevati direttamente dalla Direzione Generale. Le modalità contabili per le prestazioni saranno disciplinate successivamente, con le relative istruzioni operative.

Punti principali

Istituzione e finalità del Fondo

L’art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291 istituisce presso l’INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Il Fondo è destinato a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e a realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il Fondo opera a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del trasporto aereo. Rientrano nel campo di applicazione sia le imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e personale impiegato nelle attività di terra, sia le imprese che svolgono attività ausiliarie al trasporto aereo, come la gestione delle aerostazioni e le attività di terra (ad esempio movimentazione bagagli e merci).

Prestazioni erogabili

Il Fondo finanzia ordinariamente programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari, e specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, contratti di solidarietà, sospensioni temporanee dell’attività lavorativa o processi di mobilità. I trattamenti sono previsti sia per i lavoratori di vettori aerei o società derivate da riorganizzazioni/trasformazioni societarie, sia per quelli delle altre imprese del settore non ricomprese nell’estensione dell’art. 1-bis della legge n. 291/2004.

Presentazione delle domande e criteri di priorità

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere presentate dai datori di lavoro esclusivamente in via telematica presso la sede di Roma Eur. Le istanze sono esaminate dal Comitato Amministratore del Fondo con cadenza trimestrale, prendendo come riferimenti i trimestri decorrenti dal 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre, e devono essere definite entro il mese successivo alla scadenza del trimestre. In caso di insufficienza delle risorse, la priorità è data ai trattamenti specifici rispetto ai programmi formativi, con precedenza ai lavoratori in mobilità, poi in cassa integrazione e infine in contratto di solidarietà; all’interno dello stesso istituto vale l’ordine di presentazione delle domande.

Misura, incompatibilità e durata delle prestazioni

Per i trattamenti di sostegno al reddito, la retribuzione di riferimento è la media delle voci retributive fisse, delle mensilità aggiuntive e delle voci contrattuali continuative percepite nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione dello straordinario. Per i lavoratori non coperti da CIGS, solidarietà o mobilità, il trattamento non può superare il 50% della retribuzione in godimento al momento dell’accesso al Fondo; per i part-time è proporzionato alla minore durata della prestazione. Il beneficio è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, subordinata o autonoma, durante la fruizione. La durata massima è di 24 mesi per i lavoratori con riduzione d’orario e, per le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, per i periodi indicati dall’art. 7 della medesima legge.

Programmi formativi

Per gli interventi formativi, il Fondo delibera un sostegno complessivamente non superiore al 50% dell’ammontare dei contributi versati nel periodo di riferimento dall’azienda richiedente, calcolati sullo 0,50% delle retribuzioni. La circolare rinvia a successive istruzioni operative per gli aspetti applicativi delle prestazioni.

Finanziamento del Fondo

Dal 1 gennaio 2005 le prestazioni sono finanziate da un contributo complessivo dello 0,50% sulle voci retributive fisse, sulle mensilità aggiuntive e sulle voci contrattuali continuative, con esclusione dello straordinario, dovuto da tutti i lavoratori dell’azienda e ripartito in 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore. Il Fondo è alimentato anche da contributi del sistema aeroportuale e da quelli previsti dall’art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Codifica delle aziende e versamento contributivo

Possono richiedere i trattamenti ex punto 4.b.1 le aziende classificate con c.s.c. 1.15.04 (Istat 62.10 o 62.20) con c.a. 2X e con c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06 (Istat 63.11.1 e 63.23.0) con c.a. 1D e 2X; per il punto 4.b.2 rilevano le aziende classificate con c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06 con c.a. 1D. Le posizioni contributive devono essere contraddistinte anche dal c.a. 4P, che dal 1 gennaio 2005 indica l’azienda tenuta al versamento del contributo dello 0,50%. Il contributo va esposto nel modello F24 sezione INPS con codice causale TAFS; gli importi relativi a periodi di paga già scaduti vanno sommati al primo versamento utile successivo alla circolare.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile è istituita la Gestione GV, relativa al Fondo speciale per il trasporto aereo, con contabilità separata GVR - Gestione assicurativa a ripartizione. Per il contributo dello 0,50% versato tramite F24 con codice TAFS è istituito il conto GVR 21/101. I contributi di cui all’art. 6-quater della legge n. 43/2005 sono rilevati direttamente dalla Direzione Generale e non richiedono adempimenti contabili da parte delle sedi. Le modalità di contabilizzazione delle prestazioni saranno disciplinate con successive istruzioni operative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.