Cassazione Civile, Ordinanza n. 17417/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEF chiesto da un dirigente in quiescenza, già aderente a un fondo pensione complementare aziendale prima del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme erogate in capitale al momento della liquidazione della prestazione previdenziale. Il contribuente sosteneva che una parte delle somme corrisposte costituisse "rendimento" del capitale accantonato, da assoggettare alla ritenuta del 12,5% prevista per i redditi di capitale, e chiedeva il rimborso della differenza rispetto alla tassazione operata dal sostituto d'imposta. Dopo il rigetto in primo grado e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, la CTR aveva accolto parzialmente la domanda ritenendo provato, sulla base del principio di non contestazione e di documentazione prodotta dal contribuente, il diritto al rimborso limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, calcolando il rendimento netto. L'Agenzia ricorreva deducendo, da un lato, la violazione del principio di diritto fissato nel giudizio di rinvio ex art. 384 c.p.c.; dall'altro, la violazione delle norme tributarie sul regime di tassazione delle prestazioni dei fondi integrativi e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva verificato in concreto se vi fosse stato effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e se il presunto rendimento fosse davvero imputabile a tale investimento, avendo erroneamente spostato l'onere della prova sull'Ufficio e valorizzato certificazioni e perizie non idonee.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR non si era attenuta ai principi di diritto già fissati dalla precedente sentenza rescindente e non aveva svolto l'indagine necessaria a verificare l'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato nel fondo, né la concreta quantificazione del solo rendimento effettivamente derivante da investimenti. La Corte ha ribadito che il trattamento agevolato del 12,5% riguarda soltanto le somme che costituiscono rendimento netto da investimento sul mercato, non la mera differenza matematica tra quanto versato e quanto erogato, e che la prova di tale rendimento grava sul contribuente che chiede il rimborso. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, mentre quelle del presente giudizio sono state poste secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
la Corte, ravvisando che non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e deciso nel merito rigettando l'originaria domanda di rimborso
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato dall'Agenzia per il regime delle prestazioni dei fondi previdenziali complementari
art. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al trattamento fiscale delle prestazioni
art. 1 T.U.I.R.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina tributaria applicabile
art. 16 T.U.I.R.
richiamato come norma sulla tassazione separata delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 e per gli importi dal 1 gennaio 2001
art. 17 T.U.I.R.
richiamato come norma che disciplina la tassazione separata delle somme percepite
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal contribuente per sostenere l'assoggettamento del rendimento all'aliquota del 12,5% per i redditi di capitale
art. 45 T.U.I.R.
citato come disposizione sostitutiva dell'art. 42 nel testo vigente, richiamata nel motivo dell'Ufficio
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto effettivamente conseguito mediante investimento sul mercato
art. 2697 c.c.
la prova del rendimento da investimento grava sul contribuente che chiede il rimborso
Massime di principio
- Nei fondi previdenziali integrativi aziendali a capitalizzazione di versamenti, la tassazione agevolata del 12,5% si applica solo alla parte della prestazione che rappresenta rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla mera differenza tra capitale versato e somma liquidata.
- Il contribuente che agisce per ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla prestazione previdenziale ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia l'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato sia la concreta quantificazione del solo rendimento così maturato.
- Non assolvono l'onere probatorio, di regola, certificazioni aziendali o consulenze di parte che si limitino a indicare un rendimento calcolato in via matematica o attuariale, senza specificare i criteri e i dati che dimostrino un effettivo investimento sul mercato.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se omette l'accertamento richiesto dalla sentenza rescindente, la decisione è viziata per violazione dell'art. 384 c.p.c.
- Quando la vicenda è già stata compiutamente accertata sul piano fattuale e probatorio, la Corte di cassazione può decidere nel merito, senza rinvio, rigettando la domanda originaria se la pretesa non risulta provata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17253/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17259/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17275/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →